sabato 11 luglio 2015

Contratti decentrati: la sanatoria che non sana

Una sanatoria che non sana. L’articolo 4 del d.l. 16/2014, convertito in legge 68/2014, noto come “salva Roma” ed approvato a suo tempo per provare a mettere ordine nel problema della stipulazione dei contratti decentrati di regioni ed enti locali non in linea con i vincoli di finanza pubblica si sta rivelando non solo inefficace, ma fonte di ulteriori complicazioni in un ambito già fortemente complesso e delicato.

La Corte dei conti sta fornendo delle disposizioni contenute nel “salva Roma” interpretazioni sempre più restrittive. La Sezione regionale di controllo della Lombardia con la delibera 224/2015 ha messo in rilievo che la sanatoria disciplinata dal comma 3 dell’articolo 4 del d.l. 16/2014 vale solo per i contratti decentrati stipulati antecedentemente al 31.12.2012, data ultima per la regolarizzazione degli accordi di secondo livello alla riforma-Brunetta.

La Sezione giurisdizione del Veneto, dal canto suo, con sentenza 17 giugno 2015, n. 98, ha ritenuto che il “salva Roma” non impedisce alla magistratura contabile di attivare l’azione per responsabilità erariale dei sottoscrittori ed attuatori dei contratti decentrati non in regola.

Eppure, lo scopo dichiarato dell’articolo 4 del d.l. 16/2014 è quello di “recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli”. Dunque, la norma indica alle amministrazioni di rimediare alla maggiore spesa (anche dovuta ad errori sulla costituzione del fondo, purchè in regola col patto di stabilità ed i vincoli sulle assunzioni di personale) agendo sui fondi decentrati, riducendone gli ammontari per un determinato periodo di tempo, così da appianare la spesa sostenuta senza titolo.

La Corte dei conti del Veneto, ciò nonostante, ha ritenuto che comunque l’azione per danno erariale debba essere attivata, perché la sua finalità non è solo il risarcimento del danno al bilancio pubblico, ma anche di tipo sanzionatorio.

Le pronunce giurisprudenziali aggiungono benzina al fuoco del problema della gestione dei fondi decentrati, contribuendo al caos. La decisione della Sezione Veneto, per quanto autorevole fondata su pronunce della Corte costituzionale, non pare tenere conto che tra le condizioni per la sanatoria disposte dall’articolo 4 del d.l. 16/2014 vi è quella che sulla gestione dei contratti decentrati non vi siano state pronunce di riconoscimento della responsabilità erariale. Il che dovrebbe dimostrare come le disposizioni del “salva Roma” hanno proprio lo scopo di recuperare i maggiori esborsi e, contemporaneamente, di deflazionare il contenzioso giudiziale.

Che l’articolo 4 del d.l. 16/2014 fosse una norma controversa e poco chiara era apparso evidente sin dall’inizio. Gli sviluppi interpretativi ed applicativi della norma lo dimostrano e rendono ulteriormente evidente che essa abbia bisogno di una manutenzione, per chiudere davvero i contenziosi.

E’ vero che regioni ed enti locali non hanno brillato nel gestire le contrattazioni, ma altrettanto vero è che le ispezioni della Ragioneria generale dello Stato hanno considerato contrarie ai vincoli normativi e di spesa tutti, senza praticamente eccezione, i contratti decentrati. Questo è l’innegabile segno che la normativa che disciplina la contrattazione decentrata è tale da non fornire regole certe agli operatori, dal momento che non può nemmeno statisticamente ammettersi che il 100% di 8200 amministrazioni circa abbia agito in mala fede o in modo incauto.

Del resto, molti rilievi degli ispettori ai contratti, sono sostanzialmente di merito, inerendo al modo col quale i contratti disciplinano le regole o con cui quantificano le risorse. E’ noto che molte critiche sono rivolte agli incrementi delle risorse variabili per obiettivi non considerati “sfidanti”, senza che esista alcuna regola per qualificarli tali. Inoltre, in tantissimi casi la Ragioneria ha censurato contratti decentrati che applicavano l’articolo 15, comma 5, del Ccnl 1.4.1999 per progetti ripetitivi e da pochi giorni l’Aran ha sostenuto l’ammissibilità di obiettivi “di mantenimento” che si riproducono annualmente.

Se sanatoria deve essere, allora, che sia, senza le troppe incertezze e condizioni poste dall’articolo 4 del “salva Roma”, che va modificato per eliminare il caos aperto e introducendo un sistema di controlli preventivi sui contratti, come del resto è previsto per i contratti collettivi nazionali, che senza il visto preventivo della Corte dei conti non può essere nemmeno sottoscritto.

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