venerdì 19 febbraio 2016

Pubblicità degli incarichi anche nelle società controllate


15-bis (Obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti nelle società controllate) - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le società a controllo pubblico, nonché le società in regime di amministrazione straordinaria, ad esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate, pubblicano, entro trenta giorni dal conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i due anni successivi alla loro cessazione, le seguenti informazioni:
a)  gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata;
b)  il curriculum vitae;
c)  i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali;
d)  il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura.
2. La pubblicazione delle informazioni di cui al comma 1, relativamente ad incarichi per i quali è previsto un compenso, è condizione di efficacia per il pagamento stesso. In caso di omessa o parziale pubblicazione, il soggetto responsabile della pubblicazione ed il soggetto che ha effettuato il pagamento sono soggetti ad una sanzione pari alla somma corrisposta.

Il nuovo articolo 15-bis del d.lgs 33/2013, estende anche alle società partecipate alcuni degli obblighi visti in sede di commento dell’articolo 15, riguardo agli incarichi di:
-         collaborazione
-         consulenza
-         professionali (inclusi quelli arbitrali).

Dette pubblicazioni debbono restare pubbliche per tutta la durata del contratto e per due anni successivamente alla conclusione della prestazione. Le informazioni da pubblicare sono analoghe a quelle indicate dall’articolo 15:
a)  gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata; sono gli elementi fondamentali dell’incarico, cioè il provvedimento che lo decide, con l’indicazione specifica della prestazione e, particolare molto importante, l’esplicitazione delle ragioni per le quali è stato conferito;
b)  il curriculum vitae; informazione sempre prevista per consentire il controllo diffuso sulle competenze del soggetto incaricato;
c)  i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali; è uno degli elementi fondamentali della trasparenza quello di rendere note le spese affrontate da chi gestisce denaro pubblico, anche solo indirettamente, come nel caso delle società controllate;
d)  il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura; quest’ultima previsione è molto importante, considerando che è contenuta in una norma facente parte del “pacchetto anticorruzione”. Essa fa comprendere come tutti i soggetti facenti parte della galassia della PA, comprese le società controllate, debbono affidare gli incarichi sulla base di una procedura selettiva, aperta al mercato. Dunque, le società controllate, per quanto siano soggetti di diritto privato, debbono necessariamente adeguarsi alle regole di trasparenza e concorrenza. Non è legittimo alcun incarico attribuito per intuitu personae. L’espressione latina indica che il motivo per il quale si sceglie l’incaricato è la considerazione della sua persona. Infatti, i contratti intuitu personae sono quelli cosiddetti “personali”, nei quali la valutazione soggettiva dell’incaricato da parte del committente assume rilevanza decisiva ai fini della stipulazione del contratto, come avviene nel mandato o nella procura. Tuttavia, si tratta di valutazioni soggettive e personali del committente, tali da rendersi incompatibili con un sistema, come quello pubblico, nel quale, al contrario, occorre oggettivizzare ogni scelta da cui dipenda la spesa pubblica. Per questo l’intuitu personae non deve e non può albergare nel sistema pubblicistico: esso, infatti è in contrasto con la necessità di esplicitare ragioni obiettive e misurabili, sulla base delle quali la scelta viene compiuta. Dunque, le società controllate debbono scegliere i collaboratori ed i professionisti in esito a procedure selettive, aperte alla concorrenza e tali da eliminare ogni aspetto di discrezionalità soggettiva ed immotivabile nella scelta del committente.
La pubblicità prevista dall’articolo 15-bis non ha funzioni connesse solo alla trasparenza. Infatti, ai sensi del comma 2, la pubblicazione delle informazioni previste dal comma 1, se riferite ad incarichi per i quali è previsto un compenso, è condizione di efficacia per il pagamento stesso. Dunque, anche le società controllate sono messe sull’avviso: prima di effettuare qualsiasi pagamento, debbono verificare che l’adempimento della pubblicazione sia stato rispettato, altrimenti il pagamento si risolve in un indebito, dal quale discende responsabilità civile ed erariale.
Inoltre, il comma 2 si conclude chiarendo che laddove la pubblicazione sia omessa o effettuata in modo solo parziale il soggetto responsabile della pubblicazione ed il soggetto che ha effettuato il pagamento sono soggetti ad una sanzione pari alla somma corrisposta. Le società controllate, come si nota, debbono rassegnarsi all’idea di conformare la loro organizzazione interna a quella delle PA ed istituire con provvedimenti espressi figure come quella del responsabile del procedimento, che rispondono direttamente dei concreti adempimenti imposti dalle norme.
La sanzione prevista dal comma 2 appare “conservativa”, cioè mirata ad affliggere i responsabili con una somma di denaro; questo significa che non sarebbe in teoria ammissibile la sanzione del licenziamento, a meno che comportamenti particolarmente gravi non siano alla base della violazione delle regole sulla trasparenza in esame.
E’ da ricordare che le disposizioni dell’articolo 15-bis non riguardano società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate.

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