domenica 29 gennaio 2017

Dirigenza pubblica: gli equivoci de Il Fatto Quotidiano


Ci permettiamo di suggerire al direttore de Il Fatto Quotidiano di cambiare il consulente giuridico che consulta, per commentare i fatti del comune di Roma.

Già in due diversi editoriali, quello di venerdì 27 gennaio 2016 e quello di domenica 29 gennaio 2016, allo scopo di portare argomenti a difesa del sindaco Raggi in merito al caso Marra, afferma:
1) i fratelli Marra non li ha assunti la Raggi;
2) il regolamento degli uffici e dei servizi del comune di Roma, nella lettura che ne dà il direttore de Il Fatto Quotidiano, consente al sindaco di incaricare chi meglio creda. Leggiamo dall’editoriale del 27 gennaio: “il "Regolamento degli uffici e dei servizi di Roma Capitale" citato nel capo d'imputazione. All'art. 38 comma 2, si legge: "Gli incarichi... di direzione delle direzioni" (come quello del Turismo) "sono conferiti e revocati dal Sindaco" d'intesa con gli assessori competenti, senz'alcuna "valutazione comparativa dei curricula" di altri aspiranti, la cui mancanza è contestata come abuso d'ufficio. Insomma, i direttori delle direzioni comunali se li sceglie il sindaco, infatti scadono quando scade lui: purché abbiano la giusta competenza, lina norma che sembra indebolire l'accusa di abuso”.
Tradotto in altro modo, il direttore de Il Fatto Quotidiano sostanzialmente afferma di non intravvedere nell’incarico assegnato al fratello di Raffaele Marra, Renato, come direttore del turismo, un reato di abuso d’ufficio da parte del sindaco di Roma, derivante dal conflitto di interessi del fratello capo del personale che avrebbe preso parte alla procedura, perchè è competenza esclusiva del sindaco incaricare “fiduciariamente” chi vuole. Il che, priverebbe di basi anche l’accusa di falso rivolta alla Raggi, che all’Anac ha appunto riferito di aver proceduto da sola, senza coinvolgimento del capo del personale.
Sul primo punto, quello delle assunzioni dei fratelli Marra, il direttore de Il Fatto Quotidiano si sofferma per evidenziare che la Raggi se li è ritrovati in comune e non poteva certo sopprimerli o privarli degli incarichi.
Ora, ci sarebbe da informare il direttore de Il Fatto Quotidiano che nessun sindaco “assume” nessuno. Nelle pubbliche amministrazioni, infatti, si viene assunti non per chiamata diretta, ma per concorso e nelle commissioni politici e sindacalisti non debbo farne assolutamente parte.
La Raggi, dunque, non poteva nè può assumere nè i fratelli Marra, nè nessun altro.
Ovviamente, stiamo parlando di dirigenti “di ruolo”, di quelli, cioè, assunti a tempo indeterminato. Perchè un margine per i sindaci e gli organi di governo di assumere dirigenti direttamente esiste: è dato, negli enti locali, dalla micidiale combinazione degli articolo 110 del d.lgs 267/2000 e 19, comma 6, del d.lgs 165/2001, che consente l’assunzione a contratto di dirigenti a tempo determinato. Norme, queste, tali da introdurre nelle amministrazioni pubbliche quello spoil system che la legge Madia avrebbe voluto decuplicare, proprio allo scopo di permettere ai sindaci e a tutti gli altri organi di governo di assumere o incaricare come dirigenti solo persone a loro immagine e somiglianza, di comprovata cieca fedeltà, in spregio ai principi di merito, trasparenza, imparzialità e svolgimento della funzione pubblica nel solo interesse della Nazione posti dalla Costituzione.
In quanto al secondo punto, il direttore de Il Fatto Quotidiano risulta non informato dal suo consulente giuridico che il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi di Roma, in quell’articolo 38, comma 2, risulterebbe del tutto illegittimo, se fosse considerato la fonte unica delle modalità di assegnazione degli incarichi dirigenziali.
Il consulente giuridico de Il Fatto Quotdiano, evidentemente ignora l’esistenza dell’articolo 88 del d.lgs 267/2000, ai sensi del quale “All'ordinamento degli uffici e del personale degli enti locali, ivi compresi i dirigenti ed i segretari comunali e provinciali, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni ed integrazioni (cioè, oggi, il d.lgs 165/2001, nda), e le altre disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni nonché quelle contenute nel presente testo unico”.
Dunque, anche negli enti locali si debbono applicare le procedure disposte dal d.lgs 165/2001 che definiscono le modalità di assegnazione degli incarichi dirigenziali ai dirigenti di ruolo, rinvenibili nell’articolo 19, commi 1 e 1-bis:
1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.
