Poche
le modifiche apportate all’articolo 35 del d.lgs 33/2013 dal decreto
legislativo attuativo della legge 124/2015.
Si
chiarisce, opportunamente, al comma 1, lettera c), che occorre pubblicare non
il nome del responsabile del procedimento, bensì l’indicazione dell’ufficio
responsabile. Si sopprime la lettera n), che prevedeva l’obbligo di pubblicare
i risultati delle indagini customer
satisfaction, adempimento certamente eccessivo ed ultroneo, specie per gli
enti di minori dimensioni.
Al
comma 3, si eliminano le lettere b) (obbligo di pubblicare le convenzioni-quadro volte a disciplinare le
modalità di accesso ai dati di cui all'articolo 58 del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82) e c) (obbligo di pubblicare le ulteriori modalità per la tempestiva
acquisizione d'ufficio dei dati nonché per lo svolgimento dei controlli sulle
dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti).
La
novella riduce, dunque, alcuni oneri operativi di non poco conto, nel solco
degli intenti di semplificazione perseguiti.
Testo vigente
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Testo modificato
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Art. 35 Obblighi di pubblicazione relativi ai
procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e
l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i
dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per
ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con
indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile
dell'istruttoria;
c) il nome del responsabile del procedimento,
unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale,
nonché, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento
finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente
ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica
istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli
atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria,
compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a
corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per
informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli
indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica
istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati
possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li
riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina
normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento
espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento
dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione
dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio
assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e
giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel
corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei
casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua
conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove
sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei
pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo
36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in
caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale
potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta
elettronica istituzionale;
n) i risultati delle indagini di customer
satisfaction condotte sulla qualità dei servizi erogati attraverso diversi
canali, facendone rilevare il relativo andamento.
2. Le pubbliche amministrazioni non possono
richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in
caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati
anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può
respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o
la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a
integrare la documentazione in un termine congruo.
3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel
sito istituzionale:
a) i recapiti telefonici e la casella di posta
elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a
gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto
agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli
43, 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445;
b) le convenzioni-quadro volte a disciplinare
le modalità di accesso ai dati di cui all'articolo 58 del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82;
c) le ulteriori modalità per la tempestiva
acquisizione d'ufficio dei dati nonché per lo svolgimento dei controlli sulle
dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti.
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Art. 35 Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti
amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e
l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i
dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per
ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con
indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile
dell'istruttoria;
c) l’ufficio responsabile del
procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta
elettronica istituzionale, nonché, ove diverso, l'ufficio competente
all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del
responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e
alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli
atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria,
compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a
corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonché gli uffici ai quali rivolgersi
per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli
indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica
istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati
possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li
riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina
normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un
provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento
dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato,
ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso
dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e
giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel
corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei
casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua
conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove
sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei
pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo
36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in
caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità per attivare tale
potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta
elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono
richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in
caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati
anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può
respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o
la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a
integrare la documentazione in un termine congruo.
3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel
sito istituzionale:
a) i recapiti telefonici e la casella di posta
elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a
gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto
agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli
43, 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445;
|
La norma è ricognitiva dei molti oneri di pubblicità riguardanti
i procedimenti amministrativi previsti dalla legge 241/1990, dal d.lgs. 82/2005,
dalla stessa legge 190/2012 e molte
altre disposizioni speciali di settore e consente di avere una disciplina
univoca dei moltissimi adempimenti previsti.
Dunque, per ogni tipo di procedimento occorre pubblicare:
a) una breve descrizione
del procedimento con indicazione di tutti
i riferimenti normativi utili. In primo luogo,
occorre spiegare in cosa
consiste il procedimento, di quali
fasi si
compone, per dare
un’idea del percorso che viene
seguito. Meglio, se possibile,
accompagnare anche con grafici illustrativi. Trattandosi
di una
“breve descrizione” non deve essere un approfondimento tecnico, ma l’esposizione con
linguaggio semplice delle
attività, con specifica attenzione a quelle
a carico del privato ed ai suoi diritti;
b) l’unità organizzativa responsabile
dell’istruttoria. Lo prevede già la
legge 241/1990. occorre indicare
quale sia material- mente “l’ufficio”
che si
occupa di gestire il procedimento.
