sabato 20 giugno 2015

Nuova disciplina degli appalti: le velleità sull’Anac

L’impianto della riforma degli appalti contenuto nel disegno di legge delega approvata dal Senato sa molto di velleitario.

Sembra che il legislatore non possa fare a meno di svolgere il proprio compito senza indulgere in facili slogan da cronaca spicciola di giornale, guardandosi bene dall’approfondire gli argomenti sul piano tecnico.

Ecco, dunque, che si dà voce alla necessità di eliminare il brutto e cattivo criterio del massimo ribasso, perché è più garantista, ma soprattutto trendy, quello dell’offerta che tenga corto del rapporto prezzo-qualità, cioè l’offerta economicamente più vantaggiosa. Come se, in una gara, l’offerta potesse modificare sul piano qualitativo i contenuti del progetto e non fosse, invece, soprattutto necessario appunto puntare sulla qualità del progetto, che, se garantita, rende in sostanza equivalenti i due criteri di gara.

Altro slogan che imperversa è quello di dare maggiori poteri all’Anac. Da quando Raffaele Cantone è stato nominato presidente dell’autorithy, è come il sale: un taumaturgo che viene sempre invocato e fa sempre e solo bene con i propri atti. Anche quelli, ad esempio, che intorbidiscono le interpretazioni sul soccorso istruttorio, come con la recente deliberazione sul tema.

Siccome l’Italia è il Paese che si affida sempre all’uomo della provvidenza e, per ora, Cantone è sugli scudi, non può non essere l’authority che egli presiede il deus ex machina, la salvezza contro ogni illegalità ed il rimedio per ogni problema applicativo.

E, dunque, nessun valuta che l’Anac dispone di appena 300 dipendenti circa, può controllare e gestire da commissario direttamente poche decine di appalti, la serie storica delle proprie deliberazioni è per nulla immune da contraddizioni ed errori evidenziati dalla giurisprudenza, l’esperienza pratica dell’AvcPass è totalmente da dimenticare (ed urla vendetta), la funzionalità del sistema di comunicazione dei contratti fa rimpiangere pergamene, penne d’oca ed inchiostro di seppia.

Il disegno di legge delega intende attribuire a questo taumaturgo addirittura “strumenti di regolamentazione flessibile, anche dotati di efficacia vincolante”. Si incorre in un drammatico equivoco: le authorities dispongono di poteri di regolazione in ambiti sottratti alla disciplina normativa. In un sistema iper legificato come quello degli appalti pubblici simile attribuzione di potere appare utopico e anche piuttosto dubbio sul piano della legittimità costituzionale, perché pone un’authority sostanzialmente in posizione sovraordinata alle amministrazioni pubbliche. Il tutto, lo si ribadisce, senza che la cronistoria delle deliberazioni e pareri dell’Aanac abbia evidenziato qulla sorta di infallibilità che il disegno di legge le vuole attribuire. E per fortuna che la legge delega fa “salva l'impugnabilità di tutte le decisioni e gli atti assunti dall'ANAC innanzi ai competenti organi di giustizia amministrativa”. Ci mancava anche che non fosse prevista tale salvezza, in ordinamento positivo in cui è il giudice ad applicare ed interpretare la legge. Col bel risultato che se davvero all’Anac saranno conferiti poteri di regolazione vincolante, il contenzioso davanti al Tar si arricchirà delle vertenze contro i provvedimenti ed i pareri dell’Anac stessa.

Altro giro, altro slogan: la riduzione delle stazioni appaltanti, calcolate in 32.000 perché chi fa i conti considera come stazione appaltante, oltre all’ente che procede, anche la struttura operativa di quell’ente: un modo per far crescere i numeri e fomentare il “sensazionalismo”. A discapito della logica: determinati appalti e servizi sono così collegati alla realtà limitata territoriale (asfaltature, manutenzioni delle scuole, servizi sociali e domiciliari, mense scolastiche) da far apparire una boutade la volontà di centralizzare tutto. Certamente le deroghe, le eccezioni, i casi particolari diverranno oggetto di elenchi sempre incompleti, sempre da interpretare ed integrare con delibere, pareri, sentenze, a tutto gradimento del dott. Caos.

Di reintrodurre procedimenti di controllo preventivo su bandi, contratti e provvedimenti, da parte di organi terzi, ovviamente non se ne parla nemmeno.

La legge delega, dunque, rischia fortemente di presentarsi come una verniciatura di un sistema normativo complicatissimo, ritoccato oltre 200 volte da quando prese forma il d.lgs 163/2006, senza davvero risolvere i concreti problemi di costi, inefficienza progettuale, corruzione

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