C’era da temere che l’Anac non
avrebbe cambiato rotta sulle linee guida relative al responsabile unico del
procedimento, mantenendo così ferma la propria visione degli appalti, chiaramente
a misura di stazioni appaltanti di enormi dimensioni, con dovizia di
dipendenti.
Saltano, dunque, all’occhio
almeno tre evidentissime indicazioni da considerare del tutto irragionevoli.
1. Rup e commissario/presidente della commissione giudicatrice. La
più clamorosa delle previsioni irragionevoli delle linee guida 3/2016 riguarda
il problema della compatibilità tra ruolo di Rup e quello di commissario o
presidente della commissione giudicatrice: ovviamente, si parla dell’applicazione
del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Le linee guida affermano: “Il ruolo di RUP è, di regola,
incompatibile con le funzioni di commissario di gara e di presidente della
commissione giudicatrice (art. 77, comma 4 del Codice), ferme restando le acquisizioni
giurisprudenziali in materia di possibile coincidenza”.
Un clamoroso esempio di soft law, talmente soft da non essere nemmeno law,
ma un’affermazione del tutto vuota: una linea guida che non guida, ma lascia
aperto il problema a qualsiasi eventualità e alle decisioni della
giurisprudenza.
Per un verso, l’Anac stessa
conferisce alla propria indicazione una fisionomia di genericità e assenza di
vincolatività, nel momento in cui la accompagna alla formula “di regola”, come
noto utilizzata quando un determinato precetto risulti per sua natura non
vincolante. Strano: il Consiglio di stato, sicuramente in modo inopportuno, ha
considerato le previsioni delle linee guida sul Rup come vincolanti, anche se
ha limitato questa indicazione al solo comma 5 dell’articolo 31 del d.lgs
50/2016 (scatenando così i problemi connessi all’ulteriore irragionevole
contenuto delle linee guida 3/2016 sui requisiti professionali, come vedremo
dopo).
Per altro verso, sempre l’Anac
oltre ad invitare, sostanzialmente, ciascuna amministrazione a fare come meglio
crede, alza le mani e richiamando “le acquisizioni giurisprudenziali” già
formatesi, così da accogliere il pressante invito del Consiglio di stato,
rinuncia totalmente a fare da “guida”. Infatti, nella sostanza, l’Anac rimette
alla giurisprudenza la ricostruzione della questione.
La conclusione, quindi, è che le
linee guida 3/2016 non forniscono alcuna indicazione precisa sulla questione
della compatibilità del ruolo del Rup con quello di presidente o commissario della
commissione giudicatrice. Le linee guida potevano e dovevano essere l’occasione
per fornire un vademecum finalmente chiaro su un tema delicatissimo. Invece,
sono una resa incondizionata al caos e allo sviluppo incontrollato del
contenzioso.
2. Qualificazione professionale. Purtroppo il Consiglio di stato
non ha avuto nulla da ridire in merito alle indicazioni dell’Anac sui requisiti
professionali obbligatori dei Rup.
Il problema si pone in maniera
gravissima per gli affidamenti di servizi e forniture. Riportiamo quanto ha
stabilito l’Anac: “Per i servizi e le
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del Codice, il
RUP è in possesso di diploma di istruzione superiore di secondo grado
rilasciato da un istituto tecnico superiore
al termine di un corso di studi quinquennale e un’anzianità di servizio ed
esperienza di almeno cinque anni nell’ambito dell’affidamento di appalti e
concessioni di servizi e forniture; Per i servizi e le forniture pari o
superiore alle soglie di cui all’art. 35 del Codice, il RUP è in possesso di diploma
di laurea triennale, magistrale o specialistica e di un’anzianità di servizio
ed esperienza di almeno cinque anni
nell’ambito dell’affidamento di appalti e concessioni di servizi e forniture.
