L’articolo
47 del d.lgs 33/2013 si era rivelato una delle norme più ostiche e di difficile
applicazione, soprattutto per la sciagurata previsione del comma 3 del
(pre)vigente testo, ai sensi del quale “Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2
sono irrogate dall'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto
dalla legge 24 novembre 1981, n. 689”.
Una
disposizione che ha eccelso, tra le tante, per laconicità, imprecisione e
significato oscuro, tanto da aver creato un caos come pochi, nel tentativo di
individuare quale fosse la fantomatica “autorità amministrativa competente”.
Sul
punto se ne sono dette di ogni genere. Per fortuna, la novella del 2016
interviene in modo radicale, modificando il comma 3, sostituendolo con una
disposizione finalmente chiara e precisa:
Testo vigente
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Testo modificato
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Art. 47 Sanzioni per casi specifici
1. La mancata o incompleta comunicazione
delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la
situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento
dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni
azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché
tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una
sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del
responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è
pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.
2.
La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22,
comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000
euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si
applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il
proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento
ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.
3.
Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall'autorità
amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre
1981, n. 689.
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Art. 47 Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per
casi specifici
1.
La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di
cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del
titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di
imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro
il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della
carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000
euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo
provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo
interessato.
1-bis.
La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente
che non effettua la comunicazione ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis,
relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza
pubblica, nonché nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione
dei dati di cui al medesimo articolo. La stessa sanzione si applica nei
confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui
all'articolo 4-bis, comma 2.
2.
La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22,
comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000
euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si
applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il
proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento
ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.
3. Le sanzioni di cui al comma 1 sono
irrogate dall'Autorità nazionale anticorruzione. L'Autorità nazionale
anticorruzione disciplina con proprio regolamento, nel rispetto delle norme
previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, il procedimento per
l'irrogazione delle sanzioni.
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Sul
tema dell’autorità competente ad irrogare la sanzione, l’Anac è intervenuta più
volte e, da ultimo, con la deliberazione 10 del 21 gennaio 2015 “Individuazione
dell’autorità amministrativa competente all’irrogazione delle sanzioni relative
alla violazione di specifici obblighi di trasparenza (art. 47 del d.lgs.
33/2013)” in GU Serie Generale n.29 del 5-2-2015: un diluvio di parole, per
cercare di dare razionalità all’irrazionale ed imperscrutabile previsione del
comma 3 dell’articolo in commento, nella sua originaria stesura.
Il
legislatore si è probabilmente avveduto dei problemi interpretativi
praticamente insormontabili posti dal comma 3 ed ha pensato bene di risolvere
il problema con poche ma precise parole. Finalmente, la legge indica in modo
chiaro qual è l’autorità competente: l’Anac, alla quale si demanda il compito
di descrivere con un proprio regolamento la procedura da seguire, purchè
rispettosa ovviamente delle previsioni stabilite dalla legge 689/1981. Si
elimina, dunque, ogni incertezza sul soggetto competente ad irrogare la
sanzione. Sul piano procedurale è facile immaginare che il regolamento
dell’Anac non modificherà troppo l’iter già delineato con la citata delibera
10/2015.
La
prima tipologia di sanzioni disciplinata dall’articolo in commento concerne le
informazioni sulla situazione patrimoniale dei soggetti di cui si occupa
l’articolo 14 del d.lgs 33/2013, che non sono più solo i componenti degli
organi di governo, ma anche i titolari di incarichi dirigenziali; l’adempimento
sanzionato comprende anche gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli
organi di gestione e rappresentanza preposti agli enti pubblici vigilati, e
agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni
in società di diritto privato.
La
sanzione colpisce non il responsabile della trasparenza o gli uffici
istruttori, ma il soggetto tenuto a fornire all’ente presso il quale espleta il
proprio mandato i dati, che abbia omesso o reso in modo incompleto
l’adempimento.
Il
nuovo comma 1-bis introdotto dalla novella dispone l’applicazione della
sanzione prevista anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione
relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica
dovuta ai sensi dell’articolo 15, comma 2-bis, nonché nei confronti del
responsabile della mancata pubblicazione dei corrispondenti dati.
La sanzione amministrativa, come dispone il comma 2, va da un minimo di
500 ad un massimo di 10.000 euro.
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