L’articolo 23 del d.lgs 33/2013 era in assoluto una
delle norme più velleitarie e che hanno creato i maggiori problemi operativi.
Di per sé, infatti, gli obblighi di pubblicazione
ivi previsti erano sostanzialmente quasi tutti una ripetizione di pubblicazione
di dati già presenti in molte altre parti.
L’articolo 23 poteva davvero essere considerato come
l’emblema dell’approccio beceramente burocratico dell’estensore originale del
d.lgs 33/2013 e una fonte di complicazioni operative delle quali si doveva fare
a meno sin da subito.
Ci sono voluti, invece, tre anni per rendersi conto
dell’improponibilità del carico di lavoro previsto e dell’impossibile
realizzazione tecnica delle previsioni dell’originario comma 3.
Sta di fatto che, fortunatamente, il legislatore ha
preso atto di quanto sopra ed ha disposto una modifica molto significativa del
testo della norma:
Testo vigente
|
Testo modificato
|
Art.
23 Obblighi di pubblicazione
concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e
aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione
«Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli
organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) autorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente per l'affidamento di
lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione
prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
c) concorsi e prove selettive per l'assunzione
del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decreto
legislativo n. 150 del 2009;
d) accordi stipulati dall'amministrazione con
soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.
2. Per ciascuno dei provvedimenti compresi
negli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati il contenuto, l'oggetto, la
eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti
contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene
nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di
formazione del documento che contiene l'atto.
|
Art.
23 Obblighi di pubblicazione
concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e
aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione
«Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli
organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
b) scelta del contraente per l'affidamento di
lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione
prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 9-bis;
d) accordi stipulati dall'amministrazione con
soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. [abrogato].
|
Per effetto della novella, il quadro sinottico di
quello che l’articolo 23, comma 1, richiede di pubblicare può essere
rappresentato come segue, anche se per ognuno dei 2 distinti ambiti
dell’amministrazione occorre realizzare uno specifico data-base:
Tipologia procedimenti
|
Tipo di provvedimento (delibera/ determina/ altro)
|
||||
b) scelta del
contraente: lavori, forniture, servizi
|
|||||
d) accordi con
privati o altre PA
|
Abbiamo evidenziato con il carattere barrato e lo
sfondo più scuro le caselle non più necessarie del data base previsto dall’originaria
formulazione della norma.
La novella del 2016, facendo un grandissimo favore
agli operatori, ha, infatti eliminato:
1) la necessità di
pubblicare i dati relativi ai provvedimenti di autorizzazione e concessione,
troppi, di natura oggettivamente troppo eterogenea e, comunque, possibili oggetti
di pubblicazione in applicazione del principio posto dal d.lgs 33/2013
novellato dell’incremento degli obiettivi di trasparenza;
2) la necessità di
pubblicare i dati relativi ai concorsi ed alle progressioni di carriera, già
oggetto delle pubblicazioni sintetiche previste dall’articolo 19 del d.lgs
33/2013 e dalla normativa generale sulle procedure selettive;
3) l’intero comma 2
e, dunque, l’obbligo di pubblicare per ciascuno degli ambiti previsti e per
ciascun provvedimento da inserire nell’elenco semestrale:
·
Contenuto
·
Oggetto
·
Eventuale
spesa prevista
·
Estremi
relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al
procedimento.
Oggettivamente non si capisce perché l’estensore
della novella non abbia pensato di sopprimere anche la lettera b) del comma 1
dell’articolo in commento, dal momento che i dati relativi alle procedure di
gara sono forse tra i più ridondanti.
In ogni caso, si tratta di un per nulla triste addio
alla scheda informativa relativa ai procedimenti amministrativi che si sarebbe
dovuta produrre automaticamente, in applicazione del testo originario dell’articolo
23 del d.lgs 33/2013.
La novella all’articolo 23 risponde al tentativo del
legislatore del 2016 di semplificare le norme sulla trasparenza, eliminando gli
eccessi di burocrazia incautamente introdotti tre anni fa, per effetto dei
quali la trasparenza, per quanto migliorata, per le PA è sostanzialmente una
palla al piede burocratica[1].
L’articolo 23 del d.lgs 33/2013 era una tra le norme
più discutibili e le maggiori fonti di lavoro oggettivamente di utilità solo
formalistica.