Possono svolgere, altresì, le funzioni di RUP coloro che sono in possesso di
diploma di istruzione superiore di secondo grado rilasciato da un istituto tecnico superiore al termine
di un corso di studi quinquennale e un’anzianità di servizio ed esperienza di
almeno dieci anni nell’ambito dell’affidamento di appalti e concessioni di
servizi e forniture”.
Non si capisce nella maniera più
assoluta perché, secondo l’Anac, il Rup addetto a procedure di acquisizione di
beni o servizi debba necessariamente possedere:
a)
un diploma tecnico;
b)
oppure, la laurea.
Le linee guida escludono del
tutto diplomi non tecnici, come quelli rilasciati dai licei classici o
scientifici. Come se tali diplomi non consentano di avere la qualificazione per
comprare sul Me.Pa. carta o cancelleria o come se presso gli istituti tecnici
sia insegnamento comune il codice dei contratti e il ruolo e le funzioni del
Rup.
Si tratta di indicazioni
totalmente irragionevoli e assurde, capaci solo di mettere in gravissima
difficoltà gli enti di dimensioni medie e piccole, nei quali risulterà non poco
difficoltoso reperire esattamente le professionalità così puntualmente pretese
dall’Anac.
Le linee guida, per altro, non
si sono dilungate a spiegare, come avrebbero dovuto, che il diplomato al
classico, se possiede la laurea, come è in grado di svolgere le funzioni di Rup
per le procedure sopra soglia, altrettanto lo può essere per le procedure sotto
soglia. Il possesso del diploma deve essere considerato necessariamente come
requisito minimo, assorbito chiaramente dalla laurea.
Per fortuna, le linee guida si
astengono dal chiedere una laurea particolare.
Tuttavia, l’Anac dispone che “Per appalti che rivestono particolare
complessità, vale a dire che richiedano
necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, è
necessario, il possesso del titolo di studio nelle materie attinenti
all’oggetto dell’affidamento”. Anche in questo caso le linee guida restano
piuttosto generiche: appare evidente come sia rimesso alla valutazione
totalmente discrezionale delle amministrazioni valutare se l’appalto possa richiedere
“necessariamente” valutazioni e competenze altamente specialistiche.
Inoltre, “per gli acquisti attinenti a categorie particolari di prodotti o
servizi (es. dispositivi medici, dispositivi antincendio, sistemi informatici)
la stazione appaltante può richiedere, oltre ai requisiti di anzianità di
servizio ed esperienza di cui alle lettera a) e b), il possesso della laurea
magistrale o quinquennale, di specifiche
competenze e/o abilitazioni tecniche o dell’abilitazione all’esercizio della
professione, se previsto dalle vigenti disposizioni di legge”. In
questo caso, le indicazioni appaiono meno azzardate e più aderenti a necessità
operative.
3. Qualifica di Project Manager. Il terzo punto di rilevante
irragionevolezza emergente dalle linee guida è il seguente: “In ogni caso, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di
qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’art. 38 del Codice, a
prescindere dall’importo del contratto, il
RUP dovrà possedere, oltre ai requisiti già indicati nella presente
lettera, la qualifica di Project Manager,
essendo necessario enfatizzare le competenze di pianificazione e gestione dello
sviluppo di specifici progetti, anche attraverso il coordinamento di tutte le
risorse a disposizione, e gli interventi finalizzati ad assicurare l’unitarietà
dell’intervento, il raggiungimento degli obiettivi nei tempi e nei costi
previsti, la qualità della prestazione e il controllo dei rischi”.
Sarebbe il caso di informare l’Anac
che la “qualifica” di project manager nella contrattazione collettiva pubblica
nemmeno esiste. E’ una previsione, quella delle linee guida, totalmente
estranea dalla realtà, che finirà per creare notevoli difficoltà.
