domenica 28 febbraio 2016

Pubblicazioni relative ai servizi



La novella del 2016 elimina dall’articolo 32 del d.lgs 33/2013 una serie di adempimenti e pubblicazioni che rendevano oggettivamente troppo difficile e complessa la connessa attività:

Testo vigente
Testo modificato
Art. 32  Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
1.  Le pubbliche amministrazioni pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.
2.  Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:
a)  i costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo;
b)  i tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente.
Art. 32  Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
1.  Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.
2.  Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:
a)  i costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo;
b)  i tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente. [abrogato]

La disposizione appare specificamente riferita ai servizi pubblici produttivi, come dimostra la modifica del comma 1 che ne estende l’applicazione anche ai gestori dei servizi pubblici, anche se è plausibile darne una lettura ampliativa, comprendente qualsiasi attività amministrativa rivolta direttamente ai cittadini, anche se non organizzata imprenditorialmente.

Si tratta dell’ennesima disposizione che spinge le pubbliche amministrazioni a dotarsi di strumenti posti a definire non solo regole e procedure, ma modalità di erogazione dei prodotti. Le regole e le procedure fissano alcuni elementi operativi obbligatori. La qualità, tuttavia, dei servizi discende anche, per fare esempi estremamente semplici e banali, dalla fruibilità dell’orario di apertura degli uffici, piuttosto che dalla disponibilità anche di sistemi di contatto tra cittadini e amministrazione on line.
Le carte dei servizi o i documenti contenenti gli standard di qualità altro non sono se non condizioni generali, impegni aventi efficacia contrattuale, con le quali le amministrazioni si obbligano a rendere i propri servizi secondo determinati indici, che divengono standard perché non è possibile andare al di sotto di essi. Le carte dei servizi dovrebbero, per questo, prevedere penali nel caso di scostamenti dagli standard previsti.
In ogni caso, la pubblicazione di simili documenti consente ai cittadini di effettuare confronti tra gli standard offerti da diverse amministrazioni, per capire quali sono, a parità di condizioni, più efficienti e rendersi meglio conto del modo col quale vengono spese le risorse.
La pubblicazione degli standard, simmetricamente, è utile anche per ciascuna amministrazione, in quanto può essere uno degli elementi da utilizzare, da parte del sistema di valutazione, per determinare il risultato produttivo dell’ente e dei dipendenti.
In particolare, l’articolo in commento impone di pubblicare:
1)  i costi contabilizzati e il relativo andamento nel tempo; la novella ha cancellato la necessità di evidenziare quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, esentando dalla raccolta ed elaborazione di dati molto complessi.
Allo stesso modo, la novella ha eliminato l’obbligo di pubblicare i tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all’esercizio finanziario precedente, anch’esso dato di complicata estrapolazione, in particolare per le attività non economicamente organizzate.
Indiretta indicazione dell’articolo in commento, dunque, è l’obbligo di computare i servizi mediante quel sistema di contabilità “industriale” o “economica” per costi, e non per meri flussi finanziari, che mai, tuttavia, si è riusciti ad impiantare con efficacia, se non per sperimentazioni.
Risulta, dunque, piuttosto complesso pubblicare elementi di contabilità che non risultano normati in modo omogeneo: i risultati potrebbero essere, per un verso, non corretti, peraltro anche fuorvianti, visto che i criteri di computo, lasciati alla singola amministrazione, sarebbero fortemente differenziati.

Sta di fatto che, comunque, l’obbligo di evidenziare i costi affrontati è già di per sé estremamente utile. È un elemento di vera trasparenza, in quanto si permette di comprendere quanto costi ogni prestazione resa e come le amministrazioni reperiscono le risorse.

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