La
novella del 2016 modifica in modo radicale e sostanziale l’articolo 37 (già di
per sé non troppo chiaro anche nella stesura originaria) del d.lgs,
contravvenendo un po’ agli intenti di semplificazione che la caratterizzano.
Testo vigente
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Testo modificato
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Art. 37 Obblighi di pubblicazione concernenti i
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità
legale e, in particolare, quelli previsti dall'articolo 1, comma 32, della
legge 6 novembre 2012, n. 190, ciascuna amministrazione pubblica, secondo
quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, in
particolare, dagli articoli 63, 65, 66, 122, 124, 206 e 223, le informazioni
relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori
pubblici, servizi e forniture.
2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute
altresì a pubblicare, nell'ipotesi di cui all'articolo 57, comma 6, del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la delibera a contrarre.
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Art. 37 Obblighi di
pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
1. Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di
pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti
pubblicano:
a) i dati
previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
b) i
provvedimenti di adozione delle varianti;
c) le
informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di
opere e lavori pubblici, servizi e forniture secondo quanto previsto dal
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, in particolare, dagli articoli
63, 65, 66, 122, 124, 206 e 223;
d) i dati
relativi alla formazione e composizione delle commissioni di aggiudicazione,
con l'indicazione dei nominativi e dei curricula dei componenti;
e) le
delibere a contrarre;
f) l'elenco,
da aggiornare ogni anno, delle transazioni e degli accordi bonari stipulati,
con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e dell'ufficio presso il quale è
possibile prendere visione degli atti.
2. Ai sensi
dell'articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a) si
intendono assolti attraverso l'invio dei medesimi dati alla banca dati delle
amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.
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Per
un verso, l’articolo 37 novellato richiama la semplificazione degli adempimenti
regolata dall’articolo 9-bis introdotto nel d.lgs 33/2013 nel 2016.
Per
altro verso, tuttavia, contraddicendo l’intento di semplificazione introduce
nuovi adempimenti, che finiscono per rivelarsi doppioni della già ampia ed intensa
attività di pubblicazione stabilita dalle norme vigenti per gli appalti.
Sicchè,
nella sezione amministrazione trasparente si dovranno pubblicare:
a)
i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
Era già previsto dalla precedente stesura e questo aveva già comportato tutta
la serie di duplicazioni delle pubblicazioni già contemplate dal d.lgs
163/2006. Non si capisce perché non giungere alla soluzione più logica e
facile: dirottare tutte quelle pubblicazioni nella pertinente sede di “amministrazione
trasparente.
Per
quanto concerne l’articolo 1, comma 32, della legge anticorruzione, anch’esso vigente,
la combinazione dell’articolo 37, con gli articoli 26 e 27 del decreto sul riordino
della trasparenza conferma che per quanto concerne gli appalti occorre un database
di pubblicazione autonomo e diverso, quello appunto previsto dalla norma
sull’anticorruzione: “la struttura proponente; l’oggetto del bando; l’elenco degli
operatori invitati a presentare offerte; l’aggiudicatario; l’importo di aggiudicazione;
i tempi di completamento dell’opera; servizio o fornitura; l’importo delle somme
liquidate”. Provando a metterle in ordine:
1
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Struttura proponente (cioè, struttura compe-
tente ad agire)
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2
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Oggetto del bando
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3
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Servizio
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Non previste espressa-
mente dalla norma, ma opportune da aggiungere
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4
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U.O.
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5
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Dirigente/responsabile
di servizio
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6
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Responsabile del
procedimento
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7
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Determinazione a contrattare, nel caso della
procedura negoziata senza preventiva pub-
blicazione del bando; ma è da ritenere
che la determinazione a contrattare vada comunque
sempre pubblicata, per trasparenza.
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Inzialmente
non prevista nella formulazione originaria, ma introdotta con la novella del
2016
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8
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Elenco degli operatori invitati a presentare offerte. È da ritenere
elenco degli operatori
“partecipanti”, poiché non si può escludere l’adempimento per le procedure aperte.
Ovviamente, questo elenco si deve pubblicare
dopo la conclusione della gara
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9
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Aggiudicatario
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10
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Importo di
aggiudicazione
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11
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Tempi di completamento
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12
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Varianti ai
tempi di completamento (la norma
non lo prevede espressamente, ma è chiaro che occorre
prevederlo, per motivare eventuali scostamenti)
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13
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Varianti
al contratto
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(introdotto
dalla novella del 2016)
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Importo delle somme liquidate (si badi bene:
non provvedimenti di
liquidazione)
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b)
i provvedimenti di adozione delle varianti. Le varianti sono integrazioni e
modifiche del contratto e costituiscono, come noto, causa principale degli
scostamenti non solo dei tempi, ma anche dei costi. E’ chiaro che il
legislatore impone la trasparenza di questi provvedimenti allo scopo di
contenerne abusi.
c)
le informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di
opere e lavori pubblici, servizi e forniture secondo quanto previsto dal
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, in particolare, dagli articoli
63, 65, 66, 122, 124, 206 e 223. Si tratta della congerie di pubblicità ante e
post gara previste dalla normativa degli appalti (la duplicazione è evidente).
A breve i riferimenti normativi andranno aggiornati al nuovo codice dei
contratti, in elaborazione nel corso della primavera 2016.
d)
i dati relativi alla formazione e composizione delle commissioni di
aggiudicazione, con l'indicazione dei nominativi e dei curricula dei
componenti. Anche questa è una disposizione finalizzata alla prevenzione dal
rischio che le commissioni di gara possano essere composte da chi si trovi in
posizione di conflitto di interesse.
e)
le delibere a contrarre; era evidente che tali provvedimenti dovessero essere
oggetto della disciplina della trasparenza.
f)
l'elenco, da aggiornare ogni anno, delle transazioni e degli accordi bonari
stipulati, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e dell'ufficio presso
il quale è possibile prendere visione degli atti. Ulteriore nuovo adempimento,
sempre finalizzato a consentire un controllo pubblico generalizzato anche sul
contenzioso legato agli appalti pubblici, fonte non infrequente di maggiori
costi.
In
applicazione della semplificazione disposta dall’articolo 9-bis del testo
novellato del d.lgs 33/2013, il secondo comma dell’articolo in commento
consente di assolvere agli obblighi di pubblicazione di cui alla lettera a)
inviando i dati richiesti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche
prevista dall'articolo 2[1]
del d.lgs 229/2011, per la sola parte relativa ai lavori. L’articolo in
commento, quindi, individua già lo strumento di semplificazione degli
adempimenti legati alla pubblicità connessa agli appalti.
[1]
Se ne riporta il testo:
“Art. 2.
Comunicazione dei dati
1. I dati
anagrafici, finanziari, fisici e procedurali relativi alle opere pubbliche
rilevati mediante i sistemi informatizzati di cui all'articolo 1, a decorrere
dalla data prevista dal decreto di cui all'articolo 5, sono resi disponibili
dai soggetti di cui al medesimo articolo 1, con cadenza almeno trimestrale,
salvo differenti cadenze previste nella fattispecie di cui all'articolo 6, comma
3, alla banca dati istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze
- Ragioneria Generale dello Stato, ai sensi dell'articolo 13 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, e di seguito denominata «banca dati delle
amministrazioni pubbliche»”.
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