La strada verso la stipulazione del contratto e l’avvio
effettivo dei lavori è complessa e delicata, nonché irta di adempimenti, che
attraversano trasversalmente sia la fase di preparazione della gara, sia la sua
gestione e, soprattutto, il sub procedimento riferito all’aggiudicazione.
Intento della normativa è imporre alle amministrazioni
appaltanti una serie di termini dilatori prima di stipulare il contratto o di
avviare l’esecuzione d’urgenza delle prestazioni, ad una duplice garanzia. La
prima consiste nel fare in modo che la pubblica amministrazione avvii i propri
contratti quando è ragionevolmente certa dell’acquiescenza delle aziende
partecipanti alla gara in merito alla sua regolarità, sì da evitare contenziosi
successivi, potenzialmente in grado di inficiare l’efficacia stessa del
contratto.
La seconda garanzia è rivolta agli imprenditori: il
Codice dei contratti, assegna loro uno spazio di tempo predeterminato per agire
nei confronti dell’amministrazione appaltante, potendo vantare la legittima
pretesa che l’amministrazione non ponga in essere atti in qualsiasi modo lesivi
della propria posizione. Come, ad esempio, aggiudicazioni e stipulazioni
avventate, oppure consegne in via d’urgenza che poi pregiudichino l’aspettativa
economica del legittimo aggiudicatario.
Naturalmente, le procedure di affidamento dei contratti
pubblici si svolgono nel rispetto degli atti di programmazione delle stazioni
appaltanti previsti dal codice dei contratti e dalle altre norme vigenti.
1.
Provvedimento a contrattare.
Verificata l’esistenza dell’atto di programmazione
necessario e, ovviamente della disponibilità finanziaria, l’atto che innesca la
procedura è il provvedimento a contrattare. Il codice stabilisce che le
stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, “decretano o
determinano di contrarre”. La norma (articolo 32, comma 2) qualifica
indirettamente ma in maniera chiara il provvedimento a contrattare come atto
gestionale, proprio dei dirigenti o responsabile di servizio, riferendosi a
provvedimenti qualificati come “decreti” o “determine”, tipicamente
appartenenti alla sfera dei dirigenti.
I provvedimenti a contrattare debbono individuare:
1) gli elementi essenziali del contratto;
2) i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte.
Dunque, sin dal primo atto della lunga sequenza che porta
alla stipulazione, occorre che l’amministrazione si autovincoli ed in modo
trasparente evidenzi i contenuti essenziali del contratto, cioè sostanzialmente
il dettaglio della prestazione e dei termini di pagamento. A questo proposito,
nell’ambito degli enti locali occorre prendere a riferimento la previsione
dell’articolo 192, comma 1, del d.lgs 267/2000, ai sensi del quale la
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del
responsabile del procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole
ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle
disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e
le ragioni che ne sono alla base.
Il Codice dei contratti chiarisce che il provvedimento a
contrattare va adottato “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici”: esso, quindi, deve precedere e mai seguire la
pubblicazione del bando o l’avvio delle diverse procedure elettroniche o
negoziate.
Ovviamente la selezione dei
partecipanti e delle offerte avviene mediante uno dei sistemi e secondo i
criteri previsti dal Codice.
I “sistemi” di gara sono:
- la procedura aperta: si tratta dalla procedura di affidamento, che prevede necessariamente un bando, in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta;
- la procedura ristretta: quella, sempre preceduta da un bando, alla quale ogni operatore economico può chiedere di partecipare ma in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, con le modalità stabilite dal Codice;
- la procedura competitiva con negoziazione; appartiene al genere delle procedure negoziate, cioè procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto;
- la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando: anch’essa appartiene al genere delle procedure negoziate, cioè procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto;
- il dialogo competitivo: si tratta della procedura di affidamento nella quale la stazione appaltante, in caso di appalti particolarmente complessi, avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati sono invitati a presentare le offerte; in questo caso, qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare a tale procedura
- il partenariato per l’innovazione: il partenariato pubblico privato è, in generale, il contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano l’esecuzione di lavori, servizi o disponibilità di beni immobili ad uno o più operatori economici riconoscendo - a titolo di corrispettivo per l’investimento e per la gestione dei lavori oggetto del contratto - un canone o altra utilità correlati alla disponibilità dell’opera o alla prestazione dei servizi, con assunzione di rischio, secondo modalità individuate nel contratto, da parte dell’operatore. In particolare, col partenariato per l’innovazione le stazioni appaltanti intendono fare fronte all’esigenza di sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi e di acquistare successivamente le forniture, i servizi o i lavori che ne risultano laddove tale esigenza non possa, in base a una motivata determinazione, essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato. Tale partenariato può essere attivato a condizione che le forniture, servizi o lavori che ne risultano, corrispondano ai livelli di prestazioni e ai costi massimi concordati tra le stazioni appaltanti e i partecipanti. In questo sistema di gara qualsiasi operatore economico può formulare una domanda di partecipazione in risposta a un bando di gara o ad un avviso di indizione di gara.
- vi sono, poi, le procedure “semplificate” previste dall’articolo 36, comma 2, del codice: si tratta di affidamenti anche diretti, ma motivati sotto la soglia dei 40.000 euro e di procedure negoziate semplificate tra i 40.000 euro e la soglia comunitaria per forniture e servizi, e tra i 40.000 euro e il milione di euro per i lavori.
