La
novella del 2016 elimina dall’articolo 32 del d.lgs 33/2013 una serie di
adempimenti e pubblicazioni che rendevano oggettivamente troppo difficile e
complessa la connessa attività:
Testo vigente
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Testo modificato
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Art. 32 Obblighi di pubblicazione concernenti i
servizi erogati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano la
carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei
servizi pubblici.
2. Le pubbliche amministrazioni, individuati i
servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo
10, comma 5, pubblicano:
a) i costi contabilizzati, evidenziando quelli
effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio
erogato e il relativo andamento nel tempo;
b) i tempi medi di erogazione dei servizi, con
riferimento all'esercizio finanziario precedente.
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Art. 32 Obblighi di pubblicazione concernenti i
servizi erogati
1. Le pubbliche amministrazioni e i gestori
di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento
contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.
2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori
di pubblici servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia
finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:
a) i costi contabilizzati
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La
disposizione appare specificamente riferita ai servizi pubblici produttivi,
come dimostra la modifica del comma 1 che ne estende l’applicazione anche ai
gestori dei servizi pubblici, anche se è plausibile darne una lettura ampliativa,
comprendente qualsiasi attività amministrativa rivolta direttamente ai
cittadini, anche se non organizzata imprenditorialmente.
Si
tratta dell’ennesima disposizione che spinge le pubbliche amministrazioni a
dotarsi di strumenti posti a definire non solo regole e procedure, ma modalità
di erogazione dei prodotti. Le regole e le procedure fissano alcuni elementi
operativi obbligatori. La qualità, tuttavia, dei servizi discende anche, per
fare esempi estremamente semplici e banali, dalla fruibilità dell’orario di
apertura degli uffici, piuttosto che dalla disponibilità anche di sistemi di
contatto tra cittadini e amministrazione on line.
Le
carte dei servizi o i documenti contenenti gli standard di qualità altro non
sono se non condizioni generali, impegni aventi efficacia contrattuale, con le
quali le amministrazioni si obbligano a rendere i propri servizi secondo
determinati indici, che divengono standard perché non è possibile andare al di
sotto di essi. Le carte dei servizi dovrebbero, per questo, prevedere penali
nel caso di scostamenti dagli standard previsti.
In
ogni caso, la pubblicazione di simili documenti consente ai cittadini di
effettuare confronti tra gli standard offerti da diverse amministrazioni, per
capire quali sono, a parità di condizioni, più efficienti e rendersi meglio
conto del modo col quale vengono spese le risorse.
La
pubblicazione degli standard, simmetricamente, è utile anche per ciascuna
amministrazione, in quanto può essere uno degli elementi da utilizzare, da
parte del sistema di valutazione, per determinare il risultato produttivo
dell’ente e dei dipendenti.
In
particolare, l’articolo in commento impone di pubblicare:
1) i costi contabilizzati e il relativo
andamento nel tempo; la novella ha cancellato la necessità di evidenziare quelli
effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio
erogato, esentando dalla raccolta ed elaborazione di dati molto complessi.
Allo
stesso modo, la novella ha eliminato l’obbligo di pubblicare i tempi medi di
erogazione dei servizi, con riferimento all’esercizio finanziario precedente,
anch’esso dato di complicata estrapolazione, in particolare per le attività non
economicamente organizzate.
Indiretta
indicazione dell’articolo in commento, dunque, è l’obbligo di computare i
servizi mediante quel sistema di contabilità “industriale” o “economica” per
costi, e non per meri flussi finanziari, che mai, tuttavia, si è riusciti ad
impiantare con efficacia, se non per sperimentazioni.
Risulta,
dunque, piuttosto complesso pubblicare elementi di contabilità che non
risultano normati in modo omogeneo: i risultati potrebbero essere, per un
verso, non corretti, peraltro anche fuorvianti, visto che i criteri di computo,
lasciati alla singola amministrazione, sarebbero fortemente differenziati.
Sta
di fatto che, comunque, l’obbligo di evidenziare i costi affrontati è già di
per sé estremamente utile. È un elemento di vera trasparenza, in quanto si
permette di comprendere quanto costi ogni prestazione resa e come le
amministrazioni reperiscono le risorse.
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