La previsione più velleitaria dell’articolo 23 del
d.lgs 33/2013 era certamente il comma 2, fonte principale delle duplicazioni
delle informazioni già presenti in altre parti dei siti “amministrazione trasparente”
e, soprattutto, base della pretesa paradossale del “miracolo informatico”: la
produzione automatica della scheda contenente i dati richiesti, visti sopra.
Miracolo che, ovviamente, nessun ente è riuscito a produrre, sicchè la
conseguenza è stata un’immane produzione di data entry fine a se stessa, a
riprova anche delle discutibili conoscenze organizzative ed informatiche degli
estensori della norma originaria.
La riforma del 2016 prende atto del fallimento della
disposizione in esame e dispone l’abolizione del comma 2 dell’articolo 23.
Ma, anche il comma 1 viene radicalmente modificato.
Infatti, non sarà più necessario pubblicare ed aggiornare semestralmente gli
elenchi dei provvedimenti in materia di autorizzazione e concessione e di
concorsi, visto che i dati sono tutti comunque reperibili mediante altri
canali.
Per quanto riguarda i dati relativi agli appalti, di
fatto basterà il collegamento ipertestuale alle pagine della “sezione
amministrazione trasparente” che già contengono i dati richiesti.
Infine, in merito alla fattispecie degli “accordi stipulati dall'amministrazione con
soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche”, che ha creato
moltissima confusione in quanto non risultava chiaro quali fossero tali accordi
(convenzioni? Appalti?, etc), la novella precisa che si tratta esclusivamente
di quelli previsti dagli articoli 11 e 15 della legge 241/1990. Si tratta,
quindi, o degli accordi integrativi o sostitutivi del provvedimenti
amministrativi (articolo 11), oppure delle convenzioni per la gestione di
attività comuni tra amministrazioni o tra queste e privati (articolo 15).
È bene chiarire che l’articolo 23 del decreto
trasparenza non assolve in alcun modo allo scopo di fissare le competenze, non
legittima, cioè a ritenere che provvedimenti connessi, ad esempio, alle
procedure di gara possano essere adottati dagli organi di governo, solo per il
fatto che, in modo promiscuo, la norma obbliga di pubblicare, per le materie
indicate, sia i provvedimenti pro- venienti dagli organi di governo, sia quelli
adottati dalla dirigenza.
Semplicemente, la norma obbliga di pubblicare in
elenco i provvedimenti ivi specificati. Anzi, proprio la circostanza che fondi
l’obbligo di pubblicarli può rendere evidente a tutti che un certo ente vìoli
la disciplina del riparto delle competenze, laddove provveda attraverso gli
atti di un organo diverso da quello che indica la legge.
Se per un verso è estremamente opportuna la novella
all’articolo 23, per altro verso nulla vieta alle amministrazioni di fissare
obiettivi ulteriori di trasparenza, conservando in parte le indicazioni dell’articolo
23, flessibilizzandone molto il contenuto e le modalità operative, sfuggendo
alla velleità di far produrre in modo automatico dati che non possono essere
così prodotti.
Realizzare, dunque, un elenco interno, da pubblicare
annualmente invece che semestralmente o, comunque, in base alle capacità e
disponibilità organizzative può risultare utile per la promozione di maggiori
livelli di trasparenza, che ai sensi dell’articolo 10 novellato del d.lgs
33/2013 costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione.
Uno schema per redigere gli elenchi può essere il
seguente:
Elenco semestrale dei provvedimenti di concessione/autorizzazione
|
|||||
Tipo (delibera/
determin/altro)
|
Estremi
(n., data)
|
Contenuto
|
Oggetto
|
Eventuale spesa
|
Estremi
provvedimenti del fascicolo
|
Determina
|
100
in data
1.1.2020
|
Descrizione del provvedimento
|
Concessione di suolo pubblico
|
No
|
Istanza:
n. , in data
|
Istruttoria, n. , in data
|
|||||
Integrazione istanza, n. , in data
|
|||||
[1]
Per una critica all’articolo 23 nella sua precedente stesura, si veda L. Oliveri,
Il decreto trasparenza negli enti locali Guida all’applicazione del d.lgs.
33/2013”, ed Maggioli, I ed. 2013.
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