I “criteri” di gara sono le
modalità con le quali viene selezionato il contraente. Il Codice ne individua
essenzialmente due: l’offerta economicamente più vantaggiosa, che individua
elementi combinati di qualità e prezzo; il minor prezzo o massimo ribasso,
relegato, dald.lgs 50/2016 ad ipotesi sostanzialmente residuali.
2. Avvio della procedura.
La procedura di gara prende il
suo avvio con l’atto che materialmente è la fonte della cosiddetta “evidenza
pubblica”, cioè che rende noto al pubblico l’intenzione dell’amministrazione di
selezionare un contraente cui affidare la prestazione.
In linea generale, l’avvio della
procedura è effettuato con la pubblicazione del bando di gara, secondo le modalità
e regole previste dal codice. Ma, poiché le modalità operative possono essere
molte, al di fuori dei casi in cui il bando è obbligatorio (procedure aperte e
ristrette), i provvedimenti che innescano le procedure possono essere di varia
natura. Per esempio, nel caso di appalti esclusi dall’applicazione del Codice
nei quali siano ammesse forme semplificate di selezione, si può trattare di
avvisi di manifestazione di interesse a partecipare a fasi successive di
procedure negoziate, oppure direttamente lettere di invito a presentare una
proposta economica nel caso di affidamenti diretti (generalmente ammessi sotto
la soglia dei 40.000 euro). Nel caso, poi, in cui l’amministrazione utilizzi
strumenti di negoziazione su piattaforme web, come il MePa, gli atti materiali
di avvio delle procedure sono disposti seguendo le indicazioni procedurali
delle piattaforme medesime.
3. Presentazione dell’offerta e sua validità.
Il Codice specifica con molta
chiarezza (articolo 32) che ciascun concorrente non può presentare più di
un’offerta. Si tratta di un divieto operante direttamente per legge: dunque,
non è necessario che il bando di gara, considerato lex specialis, lo disponga
direttamente, perché venga pronunciata l’esclusione dell’operatore economico
che presenti più di un’offerta.
L’offerta, ancora, vincola
l’operatore economico che la presenta per il periodo di tempo indicato nel
bando o nell’invito di gara; laddove questi provvedimenti non rechino
l’indicazione della durata del vincolo, l’offerta vincola l’operatore economico
per 180 giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. Tuttavia, la
stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto
termine, quando le operazioni di gara si prolunghino oltre le previsioni.
Ovviamente, rimane in facoltà degli operatori economici accettare la proposta
di riferimento o rifiutarla e ritirarsi, così, dalla procedura.
Il comma 8 dell’articolo 32 del
Codice chiarisce che l’offerta presentata dall’operatore economico è
irrevocabile per tutta la durata del termine previsto dal bando o dei 180
giorni indicati, in via suppletiva, dal Codice.
4. Proposta di aggiudicazione.
L’ordinamento antecedente anche al d.lgs 163/2006 non
disciplinava specificamente le varie fasi procedimentali; pertanto era
possibile porre in essere attività “sincopate” o, comunque, “parallele” tra
loro. In effetti, la distinzione tra aggiudicazione provvisoria e definitiva
era intesa nel senso che alla prima fase appartenesse ogni attività funzionale
alla stipulazione del contratto, in particolare tutti i tipi di controlli
necessari alla valutazione dell’effettivo possesso dei requisiti, sia di ordine
generale, sia legati alla capacità economico-finanziaria e
tecnico-professionale, così da poter, poi, emanare l’aggiudicazione definitiva,
intesa come provvedimento formale, avente lo scopo di impegnare definitivamente
la spesa e di consentire la stipulazione del contratto.
La distinzione tra aggiudicazione provvisoria e
definitiva resta nell’ordinamento.
C’è da precisare, come rilevato nei precedenti paragrafi,
che tuttavia con l’articolo 32 del d.lgs 50/2016 i due tipi di aggiudicazione
hanno cambiato denominazione. Quella che era denominata precedentemente come
“aggiudicazione provvisoria”, oggi è definita “proposta di aggiudicazione”,
quella che era definita come “aggiudicazione definitiva” è denominata ora
semplicemente “aggiudicazione”. Nulla è cambiato, però, sotto il profilo
sostanziale, rispetto al d.lgs 163/2006.
La modifica della denominazione è stata richiesta dal il
Consiglio di Stato (Commissione speciale del 21 marzo 2016 n. 855/2016), con
l’obiettivo di chiarire la portata delle due tipologie di aggiudicazione ed
evidenziare che la “proposta di aggiudicazione” altro non è se non un atto
infraprocedimentale, privo della forza di poter ledere le posizioni giuridiche
dei concorrenti e come tale, dunque, non autonomamente impugnabile.
Conseguentemente quella che era “aggiudicazione definitiva” è divenuta tout
court “aggiudicazione”, atto, invece, da cui può discendere la lesione degli
interessi legittimi delle ditte concorrenti nell’appalto.
In ogni caso, sia la proposta di aggiudicazione, sia
l’aggiudicazione non producono l’effetto di far insorgere il rapporto
obbligatorio tra ente appaltante ed operatore economico, bensì solo di
concludere formalmente la procedura di gara con l’individuazione del miglior
offerente. Il rapporto obbligatorio tra amministrazione appaltante ed appaltatore nasce solo
ed esclusivamente a seguito della stipulazione del contratto.