L’informazione deve essere
completa, con sede, numeri, orari, tipologie di contatti, così da consentire a cittadini e imprese di rivolgersi facilmente
al giusto
soggetto, per quanto la pubblica
amministrazione abbia l’obbligo di indi- rizzare verso l’unità operativa
realmente competente istanze o comunicazioni erroneamente
indirizzate;
c) una
serie di dati fondamentali per le relazioni:
- l’ufficio responsabile del procedimento. Opportunamente la novella
del 2016 ha modificato la disposizione, disponendo di pubblicare non il nome
del responsabile del procedimento, bensì l’indicazione dell’ufficio
responsabile.
È vero che il responsabile del procedimento è la principale porta di accesso tra cittadino
ed amministrazione, perché il responsabile del procedimento è la persona fisica
che appunto impersona l’amministrazione e consente il contatto e il confronto.
E’ anche vero, tuttavia,
che per tipologie di procedimenti, i responsabili possono ovviamente essere ben
più di uno. Il solo elenco da pubblicare in internet non è,
dunque, risolutivo. Non si deve dimenticare che l’indicazione del
concreto responsabile del procedimento va effettuata trascrivendolo nella comunicazione di avvio del
procedimento. Risulta, dunque, maggiormente opportuno pubblicare la
denominazione dell’ufficio responsabile, lasciando la specificazione dei
singoli responsabili del procedimento agli atti e documenti introduttivi degli
specifici procedimenti, di volta in volta avviati, nel rispetto di quanto
stabilisce la legge 241/1990;
- i recapiti telefonici. ovvio obbligo comunicazionale per permettere il
contatto più semplice;
- la casella di posta elettronica istituzionale. Altrettanto ed indispensabile obbligo. Non si deve
dimenticare, tuttavia, di indicare anche la casella di posta elettronica certificata, come
del resto
impone l’articolo 1, comma 29,
della legge 190/2012;
- l’ufficio competente all’adozione del provvedimento finale, con
l’indicazione del nome del responsabile. Anche questa è una previsione da tempo contenuta
nella legge 241/1990. È necessario far comprendere al destinatario
dell’azione amministrativa che il responsabile del procedimento
spesso non coincide con l’autorità titolare della competenza ad adottare il provvedimento finale.
Si deve, conseguentemente,
chiarire da subito quale sia l’organo competente;
- i recapiti
telefonici. In questo caso si tratta dei recapiti dell’organo competente (è dura se
si tratta di organi collegiali);
- la
casella di posta elettronica istituzionale.
Come sopra;
d) per i procedimenti ad istanza di parte:
- gli
atti e i documenti da allegare all’istanza;
- la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni;
- gli
uffici ai quali rivolgersi per informazioni;
- gli
orari e le modalità di accesso con indicazione:
• degli
indirizzi, dei recapiti telefonici;
• e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze.
Il legislatore pretende che i cittadini
siano agevolati nella loro relazione con
l’amministrazione
e guidati. L’elenco
dei documenti ed atti
da esibire,
la modulistica
devono servire per rendere semplice l’approccio
ed evitare
lungaggini, o perfino esclusioni, dovute esclusivamente alla difficoltà di compilare
istanze o documenti.
Ovviamente, si accompagna a questo obbligo, quello di
non poter rigettare le istanze
se la
documentazione o la modulistica risulti incompleta o fuorviante;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative
ai procedimenti in corso che li riguardino. A questo proposito
l’articolo 1, commi 29 e 30, della legge 190/2012
indica due modalità minime: la
prima è la relazione mediante
posta elettronica, con l’obbligo delle amministrazioni di rendere noto l’indirizzo di Pec, rivolgendosi
al quale i cittadini potranno ottenere tutte le informazioni relative
ai procedimenti di loro interesse. La seconda, più evoluta,
prevede una gestione informatizzata dei procedi-menti amministrativi e
la disponibilità di un sistema informativo su internet, al quale i cittadini e
le imprese possano accedere tramite un sistema di identificazione
univoco, per conoscere in ogni momento
lo stato degli iter amministrativi di loro interesse;
f) il termine
fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l’adozione di un provvedimento espresso e ogni altro
termine procedimentale rilevante. Il termine finale
costituisce un elemento fondamentale. Il cittadino ha il diritto di ottenere il provvedimento, favorevole
o negativo che sia, entro la scadenza fissata. Inoltre, il termine è un indicatore di valutazione dell’efficienza e produttività
davvero oggettivo. Le amministrazioni, dunque, nelle schede generali di
presentazione dei procedimenti debbono evidenziare
il termine
finale, ma anche qualsiasi altro
termine
“endoprocedimentale”, cioè le
scadenze all’interno della gestione, che risultino rilevanti, in quanto, ad esempio,
comportino decadenze o impediscano la prosecuzione fino all’emanazione del
provvedimento finale;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell’amministrazione può essere
sostituito da una dichiarazione dell’interessato, ovvero
il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell’amministrazione. La lettera g) impone alle amministrazioni
di chiarire ai
cittadini e alle
imprese i casi nei quali
possono servirsi della Segnalazione certificata di inizio attività (Scia). Inoltre, occorre
specificare quando il procedimento può comunque
concludersi con un
provvedimento tacito di accoglimento, in applicazione dell’istituto
del silenzio-assenso.
