L’organizzazione
dei servizi e i sistemi per erogarli, assicurando la conoscibilità dei tempi e
delle risorse impiegate sono tra i contenuti tipici della disciplina della
trasparenza, ed il d.lgs 33/2013, ovviamente, insiste molto su questi temi.
L’articolo
31, modificato in modo rilevante dalla novella del 2016, si sofferma sugli
esiti dei controlli dell’attività amministrativa:
Testo vigente
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Testo modificato
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Art. 31 Obblighi di pubblicazione concernenti i
dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano,
unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi
di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e
tutti i rilievi ancorché recepiti della Corte dei conti, riguardanti
l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici.
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Art. 31 Obblighi di pubblicazione concernenti i
dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività
dell'amministrazione
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli
atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione,
procedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti.
Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e
contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al
conto consuntivo o bilancio di esercizio nonché tutti i rilievi ancorché non
recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività
delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.
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Una
delle questioni maggiormente delicate, riguardo al modo con cui le pubbliche
amministrazioni esercitano i propri poteri, concerne proprio il controllo del
loro operato.
Il
d.l. 174/2012, convertito in legge 213/2012, ha chiuso una fase a dir poco
sciagurata dell’ordinamento, nel corso della quale i controlli, dopo l’eliminazione
di quelli preventivi di legittimità, erano stati rimessi esclusivamente a
quelli interni.
Progressivamente,
a partire dalla legge 131/2003 hanno preso maggior forza i controlli della
Corte dei conti, che, però, non potevano essere e non sono preventivi. Si
tratta pur sempre di poteri di riscontro sulla correttezza dell’operato a
consuntivo, anche se a partire dal 2011 e, soprattutto, con la riforma del 2012
essi sono stati rafforzati.
Anche
i controlli interni hanno ricevuto un sostanziale rilancio. La riforma rimane
sempre parziale e carente, perché i controlli per essere realmente efficaci
debbono essere sempre preventivi e resi da un’autorità amministrativa terza ed
indipendente.
Il
d.l. 174/2012 commette l’errore, invece, di puntare ancora su organismi di
controllo interni, carenti appunto della posizione di terzietà necessaria per
il loro corretto funzionamento.
Il
pericolo è, dunque, che la rete, per quanto le sue maglie si siano ristrette e
rafforzate, restino sulla carta o solo formali.
È,
dunque, fondamentale conoscere come la funzione di controllo si sviluppa. Una
modalità di verifica lasciata ad una sorta di negoziazione interna, ignota nei
suoi meccanismi e nei suoi esiti, rischia di essere inefficace e solo formale.
L’articolo
31, allora, impone la pubblicazione degli elementi salienti della dialettica
discendente dalla funzione di controllo.
In
primo luogo, occorre pubblicare gli “atti
degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione”. La
disposizione del comma 1 novellato è profondamente diversa da quella del testo
(pre)vigente. Questo disponeva che fossero pubblicati i “rilievi” degli organi
di controllo interno, nonché degli organi di revisione amministrativa e
contabile, che non fossero stati “recepiti”, cioè fatti propri dall’organo
emanante, ai fini della revisione del provvedimento, insieme con gli atti nei
confronti dei quali detti rilievi sono emessi.
Insomma,
l’obbligo di pubblicità riguardava solo quegli atti degli organi di controllo
dai quali fosse scaturito un contraddittorio con l’amministrazione, in funzione
del “rilievo” mosso, allo scopo di dimostrare all’esterno come l’amministrazione
attiva avesse reagito alle indicazioni di quella di controllo, conformandosi o
meno alle osservazioni e mostrando le ragioni alla base di eventuali decisioni
contrarie alla conformazione.
Il
testo novellato, invece, impone che si pubblichino proprio tutti gli atti degli
organismi di controllo, senza distinguere se contengano o meno rilievi all’operato
amministrativo. Ciò significa che occorrerà completare la specifica sotto
sezione della sezione “amministrazione trasparente” con la raccolta degli atti
di questi organismi.
Non
v’è più la previsione espressa di dare conto del contraddittorio derivante da
atti contenenti “rilievi”. Tuttavia, qualsiasi cittadino, accedendo al sito,
avrà modo di verificare se detti rilievi esistano e mediante l’accesso civico
di nuova concezione, come novellato nel 2016, chiedere eventualmente la catena
di atti e provvedimenti conseguenti.
Il
comma 1 novellato impone, ancora, di pubblicare la relazione degli organi di
revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle
relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio. In effetti,
per gli enti locali, questi atti sono allegati alle delibere di approvazione del
bilancio di previsione e delle sue variazioni, oltre che del rendiconto, ma il
legislatore chiede che esse siano comunque inserite nell’apposita sezione del
sito.
Infine,
occorre pubblicare i rilievi formulati dalla Corte dei conti nello svolgimento
delle sue varie funzioni di controllo: la norma è chiara ed impone di
pubblicare sia i rilievi cui sia stato dato seguito, sia quelli cui non abbia
fatto riscontro la conformazione.
Intento
del legislatore, evidentemente, è imporre alle amministrazioni di dare
contezza, sempre, ai cittadini dei rilievi mossi dalla magistratura contabile
nei confronti della gestione. In questo modo si permette al corpo elettorale di
rendersi conto, mentre la gestione è in corso, dei problemi operativi che la
Corte dei conti evidenzia di volta in volta. Allo stesso modo, si fa in modo
che le amministrazioni evidenzino come si adeguano ai suggerimenti della
magistratura contabile, ma, soprattutto, sulla base di quali argomentazioni
eventualmente ritengano di discostarsi dagli esiti dei controlli.
L’articolo
31 impone, dunque, di “mettere in piazza” i controlli sull’attività
amministrativa e potrebbe costituire un forte e reale deterrente nei confronti
di gestioni amministrative problematiche. Infatti, indirettamente si favorisce
un vero e proprio controllo diffuso di stampa e cittadini, che possono così,
con gli strumenti democratici e dell’informazione, incidere fortemente sulle
scelte, imponendo, magari, cambi di rotta nelle decisioni e nei provvedimenti.
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