Si conferma, comunque, la scelta di far assurgere a
dignità di legge ciò che ancora prima del regime normativo del d.lgs 163/2006 era
solo una prassi, sia pure indagata con favore dalla giurisprudenza: la
distinzione tra aggiudicazione provvisoria (oggi proposta di aggiudicazione) e
aggiudicazione definitiva (oggi aggiudicazione).
In questo modo, il legislatore fa certamente chiarezza,
soprattutto perché riconduce entrambe le fasi all’esercizio di poteri
unilaterali ed autoritativi, negando loro qualsiasi valore negoziale di diritto
privato. Sicchè risulta incontrovertibile che i verbali di gara non possono
equivalere a contratto, per un verso, e che allo scopo di costituire il
rapporto contrattuale tra le parti è necessario stipulare il contratto, unica
fonte delle obbligazioni tra stazione appaltante ed appaltatore.
La commissione di gara, o se non operi questa il seggio
di gara o il dirigente competente, ultimate le nelle quali si articolano le
operazioni di gara, adotta la proposta di aggiudicazione, mediante la
sottoscrizione dell’ultimo verbale, includente un’apposita declaratoria.
Ai sensi dell’articolo 76, comma 5, del d.lgs 50/2016, le
amministrazioni comunicano l’aggiudicazione d'ufficio immediatamente e comunque
entro un termine non superiore a cinque giorni all'aggiudicatario, al
concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati [rectius: a tutti
gli offerenti] che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui
candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione
avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a
coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali
impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva.
Ai sensi dell’articolo 32, comma 9, il contratto non può comunque essere
stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
5.
Comunicazioni.
A proposito delle comunicazioni, il Codice fa un
indispensabile passo in avanti rispetto alla vecchia disciplina del d.lgs
163/2006, che in maniera molto confusa prevedeva modalità “miste” di
comunicazione cartacea, via fax e mediante sistemi di posta elettronica.
L’articolo 52 del d.lgs 50/2016 è molto chiaro nello
stabilire che nei settori ordinari e nei settori speciali, tutte le
comunicazioni e gli scambi di informazioni debbono essere eseguiti utilizzando
mezzi di comunicazione elettronici in conformità con quanto disposto dai commi
1, e dai commi da 2 a
9, dell’articolo 52 medesimo, nonché dal Codice dell’amministrazione digitale
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 , n. 82.
La regola, quindi, è che le informazioni tra
amministrazioni appaltanti ed operatori economici transitino esclusivamente
attraverso i canali elettronici e digitali. In altre parole, è necessario che
tanto le amministrazioni appaltanti, quanto gli operatori, si dotino degli
strumenti necessari a tali scambi, purchè, ovviamente, le amministrazioni non
impongano metodologie discriminatorie.
Sono, comunque, ammesse alcune deroghe all’obbligo della
comunicazione per via digitale, disposte espressamente dal citato articolo 52
del Codice.
6. Trasmissione della proposta di aggiudicazione per la successiva
approvazione.
La commissione di gara è un organo straordinario
dell’amministrazione, che agisce nell’esercizio di proprie competenze e
responsabilità. Occorre, dunque, una formale assegnazione degli atti al
dirigente, che poi provvederà all’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria,
che quindi passa ad essere definitiva.
Naturalmente, questa fase negli enti locali è più
“virtuale” che reale, soprattutto se, come nella maggior parte dei casi
avviene, il presidente della commissione di gara coincide col dirigente
responsabile della procedura di spesa che porta alla conclusione del contratto.
Lo stesso vale quando non si sia insediata una commissione, ma un seggio di
gara, cioè un collegio di supporto al dirigente.
Pertanto, può verificarsi concretamente una sostanziale
mancanza di soluzione di continuità tra l’adozione dell’aggiudicazione
provvisoria e la sua “trasmissione” al dirigente competente ad approvarla e,
dunque, ad adottare l’aggiudicazione definitiva.
7. Approvazione della proposta di aggiudicazione= Aggiudicazione definitiva.
Il dirigente approva la proposta di agiudicazione, il che
equivale ad adozione del provvedimento di aggiudicazione. È pacifico in
giurisprudenza che negli enti locali può e deve provvedere il medesimo
dirigente che ha presieduto la gara. Infatti, nelle gare per l’aggiudicazione
di contratti comunali non sussiste incompatibilità tra la funzione di
presidente della commissione di gara e quella di organo che dispone
l’aggiudicazione definitiva, entrambe nella persona del dirigente di settore.
Tale conclusione è indotta dalle chiare disposizioni dell’articolo 107, comma
3, del d.lgs. 267/2000.
Tuttavia, in futuro, per le gare gestite col criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa non sarà più così: l’Anac adotterà
Linee Guida per l’iscrizione dei componenti delle commissioni di gara in un
apposito albo nell’ambito di una disciplina (quella dell’articolo 77 del
codice) che richiederà la distinzione molto forte tra componenti della
commissione e chiunque abbia gestito le fasi amministrative e tecniche di predisposizione
degli atti. Il che implicherà anche l’impossibilità della coincidenza tra
dirigente del settore e presidente o componente delle commissioni.
