Testo vigente
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Testo modificato
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Art. 46
Violazione degli obblighi di trasparenza - Sanzioni
1.
L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla
normativa vigente o la mancata predisposizione del Programma triennale per la
trasparenza e l'integrità costituiscono elemento di valutazione della
responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno
all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della
corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio
collegato alla performance individuale dei responsabili.
2.
Il responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui
al comma 1 se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non
imputabile.
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Art. 46 Responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni
in materia di obblighi di pubblicazione e di accesso civico
1.
L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla
normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione
dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis,
costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale,
eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione
e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di
risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale
dei responsabili.
2.
Il responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui
al comma 1 se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non
imputabile.
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Le
sanzioni scattano in due casi:
1)
inadempimento
agli obblighi di pubblicazione;
2)
rifiuto, differimento e limitazione dell’accesso
civico, al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 5-bis.
Il primo
inadempimento riguarda indistintamente tutti i dirigenti
o responsabili di servizio, in relazione
ai molteplici
adempimenti di pubblicazione previsti
dalla norma. Il rischio di cadere in fallo
è oggettivamente elevatissimo.
Il
secondo, ha a che vedere con la riforma dell’accesso civico, profondamente
rivisto dalla novella al d.lgs 33/2013.
Anche
questa sanzione riguarda tutta la dirigenza, potendosi estendere fino ai
responsabili materiali del procedimento di accesso civico.
Per
quanto ovviamente la seconda sanzione, frutto della novellazione dell’articolo
in commento, sia evidentemente posta a favorire l’accesso civico, è inevitabile
segnalarne la sostanziale inefficacia, dovuta all’assenza di un reale potere
deterrente (più che sanzionatorio).
Infatti,
essa intende colpire atteggiamenti finalizzati a porre nel nulla la riforma
dell’accesso civico operata dalla novella del 2016, mediante provvedimenti di
diniego all’accesso “strumentali”, adottati al di fuori dei casi
tendenzialmente tassativi previsti dall’articolo 5-bis, innestato nel d.lgs
33/2013 dalla medesima novella.
Tuttavia,
le sanzioni previste dall’articolo in commento rischiano molto seriamente di
non cogliere l’obiettivo, per una ragione molto semplice: la previsione,
introdotta nell’articolo 5 del d.lgs 33/2013 dalla novella del 2016, del
silenzio-rigetto.
Come
si nota, l’articolo 46 non prevede sanzione alcuna per il caso in cui il
responsabile della trasparenza, oppure il dirigente o il responsabile del
procedimento lascino decorrere i 30 giorni dall’istanza, conseguiti i quali si
forma un diniego implicito. Questo, ovviamente, favorisce atteggiamenti
speculativi: giungere al diniego dell’accesso (vanificando i fini della riforma)
attraverso l’istituto del silenzio-rigetto risulterà molto più “comodo”, perché
esenta i responsabili dall’istruttoria invece necessaria ai fini dell’adozione
di un provvedimento espresso, ma, soprattutto, non espone al rischio di
disporre un rigetto che possa rivelarsi contrastante con i vincoli fissati
dall’articolo 5-bis.
Insomma,
ancora una volta la previsione del silenzio-rigetto si presenta come un
elemento capace di vanificare totalmente l’intenzione del legislatore di
introdurre un sistema di accesso civico ispirato alla reale total disclosure.
Le
responsabilità previste dall’articolo in commento sono dei seguenti tipi:
a)
responsabilità dirigenziale. Il riferimento è all’articolo 21 del d.lgs. 165/2001 e, dunque, alla possibilità che in conseguenza degli inadempimenti si giunga
al mancato rinnovo dell’incarico dirigenziale, alla revoca anticipata
fino anche alla risoluzione del
rapporto di lavoro;
b) responsabilità
per danno
all’immagine dell’amministrazione. Si tratta
di una
specifica tipologia di responsabilità amministrativa ed erariale. È evidente che, dato il
rilievo che i media e la politica
attribuiscono alla questione della trasparenza, il danno all’immagine è particolarmente incombente
sull’operato dei dirigenti o responsabili di servizio;
c)
valutazione ai fini della
corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili. Si tratta della
responsabilità da risultato, connessa alla capacità
dei dirigenti e degli
uffici di adempiere ai tanti
obblighi previsti dalla norma, come visto sopra.
Il comma 2 chiarisce, forse pleonasticamente, che il responsabile (sarebbe stato meglio
spiegare che si tratta del dirigente o,
comunque, del soggetto “incolpato”) “non risponde
dell’ina- dempimento degli obblighi di
cui al
comma 1 se prova che tale
inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile”. In ogni caso,
opportunamente, si evita di configurare la responsabilità di cui si occupa
l’articolo 46 come responsabilità oggettiva.
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