Il nuovo codice dei contratti
contribuisce a chiarire una volta e per sempre (si spera) la fattispecie degli
incarichi agli avvocati, definendoli come veri e propri appalti di servizi,
quali sono, ponendo finalmente (si spera) nel nulla qualsiasi teoria che
ammetta l’assegnazione dell’assistenza legale in giudizio come incarico intuitu personae.
Vediamo nel dettaglio come interviene
sul tema il nuovo codice. L’articolo 17 dell’attuale testo esclude dall’applicazione
delle disposizioni del codice, tra gli altri quelli “concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:
1) rappresentanza legale di un
cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio
1982, n. 31, e successive modificazioni:
1.1) in un arbitrato o in una
conciliazione tenuti in uno Stato membro dell’Unione europea, un paese
terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;
1.2) in procedimenti giudiziari
dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro
dell’Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni
internazionali;
2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di
cui al punto 1.1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità
elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del
procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi
dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;
3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono
essere prestati da notai;
4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi
legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato
o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di
detti organi giurisdizionali;
5) altri servizi legali che sono
connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici Poteri”.
Concentriamoci in particolare
sulla “rappresentanza legale” di un cliente che, come si nota, riguarda sia i
procedimenti di arbitrato e conciliazione, sia i procedimenti di fronte alle
autorità giurisdizionali ed amministrative: si tratta della tutela legale vera
e propria.
Ora, l’articolo 17 del nuovo
codice dei contratti prevede che le disposizioni ivi contenute non si
applichino a questa tipologia di servizi.
Tutto risolto nel senso che,
allora, per l’affidamento delle prestazioni di tutela legale le amministrazioni
restano libere di fare come credono, oppure nel senso che l’affidamento dell’incarico
al legale “degradi” a collaborazione regolata dall’articolo 7, commi 6 e
seguenti, del d.lgs 165/2001?
Niente affatto. In primo luogo,
si deve osservare che, correttamente, l’articolo 17 definisce le prestazioni di
tutela legale come “servizi”. Questo è un passo in avanti molto importante, perché
la moltissima giurisprudenza amministrativa che ancora si ostina a considerare
gli incarichi a legali non come appalti di servizi, perché valorizza l’elemento
della prestazione d’opera professionale, viene messa fuori gioco ancor più di
quanto le vigenti disposizioni del d.lgs 163/2006 non privino già di sostanza
tali posizioni.
Adesso, non sarà più sostenibile
(a meno di forzature interpretative che certo non sono fin qui mancate) una
differenziazione della disciplina per l’affidamento della tutela in giudizio
basata sulla presupposta distinzione (solo italiana) tra appalti di servizi e
prestazioni d’opera intellettuale. La “rappresentanza legale”, ai sensi del
nuovo codice, è un appalto di servizio. Incontrovertibilmente.
E’ un appalto di servizio, tra
le altre motivazioni, perché il nuovo codice conferma la definizione di
operatore economico già esistente (estendendola anche alle amministrazioni
pubbliche: “una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di
tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un
ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse
economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n.
240, che offre sul mercato la
realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di
servizi”.
Si può obiettare che se, però,
ai servizi legali visti prima non si applicano le disposizioni del codice dei
contratti, ciò avvalora la teoria dell’affidamento intuitu personae.
Questa osservazione non tiene
conto della necessità di coordinare le disposizioni dell’articolo 17 dell’attuale
testo del codice, con quanto prevede l’articolo 4 del medesimo, rubricato “Principi relativi all’affidamento di
contratti pubblici esclusi”. Dal che si comprende subito che i contratti
esclusi non debbono essere affidati attraverso le specifiche disposizioni di
dettaglio in tema di gara ed esecuzione disposti dal nuovo codice (e dalla mina
vagante della soft regulation dell’Anac),
ma debbono rispettare principi generali che traggono la loro fonte nel codice
dei contratti medesimo e non altrove.
Questo consente di fornire
risposte ai quesiti posti sopra: si deve escludere che l’affidamento dei
servizi legali possa avvenire iure privatorum
tra le parti in mera applicazione delle disposizioni del codice civile sul
contratto di prestazione d’opera professionale, le quali restano operanti solo
per i committenti privati; così come si deve escludere che sorregga la disciplina
degli incarichi ai legali l’articolo 7, commi 6 e seguenti, del d.lgs 165/2001,
in quanto non si tratta di collaborazioni, ma di veri e propri servizi.