L’aggiudicazione deve essere adottata entro il termine
previsto dall’ordinamento di ciascuna amministrazione. Nel caso degli enti
locali, è regolamento dei contratti a fissarlo. Laddove il regolamento non fissi
tale termine, si deve procedere entro i 30 giorni previsti dall’articolo 33 del
Codice. Occorre ricordare che se il dirigente non provvede entro il termine fissato,
la proposta di aggiudicazione provvisoria si intende approvata ope
legis e, dunque,
si forma implicitamente il provvedimento di aggiudicazione. Il termine previsto
per l’approvazione della proposta di aggiudicazione è interrotto dalla
richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere,
ripristinando da zero la durata (30 giorni o il diverso termine fissato dal
regolamento dei contratti) da quando i chiarimenti o documenti pervengono
all’organo richiedente.
Il comma 6 dell’articolo 32 del Codice chiarisce che l’aggiudicazione
non equivale ad accettazione dell’offerta. Dall’aggiudicazione, quindi, non
deriva alcun vincolo obbligatorio tra amministrazione appaltante ed operatore
economico aggiudicatario. Anche perché l’aggiudicazione non è immediatamente efficace:
lo diviene solo dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti
soggettivi in capo all’aggiudicatario. Per questo l’aggiudicazione non
autorizza alla stipulazione del contratto, né all’emanazione dell’ordine di
esecuzione in via d’urgenza.
8. L’aggiudicazione
diventa efficace
Il termine dilatorio che impedisce di stipulare il
contratto per 35 giorni, di cui si parlerà diffusamente di seguito, decorre non
dalla data di adozione dell’aggiudicazione, ma dall’ultima delle comunicazioni
del provvedimento di aggiudicazione. Il nuovo Codice dei contratti modifica
l’impostazione precedente, che faceva partire il termine dilatorio dei 35
giorni dalla comunicazione della data di conseguimento di efficacia
dell’aggiudicazione definitiva medesima, non più richiesta.
C’è, tuttavia, da aggiungere che il termine dilatorio di
35 giorni nel quale è vietato stipulare il contratto è leggermente sfasato.
Infatti, esso decorre, come vedremo meglio dopo, dall’invio della comunicazione
dell’adozione dell’aggiudicazione. Ma, il termine di 30 giorni per presentare
ricorso (teoricamente inferiore ai 35 giorni di stop alla stipulazione) decorre
dalla ricezione della comunicazione. Prudenza, allora, invita ad astenersi
dalla stipulazione del contratto finché non pervenga la prova della ricezione
della comunicazione.
9. Comunicazione dell’aggiudicazione – inizio del decorso del
termine entro il quale è vietato stipulare il contratto.
Si è visto prima che l’amministrazione appaltante ha
l’obbligo di comunicare l’aggiudicazione, entro termini autoregolamentati.
Poiché tale provvedimento deve essere adottato con atto
del dirigente (o del responsabile di servizio negli enti in cui non sia
presente la dirigenza), nel caso degli enti locali esso decorre dalla data di
adozione della determinazione con la quale tale dirigente approva
l’aggiudicazione. Dall’ultima delle comunicazioni dell’aggiudicazione decorre
il termine dilatorio di 35 giorni, durante il quale “il
contratto non può comunque essere stipulato”.
È fondamentale, pertanto, tracciare l’invio delle
comunicazioni e a questo scopo ovviamente fa fede il protocollo. Altrettanto
utile è prendere atto che il termine dilatorio di 35 giorni decorre dall’invio
e non dalla ricezione della comunicazione. In effetti, dunque, l’amministrazione
appaltante potrebbe non sapere quando si verifica la “piena conoscenza” del
provvedimento che approva l’aggiudicazione provvisoria, scaturente, ovviamente,
dalla presa visione della comunicazione.
Il termine dilatorio per la stipulazione del contratto,
come visto, è di 35 giorni, decorrenti dall’invio dell’ultima comunicazione di
aggiudicazione definitiva ed è previsto per permettere alle imprese
appaltatrici di presentare il ricorso avverso l’aggiudicazione evitando che la
situazione giuridica si consolidi, a loro danno ma anche a danno dell’ente
appaltante, attraverso la stipulazione del contratto. Con la riduzione del
termine per presentare il ricorso da 60 a 30 giorni, operata dagli articoli 119,
comma 1, e 120, comma 5, del d.lgs. 104/2010, il termine dilatorio entro il
quale è fatto divieto di stipulare il contratto consente di sapere con certezza
se uno dei potenziali interessati presenterà o meno ricorso.
Bisogna ricordare che ai sensi dell’articolo 32, comma 8,
del d.lgs. 50/2016, il contratto può essere stipulato solo “divenuta efficace
l’aggiudicazione” entro i successivi 60 giorni. V’è anche, pertanto, un termine
sollecitatorio da rispettare, la cui scadenza è comunque modificabile
attraverso il bando di gara.
In ogni caso, verosimilmente il contratto difficilmente
può essere stipulato entro il termine dilatorio dei 35 giorni decorrenti
dall’ultima comunicazione dell’aggiudicazione definitiva. Infatti, non solo
occorre attendere che questa divenga efficace, consumandosi già quasi tutti, se
non di più, i 35 giorni previsti dalla norma; ma, poi, occorre stendere il
contratto, liquidare i diritti di segreteria, convocare la parte e procedere
alla stipulazione formale se si procede a seguito di procedure aperte o
ristrette.