1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta”.
Pertanto, esattamente all’opposto di come ritiene il direttore de Il Fatto Quotidiano, la normativa impone anche agli enti locali di attivare una procedura pubblica, che renda conoscibili ai dirigenti gli incarichi che l’ente intende conferire; l’assegnazione degli incarichi non è per nulla nella piena discrezionalità (o nell’arbitrio) del sindaco, ma deve necessariamente discendere dalla valutazione ponderata delle competenze, come descritto nel comma 1 dell’articolo 19.
Dunque, se il sindaco di Roma ha assegnato gli incarichi dirigenziali in totale autonomia e senza attivare procedure comparative, potrebbe non aver allora commesso il reato di abuso di ufficio, ma avrebbe dato corso ad una procedura totalmente illegittima (cosa che, comunque, avviene nella quasi totalità delle amministrazioni pubbliche, nelle quali la disciplina dell’articolo 19, commi 1 e 1-bis, del d.lgs 165/2001 è una di quelle maggiormente violate in assoluto).
In ogni caso, non si deve dimenticare che il sindaco di Roma ha intenzionalmente incaricato il dott. Raffaele Marra, proprio quando ha potuto giovarsi di una delle residuali possibilità che la legge assegna ai sindaci di incaricare in via fiduciaria dirigenti o dipendenti. Infatti, il dott. Raffaele Marra, prima di essere incaricato come capo del personale, era stato individuato per via assolutamente fiduciaria nella veste di vice capo di gabinetto, in applicazione dell’articolo 90 del d.lgs 267/2000. Norma che permette ai sindaci di “assumere” chi vogliono (anche persone con la sola terza media, remunerandoli come dirigenti) o di “incaricare” chi vogliono.
E’ proprio la “fiduciarietà”, che secondo il direttore de Il Fatto Quotidiano sarebbe una panacea di tutti i mali (totalmente erronea è la sua considerazione che i dirigenti scadono con lo scadere del mandato del sindaco: questo vale solo per i dirigenti a contratto, ma gli incarichi dei dirigenti di ruolo sono slegati dal mandato sindacale), che ha generato i guai che il sindaco di Roma sta passando per il caso Marra. Infatti, i malumori del Movimento al quale il sindaco appartiene sono nati quando il sindaco ha scelto il Marra fiduciariamente nel proprio gabinetto e sono montati sino ad indurre il sindaco a revocare l’incarico di vice capo di gabinetto, per poi sceglierlo come dirigente del personale.
Una fiducia sfortunatamente riposta in una persona finita agli arresti. Per fatti non concernenti l’attività di dirigente sotto la giunta Raggi, ma, comunque, in ogni caso mal riposta.
Il che dovrebbe insegnare solo una cosa: la fiducia non può e non deve essere il criterio per l’assegnazione di nessun incarico. La Raggi era certamente in buona fede quando ha puntato sul Marra per incaricarlo come componente del gabinetto e poi come dirigente del personale (per altro, essendo un dirigente di ruolo, il Marra aveva diritto all’espletamento di un incarico). Ma, la buona fede, come dimostrano i fatti, non basta.
Sicuramente anche se il Marra fosse stato scelto applicando la procedura prevista dal richiamato articolo 19 del d.lgs 165/2001, comunque detta procedura non avrebbe scongiurato al comune il problema conseguente all’arresto che ha subito. Ma, se il sindaco avesse seguito la legge e non la norma del regolamento, contraria a legge, almeno nessuno avrebbe potuto accusarla di avere compiuto una scelta ad personam, accusandola di poca cautela nella scelta dei dirigenti.
La fiduciarietà, come si nota, fa brutti scherzi. Compreso quello di lasciar credere al dirigente scelto per fiducia di essere al di là ed al di sopra delle norme e da fargli dimenticare degli obblighi di astensione per conflitto di interessi, se chiamato a gestire pratiche che possano coinvolgere interessi propri o di propri parenti, come accaduto per l’incarico al fratello.
Il direttore de Il Fatto Quotidiano ha più volte affermato di aver apprezzato, del Governo Renzi, proprio la riforma Madia. Cambiando consulente giuridico, potrebbe capire che quella riforma consentirebbe, domani, a qualsiasi sindaco, in buona o cattiva fede, di attorniarsi fiduciariamente di qualsiasi tipo di dirigenti, da quello più efficiente e competente, a quello selezionato solo per essere un servo sciocco.

1 commento:

  1. Ottimo Luigi.Non fa una grinza.
    Purtroppo sull'argomento dirigenza pubblica tutta la politica e la stampa italiana non ne hanno azzeccato una che sia una, dai tempi di Bassanini.

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