Determinazione organizzativa n. __/_____
Oggetto:conferimento direttore
esecuzione lavori per l’affidamento
della fornitura/del servizio di ____. CIG n.
___
Decisione
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Incarico ____, per la sua qualifica di _______ del
settore/servizio/altro ___, quale direttore esecuzione lavori per la
prestazione in oggetto.
L'incarico decorre dal ____.
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Motivazione
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Ai sensi dell'articolo 101 del
decreto legislativo 50/2016, per ogni intervento è posibile incaricare un
direttore dell'esecuzione diverso dal responsabile del procedimento, che
svolga le funzioni indicate nel d.lgs 50/2016 come integrate dalle linee
guida dell'Anac, oltre che quelle previste dalla legge 241/1990.
La nomina del direttore
dell'esecuzione è necessaria e dovuta sotto il profilo organizzativo per
consentire un’effettiva gestione e coordinamento del servizio. Il dipendente
individuato dispone della qualificazione professionale e dell’esperienza
attestata nelle singole attività amministrative, necessaria per
l’assegnazione dell’incarico.
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Cosa fare
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In qualità di direzione dell'esecuzione della
procedura, il dipendente individuato svolgerà, in coordinamento con il
direttore dell’esecuzione ove nominato, le attività di coordinamento,
direzione e controllo tecnico-contabile, oltre che vigilanza nella fase di
esecuzione, fornendo all’organo competente dell’amministrazione
aggiudicatrice dati, informazioni ed elementi utili anche ai fini
dell’applicazione delle penali, della risoluzione contrattuale e del ricorso
agli strumenti di risoluzione delle controversie, secondo quanto stabilito
dal codice, nonché ai fini dello svolgimento delle attività di collaudo e
verifica della conformità delle prestazioni eseguite con riferimento alle
prescrizioni contrattuali
In particolare svolgerà le seguenti attività:
1. le
aree e gli ambienti dove si svolgerà l’attività,
2. la
descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione
dalla stazione appaltante,
3. la
dichiarazione attestante che lo stato attuale degli ambienti è tale da non
impedire l’avvio o la prosecuzione dell’attività.
1. le
ragioni della sospensione e l’imputabilità delle medesime,
2. le
prestazioni già effettuate,
3. le
eventuali cautele per la ripresa dell’esecuzione del contratto senza che
siano richiesti ulteriori oneri,
4. i
mezzi e gli strumenti esistenti che rimangono eventualmente nel luogo dove
l'attività contrattuale era in corso di svolgimento.
1. la
qualità del servizio/fornitura (aderenza/conformità a tutti gli standard
qualitativi/SLA richiesti nel contratto e/o nel capitolato);
2. l’adeguatezza
delle prestazioni o il raggiungimento degli obiettivi (con riferimento, ad
esempio, ai contratti di efficientamento/risparmio energetico per edifici e
illuminazione pubblica, ai contratti di gestione delle proprietà
immobiliari);
3. il
rispetto dei tempi e delle modalità di consegna;
4. l’adeguatezza
della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;
5. la
soddisfazione del cliente/utente finale (per quei beni/servizi non
strumentali – es. servizi alla persona e all’infanzia)
6. il
rispetto della normativa sulla sicurezza e sulla tracciabilità dei flussi
finanziari;
7. il
rispetto della normativa sul lavoro e dei contratti collettivi;
8. il
rispetto della normativa ambientale;
9. il
rispetto delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori da parte
dell’appaltatore.
Tali
verifiche sono condotte nel corso dell’intera durata del rapporto – in
itinere ed ex post – e debbono essere realizzate con criteri di misurabilità
della qualità, non limitati al generico richiamo delle regole dell’arte.
Gli esiti
delle verifiche stesse debbono risultare da apposito processo verbale, al
fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa.
Durante
l’esecuzione del contratto il Direttore inoltre:
Il dipendente al quale viene conferita la funzione
di direttore dell'esecuzione, per tracciare l’attività svolta e redigere le
necessarie valutazioni istruttorie, si avvarrà delle schede istruttorie
vigenti.
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Il
Dirigente/Il responsabile di servizio
[1] La
stazione appaltante nomina, ai sensi dell’art. 102, comma 6, una commissione
composta da uno a tre componenti scelti tra i propri dipendenti o tra i
dipendenti di altra amministrazione, con qualificazione rapportata alla
tipologia e caratteristica del contratto il cui compenso è contenuto
nell’ambito dell’incentivo di cui all’art. 113. In caso di comprovata carenza
in organico di personale con le caratteristiche previste, possono essere
nominati soggetti esterni con le procedure di cui all’art. 31, comma 8, nel
rispetto di quanto disposto dall’ art. 102, comma 7. Il RUP o il Direttore
dell’esecuzione trasmettono al soggetto incaricato della verifica di conformità
la seguente documentazione: a) copia degli atti di gara; b) copia del
contratto; c) documenti contabili; d) risultanze degli accertamenti in merito
alle verifiche sulla qualità della prestazione eseguita; e) certificati delle
eventuali prove effettuate; f) ogni ulteriore documentazione ritenuta utile dal
soggetto incaricato. giornale. La verifica di conformità è avviata entro
quindici giorni dall’ultimazione della prestazione ovvero entro il diverso
termine previsto dal contratto, e conclusa entro il termine ivi indicato, che
non può superare i trenta giorni dall’ultimazione dell’esecuzione o i sessanta
giorni nei casi di prestazioni complesse. Il contratto disciplina le cause e le
relative conseguenze del superamento del tempo limite per la conclusione
dell’attività di verifica di conformità.
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