10. Casi tipici di mancata applicazione del termine dilatorio di 35
giorni.
Il termine dilatorio per la stipulazione del contratto
non si applica nelle seguenti ipotesi:
a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si
indice una gara o inoltro degli inviti nel rispetto del Codice:
- è stata presentata una sola offerta;
- o è stata ammessa una sola offerta;
- non sono state tempestivamente proposte impugnazioni
del bando o della lettera di invito;
- o queste impugnazioni risultano già respinte con
decisione definitiva;
b) nel caso di:
- un appalto basato su un accordo quadro di cui
all'articolo 54;
- appalti specifici basati su un sistema dinamico di
acquisizione di cui all'articolo 55;
- acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico;
- acquisti di importo inferiore alle soglie comunitarie
affidati per importi fino a 150.000 euro per lavori, e fino alla soglia
comunitaria per forniture e servizi (articolo 36, comma 2, lettere a) e b)).
Il nuovo Codice razionalizza il sistema e rende più
chiare ed esplicite le ipotesi in cui il termine dilatorio non va applicato.
Tuttavia, è da ritenere che l’elencazione risulti incompleta. Vi sono,
infatti, casi eventuali
di affidamento diretto ad una sola impresa ammessi dell’articolo 63 del nuovo
Codice, che sostituisce la disciplina contenuta dall’articolo 57 del d.lgs
163/2006, e cioè:
- quando
i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un
determinato operatore economico per una delle seguenti ragioni:
1)
lo scopo dell’appalto consiste nella creazione o
nell’acquisizione di un’opera d’arte o rappresentazione artistica unica;
2)
la concorrenza è assente per motivi tecnici;
3)
la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti
di proprietà intellettuale.
Le eccezioni di cui ai punti 2) e 3) si applicano solo quando non esistono
altri operatori economici o soluzioni alternative ragionevoli e l’assenza di
concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri
dell’appalto;
- nella
misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante
da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, ivi comprese le
emergenze di protezione civile, nonché nei casi urgenti di bonifica e messa in
sicurezza dei siti contaminati ai sensi della normativa ambientale, i termini per
le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive
con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a
giustificazione del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non
devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici;
- nel
caso di appalti pubblici di forniture, la procedura di cui al presente articolo
è, inoltre, consentita nei casi seguenti:
a) qualora i prodotti oggetto dell’appalto
siano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di
studio o di sviluppo, salvo che non si tratti di produzione in quantità volta
ad accertare la redditività commerciale del prodotto o ad ammortizzare i costi
di ricerca e di sviluppo;
b) nel caso di consegne complementari
effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di
forniture o di impianti o all’ampliamento di forniture o impianti esistenti,
qualora il cambiamento di fornitore obblighi l’amministrazione aggiudicatrice
ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego
o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche
sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può
comunque di regola superare i tre anni;
c) per forniture quotate e acquistate sul
mercato delle materie prime;
d) per l’acquisto di forniture o servizi a
condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa
definitivamente l’attività commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali.
- negli
appalti pubblici relativi ai servizi qualora l’appalto faccia seguito ad un
concorso di progettazione e debba, in base alle norme applicabili, essere
aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del concorso;
- nuovi
lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi,
già affidati all’operatore economico aggiudicatario dell’appalto iniziale dalle
medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi
siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto
di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura prevista dall’articolo 59
del Codice, di tipo concorrenziale.
- affidamenti
mediante adesione alle convenzioni della Consip o di altri soggetti aggregatori.
In tutti questi casi non si dà vita ad una procedura di
gara tra più imprenditori. Manca, pertanto, il controinteressato dotato
dell’interesse a ricorrere avverso la procedura. Al limite, potrebbe
evidenziarsi l’interesse a ricorrere contro la scelta dell’amministrazione di
procedere seguendo le procedure di affidamento diretto indicate sopra, che
oltre tutto è possibile rendere note attraverso l’avviso volontario per la
trasparenza preventiva, allo scopo di evitare l’inefficacia del contratto.
Per altro, nel caso delle convenzioni con la Consip o altri soggetti
aggregatori l’ipotesi non è possibile materialmente formularla. Infatti, le
amministrazioni aderiscono semplicemente ad un contratto già stipulato da
Consip stessa o altro soggetto aggregatore. L’eventuale vertenza sarà stata
proposta dagli interessati avverso l’appalto svolto dalla Consip o dal soggetto
aggregatore.
11 Termine dilatorio di 20 giorni per ricorso con istanza
cautelare.
Vi è, però, un ulteriore ed eventuale termine dilatorio
che impedisce di stipulare il contratto. Nel caso in cui sia proposto un ricorso
avverso l’aggiudicazione, con contestuale domanda cautelare (la richiesta di
sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato), il contratto non può
essere stipulato:
a) dal momento della notificazione dell’istanza cautelare
alla stazione appaltante e per i successivi 20 giorni, se, però, entro tale
termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la
pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di
decisione del merito all’udienza cautelare;
b) oppure anche per oltre 20 giorni laddove la pronuncia
di detti provvedimenti intervenga successivamente (non si capisce perché il
legislatore non abbia inteso, come sarebbe stato opportuno, fissare un termine
al giudice per decidere).
