lunedì 28 novembre 2016

Il "ricatto" del Ccnl val bene un Sì, ma l’intesa con le regioni non serve



Il Ministro delle riforme, Marianna Madia, continua a sostenere che dopo la sentenza della Corte costituzionale 251/2016 non è detto che si riesca a stipulare il contratto collettivo nazionale di lavoro per il pubblico impiego, perché per la parte normativa potrebbe essere necessaria l’intesa con le regioni. Proprio quell’intesa che è mancata per larghe parti della legge-delega di riforma del lavoro pubblico, da cui è discesa la sentenza della Consulta che ha affossato in particolare la riforma della dirigenza.

A stretto giro di posta ha risposto Luca Zaia, presidente della regione Veneto, autore del ricorso alla Consulta, colpevolmente sottovalutato dal Governo. Sui giornali del 28 novembre Zaia ha dichiarato con estrema chiarezza: “La nostra causa davanti alla Corte costituzionale - precisa il governatore - è stata promossa per l'invasione delle competenze regionali assegnate alle Regioni, soprattutto riguardanti la sanità, che è appunto materia regionale. Smettiamola quindi, caro Governo, di dire cose assolutamente false e strumentali sugli effetti della sentenza della Consulta. Non è vero che se un dipendente non timbra un cartellino per licenziarlo sia necessaria l'intesa con le Regioni. Su quello non c'è nessuna competenza regionale e quindi il Governo può fare tutto quello che vuole: licenziare, adeguare gli stipendi (del tutto impropriamente il ministro Madia ha detto che per fare gli adeguamenti adesso ci vorrà l'intesa) o quant'altro”.
Un’intesa tra Stato e regioni è necessaria, come ha spiegato la Consulta, solo laddove si rilevi l’esistenza di in intreccio inscindibile tra la potestà legislativa dello Stato e la potestà legislativa concorrente delle regioni.
Di conseguenza, nessuna intesa occorre quando il Parlamento sia chiamato a legiferare su materie riservate esclusivamente alla potestà legislativa dello Stato.
Concentriamo, dunque, l’attenzione sul rinnovo dei contratti collettivi di lavoro. Se vi sono contratti collettivi di lavoro, la ragione è molto semplice: ciò si deve alla circostanza che larga parte del rapporto di lavoro dei dipendenti dell’amministrazione pubblica è stata appunto “contrattualizzata” (spesso si legge “privatizzata), cioè soggetta ad una disciplina non più solo di diritto pubblico, ma di diritto civile.
Ciò è disposto in maniera chiarissima dal testo unico sul lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, il d.lgs 165/2001, all’articolo 2, comma 2: “I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge”.
Dunque, è facile comprendere che la regolamentazione contrattuale del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici entra nell’ambito della disciplina del diritto civile.
Allora, la conclusione è una sola: potrebbe essere necessaria un’intesa tra Stato e regioni, ai fini della sottoscrizione del Ccnl, solo laddove si potesse evincere una potestà legislativa concorrente delle regioni in merito al diritto civile.
Ma, tale conclusione è impossibile. Infatti, l’articolo 117, comma 2, lettera l), della Costituzione vigente assegna alla potestà legislativa esclusiva dello Stato proprio la materia dell’ordinamento civile. Potestà legislativa “esclusiva” significa che appartiene allo Stato e solo allo Stato: né alla potestà esclusiva delle regioni, né a quella concorrente disciplinata nel dettaglio, ai sensi dell’articolo 117, comma 4, della Costituzione, in un elenco nel quale l’ordinamento civile non è ovviamente ricompreso.
Dunque, semplicemente guardando alle disposizioni della Costituzione ed all’articolo 2, comma 2, del d.lgs 165/2001 si deve concludere senza dubbio alcuno che la sentenza 251/2016 non introduce nessun tipo di ostacolo, né giuridico né di altra natura, alla stipulazione dei contratti di lavoro, dal momento che le regioni su questa materia non dispongono di nessun genere di potestà legislativa.
La cosa è resa ancor più chiara, poi, dall’articolo 40, comma 1, sempre del d.lgs 165/2001: “La contrattazione collettiva determina i diritti e gli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché le materie relative alle relazioni sindacali. Sono, in particolare, escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti all'organizzazione degli uffici, quelle oggetto di partecipazione sindacale ai sensi dell'articolo 9, quelle afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17, la materia del conferimento e della revoca degli incarichi dirigenziali, nonché quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge”.
Come si nota, la contrattazione collettiva:
1)                           si interessa di diritti ed obblighi relativi al rapporto di lavoro: dunque, fa naturalmente parte della disciplina contrattuale la determinazione del cosiddetto sinallagma, la precisazione degli obblighi lavorativi del prestatore di lavoro e dell’onere retributivo del datore;
2)                           non si può interessare dell’organizzazione del lavoro, materia sulla quale potrebbe scattare un coinvolgimento delle regioni, che dispongono di potestà legislativa residuale sul merito della propria organizzazione.
Occorre, poi, riferirsi all’articolo 47 del d.lgs 165/2001, contenente la disciplina del procedimento finalizzato alla stipulazione dei contratti collettivi: ci vuol poco a rendersi conto che la norma citata non prevede in alcun modo nessuna intesa, ma nemmeno nessun parere, delle regioni sui contratti collettivi. L’unico coinvolgimento del comparto delle regioni è quello del “comitato di settore”, chiamato a fornire all’Aran gli indirizzi generali per la contrattazione.
La conclusione, allora, è una sola: non è in nessun modo corretto affermare che la sentenza della Corte costituzionale 251/2016 incida in misura anche solo minima sulla contrattazione nazionale collettiva.
Poiché le norme richiamate sopra sono chiarissime ed esplicite, appare davvero difficile che il loro contenuto possa sfuggire tanto all’inquilina di Palazzo Vidoni, quanto, soprattutto, ai tecnici degli staff legislativi. Risulta, dunque, inspiegabile come sia possibile che il Ministro paventi difficoltà nella stipulazione dei contratti, a meno che esse difficoltà, lungi dal derivare da disposizioni normative e cavilli tecnici, non siano evidenziate a scopi di propaganda referendaria. Sebbene per convincere gli elettori verso una specifica scelta nelle urne la propaganda sia normale, tuttavia basarla su letture delle norme del tutto difformi dalla realtà non rende certamente giustizia alla legittima volontà del Governo di indurre i cittadini a sostenere la riforma della Costituzione.



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