In questo
modo si permette ai cittadini di
conoscere in anticipo della possibilità,
da un
lato, di formare autonomamente il titolo abilitante (Scia) o di puntare all’eventuale inerzia dell’amministrazione,
per ottenere comunque
il beneficio richiesto;
h) gli strumenti
di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla
legge in favore dell’interessato, nel corso del procedimento e nei confronti
del provvedimento finale ovvero
nei casi
di adozione
del provvedimento
oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i
modi per attivarli. La trasparenza e la semplificazione implicano anche indicare
a cittadini e imprese tutta
la gamma
dei rimedi
avverso le decisioni per loro sfavorevoli. Dunque, scadenze e autorità
alle quali rivolgersi per la tutela giurisdizionale. Per quanto concerne la
tutela nel caso di adozione
del provvedimento
finale oltre il termine finale,
si applica la disciplina dell’arti- colo 2, commi 9-bis e 9-ter[1], della legge 241/1990;
i) il link di accesso
al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione. Si rinvia a quanto
riportato in commento
alla precedente lettera e), a proposito della necessità di mettere
on line il sistema di accesso ai pro-
cedimenti amministrativi gestiti informaticamente;
l) le modalità per l’effettuazione dei pagamenti eventualmente
necessari, con le informazioni di cui all’articolo 36. Se per un determinato
beneficio occorra effettuare un pagamento
di una tassa o un contributo, occorre
specificarne l’importo e le modalità di pagamento m) il nome del soggetto a cui
è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché le modalità
per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta
elettronica istituzionale. Questa lettera si riferisce sia al già citato articolo
2, commi 9-bis e 9-ter della legge 241/1990, sia all’articolo
17, comma 1, lettera d), del d.lgs. 165/2001;
Come rilevato in precedenza, il comma 2
dell’articolo 35 in commento vieta alle amministrazioni di richiedere agli interessati l’uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati. Di conseguenza, laddove
non siano stati pubblicati, i procedimenti
possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. Letta
in altro modo,
la disposizione impone
alle amministrazioni di dare corso ai procedimenti amministrativi, non potendo
bloccarli o rigettare le istanze per la sola ragione che non siano
utilizzati moduli standard. Infatti, il comma
2 chiude precisando che “L’amministrazione
non può respingere l’istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari
o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare
l’istante a integrare la
documentazione in un termine congruo”.
Il comma 3 precisa ulteriori
obblighi di pubblicità, stabilendo
che le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale:
a) i recapiti
telefonici e la casella di posta
elettronica istituzionale dell’ufficio responsabile
per le
attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso
diretto agli stessi da
parte delle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
È una
previsione rivolta alle pubbliche amministrazioni. È finalizzata a consentire
tra loro la verifica della veridicità
delle dichiarazioni sostitutive, mediante accesso diretto
alle reciproche banche dati o, quanto meno, mediante
scambio delle informazioni tramite posta elettronica.
[1]
Se ne riporta il testo:
“9-bis. L'organo
di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il
soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi
di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al
dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in
mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione.
Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell’amministrazione
è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella
homepage, l’indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e
a cui l’interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter.
Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del
responsabile, ai fini della valutazione dell’avvio del procedimento
disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti
collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle
disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a
quella propria.
(comma
introdotto dall'art. 1, comma 1, legge n. 35 del 2012, poi così modificato
dall'art. 13, comma 01, legge n. 134 del 2012)
9-ter. Decorso
inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore
di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma
9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto,
concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di
un commissario”.
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