L’effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa
quando, in sede di esame della domanda cautelare:
1) il giudice si dichiara incompetente;
2) o fissa con ordinanza la data di discussione del
merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l’esame
della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale
implicita rinuncia all’immediato esame della domanda cautelare.
L’istanza cautelare ha lo scopo fondamentale di
sospendere proprio gli effetti del provvedimento impugnato – l’aggiudicazione definitiva
– i quali, essenzialmente, consistono proprio nell’abilitare la stazione
appaltante a stipulare il contratto.
Allora, laddove il ricorso avverso l’aggiudicazione con
istanza cautelare sia notificato entro la parte iniziale del termine dei 35
giorni, questa seconda ipotesi di sospensione del contratto può non incidere in
modo rilevante sulla durata del procedimento di gara e stipulazione. In caso
contrario, quando la notifica avvenga nella seconda metà del termine dei 35
giorni le cose potrebbero complicarsi, quanto meno ai fini della durata del
procedimento.
12. Verifica del possesso dei requisiti per l’aggiudicazione.
In parallelo ai termini dilatori visti sopra si
continuano a svolgere le ordinarie attività necessarie per giungere alla
stipulazione.
Ai sensi dell’articolo 32, comma 7, del Codice, ai fini
dell’attribuzione di efficacia all’aggiudicazione si verificano, nei confronti
del solo aggiudicatario definitivo, i requisiti previsti ai fini della
stipulazione: si tratta dei requisiti di ordine generale previsti cui
all’articolo 80 del nuovo Codice, riferiti al casellario giudiziale, posizioni
Inps e Inail, cassa edile (Durc), legge 68/1999, requisiti operativi richiesti
dal bando.
Acquisita la documentazione a comprova dell’effettivo
possesso dei requisiti di ordine generale e compiute le operazioni di verifica
dei requisiti tecnici, finanziari ed operativi (ad esempio, verifica in
contraddittorio dei macchinari, ecc.), il responsabile unico del procedimento attesta
in una relazione istruttoria, protocollata, datata e sottoscritta, l’esito
positivo o negativo del possesso di tali requisiti.
13. Efficacia aggiudicazione definitiva.
Sempre a cura del responsabile del procedimento, si
riportano i dati della relazione istruttoria in calce alla determina di
aggiudicazione, indicando gli estremi della relazione istruttoria e l’esito
che: se positivo, attesta l’intervenuta efficacia del provvedimento; se
negativo, indica l’irrimediabile inefficacia del provvedimento.
A tale scopo, ci si può dotare di un timbro, riportante
la seguente formula:
“La
presente determinazione ha acquisito efficacia oggi, .............., come da
relazione istruttoria n. .............., in data .............., del Rup, che
ha accertato il possesso in capo all’aggiudicatario definitivo dei requisiti di
ordine generale, come richiesti dal bando.
Il Responsabile del procedimento
..........................................”
Nulla vieta che, invece del timbro, le determine di
aggiudicazione dispongano di una formula similare, in calce ai riquadri per le firme
del dirigente che le adotta e del responsabile del servizio finanziario.
Solo dopo l’acquisizione di efficacia dell’aggiudicazione
è possibile ordinare la consegna dei lavori in via d’urgenza e anche
l’esecuzione anticipata in via d’urgenza.
Infatti, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del Codice
l’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto
efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante o l’ente
aggiudicatore ne chieda l’esecuzione anticipata.
Ordinariamente, dunque, la consegna dei lavori o
l’ordinazione delle prestazioni deve seguire la stipulazione del contratto e,
dunque, anche l’efficacia dell’aggiudicazione.
14. Autotutela.
Tra l’efficacia
dell’aggiudicazione e la successiva stipulazione del contratto resta salvo
l’esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti.
Dunque, fino alla stipulazione
del contratto, l’amministrazione appaltante può revocare o annullare la
procedura di gara, nei casi ammessi dalla legge 241/1990 (articoli 21-quinquies
e 21-nonies).
Questo dimostra che fino alla
stipulazione del contratto si resta in una fase integralmente sorretta dalle
regole pubblicistiche: ecco perché non nascono obbligazioni tra le parti.
15. Decorso termini per la stipulazione.
Si deve, dunque, attendere il decorso dei trentacinque
giorni dalla comunicazione ai controinteressati, e l’eventuale ulteriore
termine sospensivo nel caso di notificazione di ricorso con istanza cautelare,
per poter giungere alla tanto agognata stipulazione del contratto.
Naturalmente non va dimenticato che in questo vero e
proprio percorso ad ostacoli estremamente complesso l’amministrazione
appaltante conserva il potere di non giungere alla stipula. Anzi, i termini
sospensivi hanno il preciso scopo di permettere alla stazione appaltante di
vagliare in via amministrativa le doglianze presentate dalle imprese
partecipanti, per verificare se le loro doglianze, soprattutto se confluite in
un ricorso, abbiano un fondamento tale da indurre ad un ripensamento delle
proprie decisioni ed agire, così, in autotutela, annullando il provvedimento di
aggiudicazione.
