Modalità di stipulazione del contratto
L’articolo 32, comma 14, del d.lgs 50/2016 merita di essere scritto in modo più chiaro. Si propone la seguente disaggregazione.Il contratto è stipulato, a pena di nullità:
- con atto pubblico notarile informatico;
- in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante:
- (sempre) in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante;
- (anche) mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata:
ii. non autenticata (residua ancora il dubbio se in questo caso sia obbligatoria la modalità elettronica, ma è opportuno ritenere di sì);
- col metodo della corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, (solo) per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro (sempre se conseguenti a procedura negoziata).
E' ulteriormente da precisare che nell'ipotesi 2.b. del precedente elenco, cioè laddove i contratti derivino da procedure negoziate, il contratto può (non deve) essere stipulato mediante scrittura privata, qualunque sia l'importo del contratto stesso, fermo restando che si può anche stipulare mediante atto notarile o in forma pubblica amministrativa.
Rispolvero questo vecchio post per un dubbio emerso per la situazione emergenziale da covid-19. Immagino che ai tempi di questo post non ci fosse il famoso ";" dopo le parole "scrittura privata". Alla luce di questa modifica, è possibile stipulare un contratto nella forma di scrittura privata riveniente, per esempio, da una procedura ex art.36 co.2 lett.b) ("previa valutazione di tre preventivi"), a distanza con firma digitale? Quali le modalita' ed i riferimenti normativi per non incappare in errori?
RispondiEliminaSì, è possibile.
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