Non resta, allora, che
considerare quanto dispone l’articolo 4 del nuovo codice, ai sensi del quale l'affidamento
dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi,
in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice,
avviene nel rispetto dei principi di:
1. economicità:
l’elemento economico-finanziario, dunque, non può essere escluso; per quanto
non abbia, nel caso dei servizi legali rilievo fondamentale, deve comunque
essere tenuto presente e, quindi, parametri per la valutazione dell’economicità
dell’incarico vanno dimostrati;
2. efficacia:
è il principio meno rilevante, perché non si tratta di una prestazione di
risultato, ma di mezzi;
3. imparzialità:
questo principio, insieme a quelli che seguono nell’elenco, di per sé esclude
radicalmente l’intuitu personae: un
affidamento non può di per sé essere imparziale, se trova la sua fonte
esclusivamente in una decisione totalmente discrezionale del committente;
4. parità
di trattamento: se si impone parità di trattamento, comunque occorre innestare
una procedura che consenta a più soggetti, in posizione paritaria tra essi, di
concorrere;
5. trasparenza:
la trasparenza implica l’evidenziazione non solo della procedura, ma delle
ragioni che portano alla scelta; ciò, ancora una volta, esclude radicalmente l’intuitu personae;
6. proporzionalità:
questo principio consente di proporzionare il confronto tra i potenziali
offerenti in relazione alla tipologia del contratto e consente di gestire detto
confronto in modo molto più agile di quanto non si imponga per i contratti
soggetti all’applicazione pedissequa di tutte le disposizioni codicistiche.
Di fatto, gli affidamenti dei servizi
legali sono sotto l’egida dei principi sopra enunciati, nonché della “Comunicazione interpretativa della commissione
relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non
o solo parzialmente disciplinate dalle direttive «appalti pubblici» (2006/C
179/02)” che suggerisce, sulla base di indicazioni rinvenienti dalla
giurisprudenza della Cgce pochi strumenti operativi, atti a rispettare
esattamente i medesimi principi:
-
il solo modo di rispettare i requisiti definiti dalla
CGCE consiste nella pubblicazione di un avviso pubblicitario sufficientemente
accessibile prima dell'aggiudicazione dell'appalto. Tale avviso pubblicitario
deve essere pubblicato dall'amministrazione aggiudicatrice nell'intento di
aprire alla concorrenza l'aggiudicazione dell'appalto;
-
La CGCE ha dichiarato esplicitamente che l'obbligo di
trasparenza non comporta necessariamente l'obbligo di presentare un invito
formale a presentare offerte. L'avviso pubblicitario può quindi limitarsi ad
una succinta descrizione degli elementi essenziali dell'appalto da aggiudicare
e della procedura di aggiudicazione, accompagnata da un invito a prendere
contatto con l'amministrazione aggiudicatrice. Ulteriori informazioni possono
eventualmente essere pubblicate su Internet o comunicate su richiesta
dall'autorità aggiudicatrice;
-
l'amministrazione aggiudicatrice può adottare misure
per limitare il numero di candidati invitati a presentare un'offerta. In questo
caso, l'amministrazione aggiudicatrice deve fornire informazioni adeguate sui
meccanismi di selezione dei candidati che saranno inseriti nell'elenco ristretto;
facoltà di limitare il numero di candidati a un livello adeguato, a condizione
di farlo in modo trasparente e non discriminatorio. Possono ad esempio
applicare criteri oggettivi, come l'esperienza dei candidati nel settore in
questione, le dimensioni e l'infrastruttura delle loro attività, la loro
capacità tecnica e professionale o altri fattori. Possono anche optare per una
estrazione a sorte, sia come unico meccanismo di selezione, sia in combinazione
con altri criteri. In ogni caso, il numero dei candidati iscritti sull'elenco
ristretto deve rispondere alla necessità di garantire una sufficiente concorrenza.
-
la decisione definitiva di aggiudicazione dell'appalto
sia conforme alle regole procedurali fissate all'inizio e che i principi di non
discriminazione e di uguaglianza di trattamento siano pienamente rispettati.
Questo aspetto è particolarmente importante nel caso delle procedure che
prevedono una negoziazione con gli offerenti inseriti in un elenco ristretto.
Le negoziazioni devono essere organizzate in modo tale che tutti gli offerenti
abbiano accesso allo stesso volume di informazioni e in modo da escludere vantaggi
ingiustificati per uno specifico offerente.
Più semplicemente, le
amministrazioni hanno modo di giostrare tra questi principi, conciliando le
diverse esigenze.
Per esempio, il sistema di
affidamento può considerarsi tanto più semplificato quanto più sia lontano, in
ribasso, dalle soglie comunitarie o dalle soglie di appalti a loro volta
esclusi dal campo di applicazione del codice ai sensi del suo articolo 36
(40.000 euro per servizi e forniture).
L’ente potrebbe ricorrere ad un
avviso di manifestazione di interesse generale a inizio anno, per acquisire un
ristretto giro di legali interessati ad assumere le difese, così da restringere
tra essi il confronto concorrenziale, definendo procedure molto snelle e
veloci, utilizzando molto la pec.
Ancora, una regolamentazione
interna dell’ente potrebbe giustificare un’estrazione a sorte o una scelta
diretta, ma motivata, nell’ipotesi di costituzioni in giudizio impellenti e non
conciliabili con i tempi sia pur stretti e semplificati richiesti dall’attuazione
dei principi in argomento.
In ogni caso, la scelta solo intuitu
personae è ormai (lo è da sempre) da considerare totalmente inammissibile. Non resta che
aspettare che la magistratura amministrativa e contabile ne prenda definitivamente atto.
operativamente è un disastro, specie per gli incarichi di patrocinio legale...
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