Del resto, la stipulazione del contratto ha luogo entro
il termine di sessanta giorni dal conseguimento dell’efficacia
dell’aggiudicazione fatto salvo, come visto prima, l’esercizio dei poteri di
autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti. L’ente, dunque, fino alla
stipulazione del contratto conserva il potere amministrativo di agire in
esercizio dello jus poenitendi a conferma che
l’aggiudicazione non produce alcun effetto obbligatorio di diritto civile:
questo è consentito solo alla prestazione del consenso derivante dalla
stipulazione del contratto. La quale deve intervenire entro il termine di 60
giorni dal conseguimento di efficacia dell’aggiudicazione definitiva, o entro
il diverso termine previsto nel bando.
L’articolo 32, comma 8, del nuovo Codice insiste nel
contenere una previsione erronea, che si trascina sin dal d.lgs 554/1999: “se la stipulazione del contratto non avviene
nel termine fissato, l’aggiudicatario può, mediante atto notificato alla
stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto”.
Come sia possibile recedere da un contratto non stipulato non è dato saperlo.
Più sensata è la facoltà di sciogliersi da ogni vincolo,
connessa evidentemente all’eventualità di una consegna delle prestazioni in via
d’urgenza.
Nel caso in cui non si giunga alla stipulazione del
contratto all’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso
delle spese contrattuali documentate.
16. Consegna in via d’urgenza.
La consegna in via d’urgenza delle prestazioni
contrattuali non comporta l’insorgere di vincoli contrattuali di tipo
privatistico tra amministrazione appaltante ed appaltatore. Essa, infatti, è un
provvedimento di natura eccezionale, dal quale non può derivare nel modo più
assoluto il perfezionamento del contratto. Infatti, è un provvedimento
tipicamente adottato nelle more della stipulazione, allorché ricorrano
circostanze di urgenza che non consentono gli indugi delle formalità necessarie
alla stipulazione. Per sua natura, dunque, la consegna d’urgenza limita i
rapporti tra le parti alle sole prestazioni oggetto dell’ordine
dell’amministrazione pubblica e non coinvolgono l’intero complesso
dell’esecuzione delle opere.
Nell’ambito dei lavori pubblici, in particolare, la
consegna in via d’urgenza è effettuata sempre sotto la riserva di legge ed è finalizzata,
in particolare, alla realizzazione delle opere di predisposizione del cantiere
e provvisionali.
Ovviamente, la consegna in via d’urgenza di prestazioni
ad esecuzione immediata, come la fornitura di un bene, finiscono per comportare
la coincidenza tra la prestazione in via urgente e la prestazione complessiva
oggetto dell’appalto. In questi casi, in effetti, l’istituto dell’urgenza non
appare percorribile.
Ma, in ogni altro caso di contratto di durata, il che
vale tipicamente per appalti di lavori e servizi, ma anche per forniture a
consegne ripartite o periodiche o somministrazioni o nella forma del contratto
quadro, la consegna d’urgenza non determina l’insorgere di obbligazioni
contrattuali.
La riserva della verifica delle condizioni per la
stipulazione del contratto comporta che laddove tale stipulazione non possa
intervenire per qualunque ragione, il rapporto tra amministrazione appaltante
ed appaltatore consegnatario in via d’urgenza si interrompa, maturando
nell’appaltatore il solo diritto al rimborso delle spese sostenute.
L’ordinamento, come visto sopra, prevede la possibilità
di una consegna in via d’urgenza, a seguito dell’aggiudicazione, nelle more della
stipulazione del contratto e contempla l’eventualità che il contratto non
intervenga. Sicché, la possibilità di una consegna d’urgenza non seguita da
stipulazione del contratto è ammessa. E la consegna stessa non può equivalere a
stipulazione del contratto. La consegna in via d’urgenza attiene ancora alla
fase pubblicistica ed è espressione della potestà pubblica della stazione
appaltante, di agire in posizione di supremazia ed in via unilaterale,
imponendo all’aggiudicatario definitivo l’avvio delle prestazioni contrattuali
nelle more della stipulazione del contratto. Solo a seguito di questa, che non
ha valore riproduttivo dell’ordine di consegna, bensì costitutivo del rapporto
di diritto privato, dal quale discende la giurisdizione ordinaria anziché
amministrativa, insorgono i rapporti obbligatori paritetici tra le parti.
Sulla base di questa chiave di lettura, allora, le
previsioni dell’articolo 32, comma 8, del Codice risultano più chiare. La
norma, infatti, altro non è che la trasposizione in norma di legge delle
conclusioni alle quali è giunta la giurisprudenza maggioritaria.
La consegna in via d’urgenza non è una modalità di
esecuzione del contratto, perché il contratto non è ancora in essere. Del
resto, il comma 8, nel regolare la consegna in via d’urgenza non avrebbe alcun
senso, se la essa fosse un’esecuzione di obbligazioni contrattuali. La consegna
in via d’urgenza, dunque, deve essere interpretata col criterio sistematico:
non si riferisce all’esecuzione del contratto, ma all’esecuzione di parte delle
prestazioni oggetto dello stipulando contratto, così come fissate nell’ordine
di consegna.
