L’Anac è incaricata di un ruolo di controllo vero e proprio nei confronti degli enti, estremamente pervasivo. Infatti, il comma 1 dell’articolo 45 estende il suo potere di verifica all’estremo dettaglio, comprendendo “l’esatto adempimento” degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.
Testo vigente
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Testo modificato
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Art. 45
Compiti della Commissione per la valutazione, l'integrità e la
trasparenza delle pubbliche amministrazioni (CIVIT)
1.
La CIVIT, anche in qualità di Autorità nazionale anticorruzione,
controlla l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla
normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di
notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e
ordinando l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa
vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani
e le regole sulla trasparenza.
2.
La CIVIT, anche in qualità di Autorità nazionale anticorruzione,
controlla l'operato dei responsabili per la trasparenza a cui può chiedere il
rendiconto sui risultati del controllo svolto all'interno delle
amministrazioni. La CIVIT può inoltre chiedere all'organismo indipendente di
valutazione (OIV) ulteriori informazioni sul controllo dell'esatto
adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente.
3.
La CIVIT può inoltre avvalersi delle banche dati istituite presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica
per il monitoraggio degli adempimenti degli obblighi di pubblicazione
previsti dalla normativa vigente.
4.
In relazione alla loro gravità, la CIVIT segnala i casi di
inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi di pubblicazione
previsti dalla normativa vigente all'ufficio di disciplina
dell'amministrazione interessata ai fini dell'eventuale attivazione del
procedimento disciplinare a carico del responsabile o del dirigente tenuto
alla trasmissione delle informazioni. La CIVIT segnala altresì gli
inadempimenti ai vertici politici delle amministrazioni, agli OIV e, se del
caso, alla Corte dei conti, ai fini dell'attivazione delle altre forme di
responsabilità. La CIVIT rende pubblici i relativi provvedimenti. La CIVIT,
inoltre, controlla e rende noti i casi di mancata attuazione degli obblighi
di pubblicazione di cui all'articolo 14 del presente decreto, pubblicando i nominativi
dei soggetti interessati per i quali non si è proceduto alla pubblicazione.
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Art. 45 Compiti dell’Autorità nazionale anticorruzione
1.
L’Autorità nazionale anticorruzione controlla l'esatto
adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente,
esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni,
atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando di procedere,
entro un termine non superiore a trenta giorni, alla pubblicazione di dati,
documenti e informazioni ai sensi del presente decreto, all'adozione di atti
o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente ovvero alla rimozione di
comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza.
2.
L’Autorità nazionale anticorruzione controlla l'operato dei
responsabili per la trasparenza a cui può chiedere il rendiconto sui
risultati del controllo svolto all'interno delle amministrazioni. L’Autorità
nazionale anticorruzione può inoltre chiedere all'organismo indipendente
di valutazione (OIV) ulteriori informazioni sul controllo dell'esatto
adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente.
3.
L’Autorità nazionale anticorruzione può inoltre avvalersi delle
banche dati istituite presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della funzione pubblica per il monitoraggio degli adempimenti
degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.
4.
Il mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione di cui al comma 1
costituisce illecito disciplinare. L'Autorità nazionale anticorruzione
segnala l'illecito all'ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'amministrazione interessata
ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare a carico del
responsabile della pubblicazione o del dirigente tenuto alla trasmissione
delle informazioni. L’Autorità nazionale anticorruzione segnala
altresì gli inadempimenti ai vertici politici delle amministrazioni, agli OIV
e, se del caso, alla Corte dei conti, ai fini dell'attivazione delle altre
forme di responsabilità. L’Autorità nazionale anticorruzione rende
pubblici i relativi provvedimenti. L’Autorità nazionale anticorruzione,
inoltre, controlla e rende noti i casi di mancata attuazione degli obblighi
di pubblicazione di cui all'articolo 14 del presente decreto, pubblicando i
nominativi dei soggetti interessati per i quali non si è proceduto alla
pubblicazione.
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Risulta
chiaro che, poiché la trasparenza, ai sensi del d.lgs. 33/2013 è in larga
misura assicurata dagli strumenti di pubblicità ivi disposti, l’Anac opere i
propri controlli innanzitutto accedendo ai siti istituzionali delle
amministrazioni. In tal modo, da remoto, la commissione può ingerirsi proprio
sui risultati dell’azione delle amministrazioni, anche a partire dalle
previsioni dei programmi anticorruzione, che debbono a loro volta essere resi
pubblici.