Infatti, occorrerà:
1.
mettersi d’accordo sui contenuti della “qualifica
professionale” in oggetto e sulle mansioni ad essa connesse. Ribadito che nell’ambito
della contrattualistica pubblica non esiste il riferimento, per capire di cosa
si tratti, si può cercare nel sito dell’Isfol (Istituto per lo Sviluppo della
Formazione Professionale dei Lavoratori) http://professionioccupazione.isfol.it/
per verificare se esista una professione codificata alla quale ricondurre il
project manager evocato dall’Anac. La professione c’è codificata come segue: “2.5.1.2.0 - Specialisti della gestione e del
controllo nelle imprese private”.
Come si nota, si tratta di una figura che lo stesso Isfol conferma non esistere
nell’ambito pubblico. A conferma che all’Anac l’espressione “project manager” deve
essere piaciuta molto, perché “fa tanto aziendalismo”, ma evidentemente senza
aver prima verificato se la qualifica esista e cosa occorra per rivestirla. L’Isfol
informa che le competenze richieste sono:
a.
valutare e innovare le procedure di gestione
dell'impresa
b.
valutare i risultati economici dell'impresa
c.
analizzare dati sulle vendite e produrre report
d.
eseguire controlli di gestione (monitoraggio del
budget, controllo dei costi, ecc.)
e.
analizzare le operazioni finanziarie o gli investimenti
f.
formulare previsioni economiche
g.
controllare e supervisionare i processi produttivi o le
attività svolte.
Chi sta pensando che queste
mansioni hanno poco a che vedere con le attività principali del Rup ha, ovviamente,
ragione. L’Anac vuole evidentemente calcare la mano sulla funzione di
pianificazione finanziaria che dovrebbe caratterizzare il Rup, più ancora della
funzione amministrativa.
2.
Individuare un sistema di formazione e rilascio dell’attestato
di qualifica. Posto che la qualifica non è ancora regolamentata da nessuna
parte, si dovranno individuare le unità formative necessarie, le materie, i
metodi di insegnamento, le prove di verifica e i sistemi di rilascio degli
attestati, certificati da qualcuno. Il tutto, evidentemente, determinerà un
costo immenso, visto che qualcuno dovrà pagare l’attività formativa, ed il
rischio che nelle fasi iniziali del sistema di qualificazione delle stazioni
appaltanti, moltissimi utilizzeranno corsi proposti a caro prezzo dai soggetti
più disparati, con seri problemi di validità e credibilità degli attestati.
Il dato concreto è, purtroppo,
che la soft law si conferma sempre di
più estremamente deludente, poco incisiva, astratta dalla realtà e foriera di
problemi e costi.
Egr.dott. Oliveri, l'unica cosa irragionevole è che questo Codice (come il precedente) attribuisca al RUDP più di cento adempimenti senza curarsi se esso sia in grado di svolgerli per mancanza di tempo, di risorse umane, di competenze giuridiche e di giusto riconoscimento della retribuzione (nb giusto riconoscimento, non incentivo!)
RispondiEliminaEgregio dott. Oliveri, se possibile volevo segnalare un'opportunità di approfondimento sulla previsione contenuta nella linee guida per il sotto soglia che l'aggiudicazione possa essere fatta prima della verifica dei requisiti ( e in tal senso depone sia l'art. 32 comma 7 che che il "riquadro" del punto 4.2 delle linee guida sotto soglia che nel dire che "La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti da parte dell’aggiudicatario", presuppone che ci sia già un aggiudicatario e non la sola proposta di aggiudicazione. E, per completezza, sulla previsione contraria che invece, nonostante le previsioni dell'art. 32 comma 7 del DLgs 50/2016, il comunicato ANAC del 26/10/16 prevede..... Può affermarsi, quindi, che, ferma restando l’obbligatorietà del controllo sul primo e secondo classificato da effettuarsi prima dell’aggiudicazione dell’appalto ..... Pertanto, se deve seguirsi il comunicato ANAC, non può aggiudicarsi l'appalto (non esistendo più l'aggiudicazione provvisoria) se prima non si fanno le verifiche sul primo e secondo classificato. Che interpretazione dare? Ci sono due comportamenti diversi, uno generale per cui non può aggiudicarsi l'appalto prima della verifica dei requisiti e l'altro specifico per il sotto soglia? Ma procedere all'aggiudicazione al più presto possibile non significa anche "portarsi avanti con il lavoro" e poter accedere ai finanziamenti e sapere anche al più presto se la gara sarà oggetto di ricorsi?
