Lo scopo dell’articolo 22 del d.lgs 33/2013 (che ha ricevuto
significative modifiche dalla novella del 2016) è evidente: fornire
informazioni complete e facilmente accessibili a tutti gli enti “satelliti”,
nel rispetto della logica di un’amministrazione pubblica allargata, costituita,
dunque, non solo dall’ente pubblico dominus, ma anche dall’insieme dei soggetti
ai quali partecipa.
La logica è che gli enti, insieme con la galassia dei
soggetti partecipati, costituiscono un corpo unico.
Testo vigente
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Testo modificato
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Art. 22 Obblighi
di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti
di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in
società di diritto privato
1. Ciascuna
amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
a) l'elenco degli
enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dalla
amministrazione medesima ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere
di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni
attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle
attività di servizio pubblico affidate;
b) l'elenco delle
società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria
indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle
attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio
pubblico affidate;
c) l'elenco degli
enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo
dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle
attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio
pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto
privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a
controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o
vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti,
anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei
vertici o dei componenti degli organi;
d) una o più
rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e
gli enti di cui al precedente comma.
2. Per ciascuno
degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati
relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione,
alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante
per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti
dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico
complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli
ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli
incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico
complessivo.
3. Nel sito
dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali
degli enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai
componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in
applicazione degli articoli 14 e 15.
4. Nel caso di
mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al
comma 1, è vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo
da parte dell'amministrazione interessata.
5. Le
amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono
l'applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e
2, da parte delle società direttamente controllate nei confronti delle
società indirettamente controllate dalle medesime amministrazioni.
6. Le disposizioni
di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle
società, partecipate da amministrazioni pubbliche, quotate in mercati
regolamentati e loro controllate.
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Art. 22 Obblighi
di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti
di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in
società di diritto privato
1. Fermo quanto
previsto dall'articolo 9-bis, ciascuna amministrazione pubblica e
aggiorna annualmente:
a) l'elenco degli
enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dalla
amministrazione medesima ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere
di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni
attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle
attività di servizio pubblico affidate;
b) l'elenco delle
società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria
indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle
attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio
pubblico affidate;
c) l'elenco degli
enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo
dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle
attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio
pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto
privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a
controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o
vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti,
anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei
vertici o dei componenti degli organi;
d) una o più
rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e
gli enti di cui al precedente comma.
d-bis) i provvedimenti di cui agli articoli 5, 7, 8, 9,
comma 6, 10, 18 e 20 del decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo
18 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
2. Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, per ciascuno degli enti di
cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla
ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione
dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a
qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al
numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al
trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati
di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i
dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo
trattamento economico complessivo.
3. Nel sito
dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali
degli enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai
componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico dirigenziale.
4. Nel caso di
mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al
comma 1, è vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo
da parte dell'amministrazione interessata ad esclusione dei pagamenti che
le amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni
contrattuali per prestazioni svolte in loro favore da parte di uno degli enti
e società indicati nelle categorie di cui al comma 1, lettere da a) a c).
5. Le
amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono
l'applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e
2, da parte delle società direttamente controllate nei confronti delle
società indirettamente controllate dalle medesime amministrazioni.
6. Le disposizioni
di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle
società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in
mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro
controllate.
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Certo, sarebbe stato necessario, nella logica della completa
apertura predicata dal decreto trasparenza, imporre anche ai soggetti privati
la trasparenza totale, solo che avessero capitali di provenienza pubblica o
svolgessero servizi di interesse pubblico.
In ogni caso, l’articolo in esame richiede intanto alle
amministrazioni di rendere evidente il sistema delle partecipazioni,
pubblicando tre tipi di elenchi, da aggiornare ogni anno:
a) l’elenco degli
enti pubblici, comunque denominati,
1. istituiti, vigilati e finanziati
2. oppure
per i quali l’amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori
dell’ente,
indicando:
1. le funzioni attribuite,
2. le attività svolte in favore
dell’amministrazione,
3. o le attività di servizio pubblico affidate;
b) l’elenco delle
società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria
indicando:
1. l’entità delle partecipazioni (valore
complessivo delle azioni o del patrimonio),
2. le funzioni attribuite,
3. le attività svolte in favore
dell’amministrazione,
4. o le attività di servizio pubblico affidate;
c) l’elenco
degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo
dell’amministrazione, indicando:
1. le funzioni attribuite,
2. le attività svolte in favore
dell’amministrazione,
3. o le attività di servizio pubblico affidate.
d) la
discutibile necessità di pubblicare una o più rappresentazioni grafiche per
evidenziare i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al comma 1,
adempimento piuttosto burocratico, utile forse solo per giornalisti che non
hanno il tempo di comprendere gli assetti delle società partecipate;
d-bis) i provvedimenti di cui agli articoli 5, 7,
8, 9, comma 6, 10, 18 e 20 del decreto legislativo adottato ai sensi
dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124[1].