In ogni
caso, l’Anac potrà svolgere i propri poteri ispettivi anche richiedendo alle
amministrazioni pubbliche ed enti notizie, informazioni, atti e documenti,
utili per procedere all’istruttoria. A questo potere ispettivo corrisponde,
ovviamente, un obbligo delle amministrazioni di ostensione di ogni documento ed
informazione richiesto dall’Anca, che dispone di poteri ispettivi pieni. Tanto
è vero che può anche ordinare di procedere, entro un termine non superiore a
trenta giorni:
-
alla
pubblicazione di dati, documenti e informazioni previsti dal dal d.lgs 33/2013;
-
all'adozione
di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente;
-
alla
rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla
trasparenza.
L’ultimo
oggetto del potere di “ordine” dell’Anac ne svela la amplissima portata.
Le
conseguenze delle violazioni accertate dall’Anac sono chiarite dal comma 4
dell’articolo 45.
In
primo luogo, il mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione di cui al comma
1 dell’articolo in commento costituisce illecito disciplinare. L'Anac,
avvedutasi della fattispecie, segnala l'illecito all'ufficio per i procedimenti
disciplinari dell'amministrazione interessata, perché questo attivi il
procedimento disciplinare a carico del responsabile della pubblicazione o del
dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni. In questo caso, come si
nota, la responsabilità non è addossata direttamente al responsabile della trasparenza,
a meno che non coincida col responsabile della pubblicazione o col dirigente
tenuto a trasmettere le informazioni.
È da
ritenere che l’ufficio di disciplina dovrà riferire all’Anac le azioni compiute
ed il loro esito. Resta aperto, negli enti locali ove il responsabile della
trasparenza è ope legis il segretario comunale, il problema della compatibilità
col ruolo di dirigente dell’ufficio di disciplina. Tale incompatibilità, come
chiarito dalla Corte dei conti, Sezione regionale di controllo della Sardegna,
parere 28/2013, non sussiste, ma occorre evidentemente costituire l’ufficio di
disciplina in modo specifico, nel caso in cui occorra che agisca nei confronti
del segretario.
L’Anac,
in esito alle sue istruttorie, dovrà segnalare gli inadempimenti anche ai
vertici politici delle amministrazioni, agli organismi di valutazione, se
ritenga ricorrano danni erariali, anche alla Corte dei conti. Ciò chiarisce che
il rispetto delle disposizioni sulla trasparenza incide sulla responsabilità
non solo disciplinare, ma anche dirigenziale ed erariale.
Tutti i
provvedimenti di controllo adottati dall’Anac sono resi pubblici, pubblicandoli
sul proprio sito, così da mettere in condizione i cittadini di sapere come le
amministrazioni operano.
Una
specifica competenza, a proposito del controllo diffuso dei cittadini
sull’azione delle amministrazioni, riguarda il controllo dell’Anac sugli
obblighi di pubblicità della situazione patrimoniale dei componenti degli
organi di governo e dei dirigenti. L’Autorità, infatti, ha il compito di
controllare e rendere noti i casi di mancata attuazione degli obblighi di
pubblicazione di cui all’articolo 14, e, specificamente, di pubblicare i
nominativi dei soggetti interessati per i quali non si è proceduto alla
pubblicazione: una sorta di “gogna mediatica”.
L’articolo
45 configura l’Anac come soggetto al quale risponde funzionalmente il
responsabile della trasparenza: infatti, l’Autorità non solo potrà controllare
l’operato dei responsabili per la trasparenza, ma inoltre può chiedere loro il
rendiconto sui risultati del controllo (di loro competenza) svolto all’interno
delle amministrazioni, così da assicurare che le funzioni dei responsabili non
restino solo un’attribuzione formale. Inoltre, l’Anac può rivolgersi
all’organismo indipendente di valutazione o, negli enti locali al Nucleo di
valutazione, ulteriori informazioni sul controllo dell’esatto adempimento degli
obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente, sulla base delle
funzioni di verifica e auditing interno svolte da questi organismi.
Infine, ai sensi del comma 3, l’Anac si avvale delle banche dati
istituite presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della
funzione pubblica finalizzate al monitoraggio degli adempimenti degli obblighi
di pubblicazione previsti dalla normativa vigente.
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