La
novella del 2016 interviene sull’articolo 42 del d.lgs 33/2013 solo per
eliminare la lettera d) del comma 1:
Art. 42 Obblighi di pubblicazione concernenti gli
interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione
vigente
1. Le pubbliche amministrazioni che adottano
provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere
straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese
le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge
24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:
a) i provvedimenti adottati, con la indicazione
espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga,
nonché l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali
intervenuti;
b) i termini temporali eventualmente fissati
per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;
c) il costo previsto degli interventi e il
costo effettivo sostenuto dall'amministrazione;
1-bis I Commissari delegati di cui all'articolo 5,
della legge 24 febbraio 1992, n. 225, svolgono direttamente le funzioni di
responsabili per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma
7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e di responsabili per la trasparenza di
cui all'articolo 43 del presente decreto.
Le
ordinanze sindacali costituiscono l’archetipo dei provvedimenti contingibili ed
urgenti e proprio perché modificano in modo rilevante l’ordinamento, anche in
deroga alle disposizioni normative vigenti per fare fronte alle necessità impreviste
e imprevedibili manifestatesi, richiedono un particolare regime di pubblicità.
Per
questo, l’articolo 42 del d.lgs 33/2013 introduce specifici obblighi di
pubblicazione dei provvedimenti contingibili ed urgenti, obbligando le
amministrazioni a pubblicare una serie di elementi.
In
primo luogo, ovviamente, il provvedimento adottato. In questo senso, la
disposizione non fa altro che ribadire quanto già disposto dall’articolo 23 del
d.lgs 33/29013. Tuttavia, il legislatore precisa che onere di pubblicità
specifico è:
a) indicare le norme di legge eventualmente
derogate; infatti, caratteristica fondamentale dei provvedimenti contingibili
ed urgenti è quello di derogare, appunto, temporaneamente alle norme di legge
(sebbene si tratti di provvedimenti amministrativi). È fondamentale, allora,
poter controllare quali norme siano derogate, anche per verificare l’ampiezza
del potere esercitato, ai fini della sua correttezza;
b) i
motivi della deroga. La motivazione, ovviamente, costituisce sempre elemento
fondamentale ai fini della completezza e legittimità di ogni provvedimento
amministrativo. Nel caso dei provvedimenti contingibili e urgenti l’onere di
una motivazione completa ed esaustiva risulta ancora più forte, perché il
potere di deroga deve essere radicato appunto su una ragione molto forte e
particolare, quella che autorizza l’autorità ad adottare il provvedimento.
Specifici oneri di pubblicità, dunque, concernono l’esposizione delle ragioni
che inducono a derogare le norme;
c) nonché l’indicazione di eventuali atti
amministrativi o giurisdizionali intervenuti. Il legislatore richiede che le
amministrazioni diano conto anche degli effetti dei provvedimenti, tra i quali
possono rientrare provvedimenti amministrativi esecutivi o correttivi, nonché
atti giurisdizionali, conseguenti a mezzi di tutela esperiti avverso i
provvedimenti urgenti.
Specifico
e altrettanto fondamentale obbligo di pubblicità riguarda i termini temporali
eventualmente fissati per l’esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti
straordinari. Stupisce che il legislatore indichi che i termini temporali
possano essere fissati “eventualmente”: la determinazione di un termine certo
di durata dell’esercizio e dell’efficacia del potere costituisce un altro
elemento fondamentale dei poteri contingibili e urgenti, che non può mai
mancare.
L’articolo
in commento dispone, forse pleonasticamente, che occorre anche indicare il
costo previsto degli interventi. Trattandosi di provvedimenti che richiedono
spessissimo impegni di spesa, ciò è già previsto dall’articolo 23. Occorre,
comunque, pubblicare anche successivamente il costo effettivamente sostenuto
dall’amministrazione al termine dell’attività svolta, in attuazione dei
provvedimenti d’urgenza.
Opportuna è l’eliminazione della lettera d) dell’articolo 1, che
prevedeva una sovrabbondante necessità di pubblicare anche particolari forme di
partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti
straordinari.
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