La nuova formulazione dell’articolo 32, comma 8, del
Codice fa sparire quanto era previsto dal comma 9 dell’articolo 11, del d.lgs
163/2006, il cui ultimo periodo è rivolto ad evitare che attraverso la consegna
d’urgenza si aggirino le norme dilatorie sulla stipulazione del contratto,
dando vita ad ordinazioni incaute che espongano l’amministrazione a
responsabilità. Tale disposizione, non riprodotta dal nuovo Codice disponeva
che “l’esecuzione di
urgenza di cui al presente comma non è consentita: a) durante il
termine dilatorio di cui al comma 10; b) durante il periodo di
sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto previsto
dal comma 10-ter”. Non si può che valutare
negativamente l’eliminazione di questa disposizione. La stipulazione del
contratto e l’avvio alle prestazioni corrispettive costituisce un potenziale
danno per il ricorrente, in quanto egli perderebbe, se riconosciuto
giudizialmente legittimo affidatario, il diritto allo svolgimento di quella
parte di prestazioni e del correlato guadagno, sottrattagli con l’inizio
incauto del contratto dovuto alla consegna in via d’urgenza. Lo stesso, ovviamente,
avviene nel caso dell’esecuzione d’urgenza. Pur non essendo essa un atto
paritetico equivalente alla stipulazione, comunque determina un avvio parziale
della prestazione ed una sottrazione di fonte di guadagno per il ricorrente.
Appare largamente opportuno che nel corso dei termini
dilatori così come non si può stipulare il contratto, allo stesso modo non si possa
ordinare l’esecuzione in via d’urgenza. L’eliminazione di questa precisazione
da parte del nuovo Codice consiglia, comunque, alle stazioni appaltanti di
valutare con estrema prudenza l’opportunità di disporre consegne in via
d’urgenza nel corso dei termini dilatori.
Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei
lavori in via di urgenza, l’aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese
sostenute per l’esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi
comprese quelle per opere provvisionali (scavi, impalcature, parapetti,
dispositivi di protezione individuale, etc).
Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione
del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle
spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore
dell'esecuzione.
L’articolo 32, comma 8, del Codice consente l’esecuzione
d’urgenza esclusivamente:
1) nelle ipotesi di eventi
oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo:
i.
per
persone, animali o cose;
ii.
ovvero
per l’igiene e la salute pubblica,
iii.
ovvero
per il patrimonio storico, artistico, culturale
iv.
ovvero
nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella
gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a
soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.
17.
Stipulazione del contratto
Si giunge, così, finalmente alla stipulazione del
contratto. Esso è sottoposto alla condizione sospensiva dell’esito positivo
dell’eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme
proprie delle stazioni appaltanti. Nel caso degli enti locali non è prevista
alcuna fase di approvazione. Occorre richiamare, comunque, l’articolo 147-bis,
comma 2, del d.lgs 267/2000 ai sensi del quale “Il controllo di regolarità amministrativa è inoltre assicurato, nella
fase successiva, secondo principi generali di revisione aziendale e modalità
definite nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'ente, sotto la direzione
del segretario, in base alla normativa vigente. Sono soggette al controllo le
determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti
amministrativi, scelti secondo una selezione casuale effettuata con motivate
tecniche di campionamento”. Nulla vieta, in ogni caso, al piano triennale
della prevenzione della corruzione di cui alla legge 190/2012 di introdurre
controlli preventivi.
L’esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che
lo stesso è divenuto efficace, superati gli eventuali controlli.
Il contratto deve essere stipulato, a pena di nullità:
1. con atto pubblico notarile informatico;
2. oppure, in modalità elettronica secondo le norme
vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a
cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante;
3. o mediante scrittura privata:
3.2 per gli affidamenti di
importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l’uso del
commercio consistente in un apposito scambio di lettere.
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RispondiElimina"Nel caso degli enti locali non è prevista alcuna fase di approvazione" le credo, ma dove posso trovare i riferimenti legislativi del fatto che l'approvazione non sia richiesta negli E.E.L.L. nel caso in cui mi sia richiesta? La ringrazio molto.
RispondiEliminaLe norme negative del tipo "l'ente tal dei tali non deve approvare" di solito non esistono, perchè il diritto è "positivo", non "negativo", cioè dispone, non nega. Poichè una norma che preveda l'approvazione dei contratti per gli enti locali non esiste, tale passaggio non c'è. Comunque, nel vecchio ordinamento ante legge 142/1990 i Co.Re.Co. approvavano i contratti. Tale competenza è sparita appunto con la legge 142/1990
EliminaLa ringrazio per il testo molto interessante; credo che sia necessaria una correzione alla luce delle recenti modifiche al codice appalti del Dlgs 50/2016: la stipulazione del contratto mediante corrispondenza sia effettua sia nel caso di affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro ma anche nel caso di procedura negoziata. L'ho intesa così, almeno dopo l'inserimento del punto e virgola dopo "mediante scrittura privata". E' d'accordo?
RispondiEliminaSì.
EliminaL'ultima cosa, poi non la disturbo piu', promesso. Non riesco a capire la differenza tra una CONCESSIONE e un PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO perché mi sembrerebbero essere la stessa cosa... grazie
RispondiEliminaSono la stessa cosa, ma nel PPP c'è una ripartizione concordata del rischio economico, che nella concessione ordinaria non c'è.
RispondiEliminaLa ringrazio molto di tutti i chiarimenti, è stato gentilissimo.
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