Come si nota, la norma si riferisce
onnicomprensivamente a tutte le tipologie di partecipazioni, andando dall’ente
pubblico (nel caso degli enti locali, ad esempio, l’azienda speciale), alla
società di diritto privato (non conta l’assetto proprietario, maggioritario,
minoritario o in house), fino a qualsiasi altro ente di diritto privato,
ovviamente diverso dalle società: associazioni, comitati, fondazioni, così da
far emergere ogni possibile ramificazione della funzione pubblica sotto
personalità giuridiche di diritto privato.
Infatti, l’ultimo periodo del comma 1 chiarisce che ai sensi
della disciplina della trasparenza sono enti di diritto privato in controllo
pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di
amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche
amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una
partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli
organi. Attenzione, dunque, agli statuti di questi enti e alla costruzione del
sistema amministrativo: il semplice potere di indicare un amministratore impone
di considerare gli enti come soggetti al controllo pubblico, ai fini della
trasparenza.
Il comma 2 dell’articolo in commento, novellato allo scopo
di permettere l’applicazione della pubblicità semplificata di cui all’articolo
9-bis, del d.lgs 33/2013, indica, poi, il tracciato-record dei dati essenziali
da pubblicare per ciascuno degli enti indicati sopra:
ragione sociale
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Misura
della
eventuale
parteci pazione
dell’am ministra zione
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durata dell’impegno
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onere complessivo a qualsiasi titolo gravante
per l’anno sul bilancio dell’ammini- strazione
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numero dei rappre- sentanti dell’ammi- nistrazione negli organi di governo
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trattamento
economico
complessivo spettante
ai rappre- sentanti dell’ammini- strazione
|
risultati
di bilancio
degli
ultimi tre esercizi finanziari
|
i dati relativi agli
incarichi di ammi-
nistratore
dell’ente
|
trattamento
economico
degli am- ministra-
tori
|
Allo scopo di fornire un’informazione completa e tale di
permettere di risalirvi sia accedendo al sito di ciascun soggetto partecipato,
sia da quello dell’ente dominus, il comma 3 impone che in quest’ultimo sia
riportato il collegamento con i siti istituzionali degli enti partecipati. Essi
debbono pubblicare i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai
soggetti titolari di incarico dirigenziale. La novella ha eliminato il
riferimento alle disposizioni degli articoli 14 e 15 del d.lgs 33/2013, ma è
evidente che i dati da pubblicare sono specificamente proprio quelli, in
particolare, disposti dall’articolo 15.
La mancanza o l’incompletezza delle informazioni da
pubblicare obbligatoriamente possono costare molto caro. Il comma 4, infatti,
prevede una sanzione molto forte: il divieto, in capo all’ente dominus, di
erogare agli enti partecipati “somme a qualsivoglia titolo”.
Sfuggono, però, a questa pesante conseguenza i pagamenti che
le amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali
per prestazioni svolte in loro favore da parte dei seguenti soggetti:
1. enti pubblici, comunque
denominati, istituiti, vigilati e finanziati dall’amministrazione ovvero per i
quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori
dell'ente;
2. società di cui
l’amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche
minoritaria
3. enti di diritto privato,
comunque denominati, in controllo dell'amministrazione[2].
Non sarebbe legittimo, dunque, nemmeno versare il contributo
per il costo di funzionamento. La novella è stata opportuna, perché nella
formulazione iniziale della norma essa portava alla conseguenza paradossale di
vietare il pagamento de i corrispettivi dei servizi come previsti dai contratti
di servizio.
È, comunque, interesse di ciascuno dei dirigenti delle
amministrazioni partecipanti avere la garanzia della completezza dei dati da
pubblicare. Allo stesso tempo, anche gli enti partecipati debbono curarsi in
prima persona che tutti i dati siano pubblicati, così da poter legittimamente
percepire i trasferimenti a loro beneficio.
La norma non lo stabilisce espressamente, ma è chiara la
responsabilità amministrativa discendente dalla violazione del divieto posto.
La “galassia” delle partecipazioni può estendersi a quelle
di secondo (e oltre) livello. Pertanto, le amministrazioni pubbliche
partecipanti sono chiamate a far sì che le società da essi direttamente
controllate promuovano l’applicazione dei principi di trasparenza fissati dal
decreto nei confronti delle società indirettamente controllate, per il tramite
delle partecipazioni delle società di primo livello.
Il comma 6 esclude dalle disposizioni sulla trasparenza le società,
partecipate da amministrazioni pubbliche, quotate in mercati regolamentati e
loro controllate, per non fornire informazioni che potrebbero distorcere il
mercato ed il valore delle quotazioni.
[1] Si tratta
del decreto legislativo di riforma delle società partecipate.
[2] Ai fini
delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico
gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni
pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni
nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione
azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.
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