RispondiEliminaForse troppe linee guida e comunicati rendono ancora più confusionario il quadro. Certo che l'aggiudicazione si fa prima della verifica dei requisiti, come si è sempre fatto. Però, il comma 7 dell'articolo 32 dispone: "L’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti". Quindi, finchè i requisiti non sono verificati l'aggiudicazione non produce effetti.
RispondiEliminaScusate. Ma succede solo da noi che una società in house providing non ha, tra i propri dipendenti, persone con capacità tali da svolgere le funzioni del RUP?. Che si fa in questi casi? Nella norma purtroppo e nelle linee guida non trovo risposte. Mi piacerebbe avere un Vostro autorevole parere. Grazie. Gabriele
RispondiEliminaSi acquisisce il servizio di supporto al Rup, come prevede il codice.
EliminaSi si certo. Solo che i due impiegati in servizio nella società non vogliono svolgere la mansione di RUP in quanto spaventati dalle responsabilità (e dall'incompetenza - dico io). Sarebbe stato forse più semplice individuare un professionista esterno con provate capacità ed esperienza a svolgere il compito. Comunque grazie della risposta.
EliminaL'ANAC e tantissimi altri, immaginano che nelle Amministrazioni pubbliche si faccia a gara per fare il RUP o il Commissario di gara. Viceversa, in Amministrazioni con età media sui 60 anni,in cui il massimo dell'informatizazione è il cellulare dei figli degli impiegati, dove non ci sono soldi neppure per il riscaldamento e dove ogni errore può costare il posto, chi può fugge da questi incarichi, riservati a chi si getta allo sbaraglio o ha dei professionisti e delle imprese che magari gli fanno il lavoro gratis sperando di ricerverne un vantaggio magari in futuro. E più norme astruse si fanno, su cui già è difficile trovare due Sezioni di Consiglio di Stato d'accordo (figurarsi due TAR in sedi diverse), più si bloccheranno spesa e investimenti, tranne quelli in deroga (protezione civile, somme urgenze, project financing, concesssioni, ecc. dove gli interessi politici sono forti).
RispondiEliminaBuona sera, complimenti per la condivisibile presa di posizione.
RispondiEliminaVorrei evidenziare alcuni aspetti delle questioni sollevate:
- le "acquisizioni giurisprudenziali" su Rup e Presidente Commissione, immagino siano riferite al precedente codice, che, a differenza di quello vigente, prevedeva una eccezione alla incompatibilità fra il ruolo di commissario e lo svolgimento di attività tecniche o amministrative nello stesso affidamento, proprio in riferimento al Presidente (art. 83 dlgs 163/2006). Oggi questa eccezione è stata cancellata per cui non capisco come quelle acquisizioni possano essere utili
- premesso che il requisito del diploma tecnico con esclusione di altri diplomi sarà da noi totalmente ignorato in quanto qualsiasi giudice non potrà che disapplicare/annullare questa previsione della linea guida, i requisiti collegati dalla lett. B) alla particolare complessità sono dirompenti se applicati rigidamente. In sanità significa che i Rup dovranno sempre essere farmacisti o ingegneri clinici o addirittura medici tout court. È una totale rivoluzione organizzativa che richiederebbe anni per essere attuata con costi molto elevati. Quindi anche queste prescrizioni saranno in sostanza aggirate/ignorate.
buongiorno, quello che mi stupisce molto è che, pur cambiando lavoro e attività, se pur nella stessa amministrazione, si continua ad essere RUP dei procedimenti assegnati.
RispondiEliminaE' proprio così o c'è una via si salvezza, dìvisto che nel nuovo ufficio si diventa RUP di altri procedimenti.
Io ne ho collezionato 26 ( dio 26!)