domenica 21 febbraio 2016

Pubblicazioni riguardanti i dati sulla contrattazione collettiva


Le modifiche apportate all’articolo 21 del d.lgs 33/2013 da parte della novella del 2016 si limitano a prevedere che le forme di pubblicità qui disciplinate possono essere adempiute mediante l’applicazione dell’articolo 9-bis del medesimo d.lgs 33/2013:

Testo vigente
Testo modificato
Art. 21  Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva

1.  Le pubbliche amministrazioni pubblicano i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali, che si applicano loro, nonché le eventuali interpretazioni autentiche.

2.  Fermo restando quanto previsto dall'articolo 47, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini.
Art. 21  Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva

1.  Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali, che si applicano loro, nonché le eventuali interpretazioni autentiche.
2.  Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e quanto previsto dall'articolo 47, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini.

 
Il d.lgs 33/2013, anche in questo caso riprendendo quanto già previsto dal d.lgs. 150/2009, impone anche di pubblicare dati ed informazioni relativi alla contrattazione collettiva, sia nazionale, sia decentrata.
L’obbligo, in particolare, riguarda le relazioni di accompagnamento ai contratti collettivi decentrati integrativi.
Quella tecnico-finanziaria, che espone le conseguenze in termini finanziari, cioè la spesa connessa alla contrattazione di secondo livello. e, ancora più rilevante, quella illustrativa, alla quale si rimette il compito di chiarire quali siano i benefici per la cittadinanza conseguenti alla stipulazione del contratto decentrato e, dunque, le ricadute derivanti dall’investimento in risorse lavorative.

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