L’articolo
34 del d.lgs 33/2013, decreto sulla trasparenza, pur contenendo la parola “trasparenza”
nella propria rubrica, appariva quanto mai indecifrabile e criptico.
La
novella del 2016 lo abolisce. Non se ne sentirà la mancanza.
Art. 34 Trasparenza degli oneri informativi
1. I regolamenti ministeriali o
interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale
adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri
autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici
ovvero la concessione di benefici, recano in allegato l'elenco di tutti gli
oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati
con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque obbligo
informativo o adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione, la
trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla
pubblica amministrazione.
2. Ferma
restando, ove prevista, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, gli atti di
cui al comma 1 sono pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni,
secondo i criteri e le modalità definite con il regolamento di cui all'articolo
7, commi 2 e 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180.
Nessun commento:
Posta un commento