domenica 28 febbraio 2016

Pubblicazioni relative ai controlli



L’organizzazione dei servizi e i sistemi per erogarli, assicurando la conoscibilità dei tempi e delle risorse impiegate sono tra i contenuti tipici della disciplina della trasparenza, ed il d.lgs 33/2013, ovviamente, insiste molto su questi temi.
L’articolo 31, modificato in modo rilevante dalla novella del 2016, si sofferma sugli esiti dei controlli dell’attività amministrativa:

Testo vigente
Testo modificato
Art. 31  Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione
1.  Le pubbliche amministrazioni pubblicano, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi ancorché recepiti della Corte dei conti, riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici.
Art. 31  Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione
1.  Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonché tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.

Una delle questioni maggiormente delicate, riguardo al modo con cui le pubbliche amministrazioni esercitano i propri poteri, concerne proprio il controllo del loro operato.

Il d.l. 174/2012, convertito in legge 213/2012, ha chiuso una fase a dir poco sciagurata dell’ordinamento, nel corso della quale i controlli, dopo l’eliminazione di quelli preventivi di legittimità, erano stati rimessi esclusivamente a quelli interni.
Progressivamente, a partire dalla legge 131/2003 hanno preso maggior forza i controlli della Corte dei conti, che, però, non potevano essere e non sono preventivi. Si tratta pur sempre di poteri di riscontro sulla correttezza dell’operato a consuntivo, anche se a partire dal 2011 e, soprattutto, con la riforma del 2012 essi sono stati rafforzati.
Anche i controlli interni hanno ricevuto un sostanziale rilancio. La riforma rimane sempre parziale e carente, perché i controlli per essere realmente efficaci debbono essere sempre preventivi e resi da un’autorità amministrativa terza ed indipendente.
Il d.l. 174/2012 commette l’errore, invece, di puntare ancora su organismi di controllo interni, carenti appunto della posizione di terzietà necessaria per il loro corretto funzionamento.
Il pericolo è, dunque, che la rete, per quanto le sue maglie si siano ristrette e rafforzate, restino sulla carta o solo formali.
È, dunque, fondamentale conoscere come la funzione di controllo si sviluppa. Una modalità di verifica lasciata ad una sorta di negoziazione interna, ignota nei suoi meccanismi e nei suoi esiti, rischia di essere inefficace e solo formale.
L’articolo 31, allora, impone la pubblicazione degli elementi salienti della dialettica discendente dalla funzione di controllo.
In primo luogo, occorre pubblicare gli “atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione”. La disposizione del comma 1 novellato è profondamente diversa da quella del testo (pre)vigente. Questo disponeva che fossero pubblicati i “rilievi” degli organi di controllo interno, nonché degli organi di revisione amministrativa e contabile, che non fossero stati “recepiti”, cioè fatti propri dall’organo emanante, ai fini della revisione del provvedimento, insieme con gli atti nei confronti dei quali detti rilievi sono emessi.
Insomma, l’obbligo di pubblicità riguardava solo quegli atti degli organi di controllo dai quali fosse scaturito un contraddittorio con l’amministrazione, in funzione del “rilievo” mosso, allo scopo di dimostrare all’esterno come l’amministrazione attiva avesse reagito alle indicazioni di quella di controllo, conformandosi o meno alle osservazioni e mostrando le ragioni alla base di eventuali decisioni contrarie alla conformazione.
Il testo novellato, invece, impone che si pubblichino proprio tutti gli atti degli organismi di controllo, senza distinguere se contengano o meno rilievi all’operato amministrativo. Ciò significa che occorrerà completare la specifica sotto sezione della sezione “amministrazione trasparente” con la raccolta degli atti di questi organismi.
Non v’è più la previsione espressa di dare conto del contraddittorio derivante da atti contenenti “rilievi”. Tuttavia, qualsiasi cittadino, accedendo al sito, avrà modo di verificare se detti rilievi esistano e mediante l’accesso civico di nuova concezione, come novellato nel 2016, chiedere eventualmente la catena di atti e provvedimenti conseguenti.
Il comma 1 novellato impone, ancora, di pubblicare la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio. In effetti, per gli enti locali, questi atti sono allegati alle delibere di approvazione del bilancio di previsione e delle sue variazioni, oltre che del rendiconto, ma il legislatore chiede che esse siano comunque inserite nell’apposita sezione del sito.
Infine, occorre pubblicare i rilievi formulati dalla Corte dei conti nello svolgimento delle sue varie funzioni di controllo: la norma è chiara ed impone di pubblicare sia i rilievi cui sia stato dato seguito, sia quelli cui non abbia fatto riscontro la conformazione.
Intento del legislatore, evidentemente, è imporre alle amministrazioni di dare contezza, sempre, ai cittadini dei rilievi mossi dalla magistratura contabile nei confronti della gestione. In questo modo si permette al corpo elettorale di rendersi conto, mentre la gestione è in corso, dei problemi operativi che la Corte dei conti evidenzia di volta in volta. Allo stesso modo, si fa in modo che le amministrazioni evidenzino come si adeguano ai suggerimenti della magistratura contabile, ma, soprattutto, sulla base di quali argomentazioni eventualmente ritengano di discostarsi dagli esiti dei controlli.

L’articolo 31 impone, dunque, di “mettere in piazza” i controlli sull’attività amministrativa e potrebbe costituire un forte e reale deterrente nei confronti di gestioni amministrative problematiche. Infatti, indirettamente si favorisce un vero e proprio controllo diffuso di stampa e cittadini, che possono così, con gli strumenti democratici e dell’informazione, incidere fortemente sulle scelte, imponendo, magari, cambi di rotta nelle decisioni e nei provvedimenti.

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