domenica 28 febbraio 2016

Pubblicità per gli appalti



La novella del 2016 modifica in modo radicale e sostanziale l’articolo 37 (già di per sé non troppo chiaro anche nella stesura originaria) del d.lgs, contravvenendo un po’ agli intenti di semplificazione che la caratterizzano.

Testo vigente
Testo modificato
Art. 37  Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
1.  Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale e, in particolare, quelli previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ciascuna amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, in particolare, dagli articoli 63, 65, 66, 122, 124, 206 e 223, le informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture.












2.  Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresì a pubblicare, nell'ipotesi di cui all'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la delibera a contrarre.
Art. 37 Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:
a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
b) i provvedimenti di adozione delle varianti;
c) le informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, in particolare, dagli articoli 63, 65, 66, 122, 124, 206 e 223;
d) i dati relativi alla formazione e composizione delle commissioni di aggiudicazione, con l'indicazione dei nominativi e dei curricula dei componenti;
e) le delibere a contrarre;
f) l'elenco, da aggiornare ogni anno, delle transazioni e degli accordi bonari stipulati, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e dell'ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti.
2. Ai sensi dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si intendono assolti attraverso l'invio dei medesimi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.

Per un verso, l’articolo 37 novellato richiama la semplificazione degli adempimenti regolata dall’articolo 9-bis introdotto nel d.lgs 33/2013 nel 2016.

Per altro verso, tuttavia, contraddicendo l’intento di semplificazione introduce nuovi adempimenti, che finiscono per rivelarsi doppioni della già ampia ed intensa attività di pubblicazione stabilita dalle norme vigenti per gli appalti.
Sicchè, nella sezione amministrazione trasparente si dovranno pubblicare:
a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190. Era già previsto dalla precedente stesura e questo aveva già comportato tutta la serie di duplicazioni delle pubblicazioni già contemplate dal d.lgs 163/2006. Non si capisce perché non giungere alla soluzione più logica e facile: dirottare tutte quelle pubblicazioni nella pertinente sede di “amministrazione trasparente.
Per quanto concerne l’articolo 1, comma 32, della legge anticorruzione, anch’esso vigente, la combinazione dell’articolo 37, con gli articoli 26 e 27 del decreto sul riordino della trasparenza conferma che per quanto concerne gli appalti occorre un database di pubblicazione autonomo e diverso, quello appunto previsto dalla norma sull’anticorruzione: “la struttura proponente; l’oggetto del bando; l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l’aggiudicatario; l’importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell’opera; servizio o fornitura; l’importo delle somme liquidate”. Provando a metterle in ordine:


1
Struttura proponente (cioè, struttura compe- tente ad agire)

2
Oggetto del bando

3
Servizio

Non previste espressa- mente dalla norma, ma opportune da aggiungere
4
U.O.
5
Dirigente/responsabile di servizio
6
Responsabile del procedimento


7
Determinazione a contrattare, nel caso della procedura negoziata senza preventiva pub- blicazione del bando; ma è da ritenere che la determinazione a contrattare vada comunque sempre pubblicata, per trasparenza.
Inzialmente non prevista nella formulazione originaria, ma introdotta con la novella del 2016



8
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte. È da ritenere elenco degli operatori “partecipanti”, poiché non si può escludere l’adempimento per le procedure aperte. Ovviamente, questo elenco si deve pubblicare dopo la conclusione della gara

9
Aggiudicatario

10
Importo di aggiudicazione

11
Tempi di completamento



12
Varianti ai tempi di completamento (la norma non lo prevede espressamente, ma è chiaro che occorre prevederlo, per motivare eventuali scostamenti)


13
Varianti al contratto
(introdotto dalla novella del 2016)

14
Importo delle somme liquidate (si badi bene:
non provvedimenti di liquidazione)



b) i provvedimenti di adozione delle varianti. Le varianti sono integrazioni e modifiche del contratto e costituiscono, come noto, causa principale degli scostamenti non solo dei tempi, ma anche dei costi. E’ chiaro che il legislatore impone la trasparenza di questi provvedimenti allo scopo di contenerne abusi.
c) le informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, in particolare, dagli articoli 63, 65, 66, 122, 124, 206 e 223. Si tratta della congerie di pubblicità ante e post gara previste dalla normativa degli appalti (la duplicazione è evidente). A breve i riferimenti normativi andranno aggiornati al nuovo codice dei contratti, in elaborazione nel corso della primavera 2016.
d) i dati relativi alla formazione e composizione delle commissioni di aggiudicazione, con l'indicazione dei nominativi e dei curricula dei componenti. Anche questa è una disposizione finalizzata alla prevenzione dal rischio che le commissioni di gara possano essere composte da chi si trovi in posizione di conflitto di interesse.
e) le delibere a contrarre; era evidente che tali provvedimenti dovessero essere oggetto della disciplina della trasparenza.
f) l'elenco, da aggiornare ogni anno, delle transazioni e degli accordi bonari stipulati, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e dell'ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti. Ulteriore nuovo adempimento, sempre finalizzato a consentire un controllo pubblico generalizzato anche sul contenzioso legato agli appalti pubblici, fonte non infrequente di maggiori costi.
In applicazione della semplificazione disposta dall’articolo 9-bis del testo novellato del d.lgs 33/2013, il secondo comma dell’articolo in commento consente di assolvere agli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) inviando i dati richiesti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche prevista dall'articolo 2[1] del d.lgs 229/2011, per la sola parte relativa ai lavori. L’articolo in commento, quindi, individua già lo strumento di semplificazione degli adempimenti legati alla pubblicità connessa agli appalti.



[1] Se ne riporta il testo:
Art. 2. Comunicazione dei dati
1. I dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali relativi alle opere pubbliche rilevati mediante i sistemi informatizzati di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data prevista dal decreto di cui all'articolo 5, sono resi disponibili dai soggetti di cui al medesimo articolo 1, con cadenza almeno trimestrale, salvo differenti cadenze previste nella fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3, alla banca dati istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e di seguito denominata «banca dati delle amministrazioni pubbliche»”.

Nessun commento:

Posta un commento