Nel corso dei quasi 10 mesi di
vigenza del d.lgs 50/2016, chiunque abbia mosso critiche al contenuto della
norma è stato severamente rimbrottato da parte degli autori di essere gufo e
disfattista. Non sono nemmeno mancate accuse esplicite, rivolte in particolare
alle stazioni appaltanti, di voler porre in essere un vero e proprio
boicottaggio della riforma.
In questi giorni, però, il
Governo si appresta ad approvare un decreto legislativo “correttivo” (come
previsto del resto dalla legge delega) al codice, composto da ben 84 articoli,
che nella sostanza rivede in radice l’intero codice dei contratti, anche con
modifiche estreme alle fondamenta della riforma, come l’estensione dell’appalto
integrato, il ritorno al subappalto nella categoria prevalente e al concetto di
opere scorporabili, la minore enfasi sul “rating” dell’impresa.
Se si coniuga questa revisione
profondissima del d.lgs 50/2016 alle 182 correzioni formali che la norma ha ricevuto
nel corso dell’estate 2016, si ha la netta sensazione che le critiche mosse da
molti operatori ed osservatori erano tutt’altro che infondate e, anzi, utili e
necessarie.
Il fattore positivo è che molte
di quelle critiche e dei suggerimenti correttivi, sono stati, a quanto sembra,
recepiti. La cosa ovviamente non può che destare soddisfazione e sollievo, dal
momento che pare sia cambiato radicalmente l’atteggiamento degli autori del
codice, passato dalla difesa quasi piccata dell’opera compita nell’aprile 2016,
ad una disponibilità a rivedere anche alcune fondamenta ideologiche.
Il cambiamento di clima potrebbe
anche essere stato favorito dall’esito del referendum del 4 dicembre 2016, che
ha ricordato a tutti l’inesistenza dell’infallibilità delle riforme e della
linea politica “forte” e poco disponibile all’ascolto. Comunque, questo non
conta nulla. L’importante è registrare il nuovo clima ed i tantissimi
interventi correttivi, volti a migliorare parecchi aspetti controversi della
riforma degli appalti, causa vera del fallimento conclamato dell’effetto
voluto, cioè il rilancio degli investimenti e delle opere pubbliche.
C’è, però, un’avvertenza: anche
le opportune migliorie all’impianto del codice non potranno da sole sortire
l’effetto di rilancio previsto lo scorso anno. Infatti, per l’incremento degli
investimenti pubblici, occorre ovviamente un’espansione della spesa pubblica.
Ma, nell’attuale quadro economico e finanziario si è in una fase totalmente
opposta: difficile, quindi, che gli appalti possano essere rilanciati, anche
col miglior codice possibile, senza i fondi necessari alla spesa.
E’ opportuno dare uno sguardo ad
alcune delle più significative modifiche all’impianto del codice, desumibili
dalle prime bozze del testo del “correttivo”.
Programmazione. Si introduce nell’articolo 21, comma 3, il
documento di fattibilità delle alternative progettuali, finalizzato
all’inserimento nel programma triennale.
Il nuovo testo dell’articolo 23,
comma 5, specifica di che si tratta: “Il progetto di fattibilità può essere
redatto in un’unica fase di elaborazione o in due fasi successive. Nel caso di
elaborazione in due fasi successive, nella prima fase il progettista individua
ed analizza le possibili soluzioni progettuali alternative, ove esistenti,
sulla base dei principi di cui al comma 1, e redige il documento di fattibilità
delle alternative progettuali”.
La previsione mira a rendere più
consapevoli le scelte delle amministrazioni ed avvicina il progetto di
fattibilità economico finanziaria più alla fase di programmazione che di
progettazione.
Costi manodopera e sicurezza. Un intervento sul comma 16
dell’articolo 23, come noto dedicato alla determinazione del costo del lavoro,
reintroduce l’obbligo di scorporare il costo della manodopera e i costi della
sicurezza dal costo dell’importo assoggettato al ribasso d’asta.
Compensi ai progettisti. Altro utile ritorno al passato è il
ritorno alla previsione espressa del divieto di subordinare la corresponsione
dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività
tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento
dell'opera progettata.
Il d.lgs 50/2016 aveva
“dimenticato” questa precisazione, nonostante una corposissima giurisprudenza
anche della Cassazione avesse accertato questo ovvio divieto, immanente
nell’ordinamento che non consente nei rapporti economici di prevedere clausole
miranti a consentire ad una delle parti di non prestare il sinallagma
all’altra. Molte amministrazioni, di conseguenza, erano state tentate dall’idea
di tornare ad introdurre negli incarichi ai progettisti clausole di
condizionamento del loro compenso a successivi finanziamenti.
Il correttivo ha il merito di
chiarire all’interno della disciplina degli appalti l’illiceità di simili
clausole, pur essendo questa comunque immanente facendo riferimento ai principi
generali dell’ordinamento.
Inoltre nei contratti stipulati
con il soggetto affidatario dei servizi tecnici sono previste le condizioni e
le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto
previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive
modificazioni.
Pubblicazioni. Le modifiche all’articolo 29 previste dal codice non
piaceranno molto, perché caratterizzate dall’ennesimo sapore burocratico.
Il correttivo impone l’obbligo
di pubblicare tutti gli atti previsti dalla norma (in sostanza, l’intero
complesso di atti e provvedimenti delle procedure di gara e di gestione del
contratto) di riportare, prima dell’intestazione o in calce, la data di pubblicazione
sul profilo del committente. Staremo a vedere se vi saranno conseguenze
sanzionatorie nel caso negli atti manchi questa indicazione, ovviamente utile a
comprendere se siano stati rispettati gli obblighi di pubblicazione in sede di
gara.
Non si comprende, tuttavia,
perché non si stabilisca una semplificazione radicale, disponendo che gli atti
soggetti a pubblicazione siano collocati solo nell’apposita pagina della
sezione amministrazione trasparente o non si considerino assolti gli obblighi
di pubblicazione previsti dall’articolo 29, almeno per gli atti soggetti a
pubblicazioni obbligatorie, con semplici link automatici.
Si precisa che i termini cui
sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla
pubblicazione sul profilo del committente.
Super Durc. Si prevede di inserire un nuovo periodo nell’articolo
30, comma 4, del seguente tenore: “Al fine di contrastare il fenomeno del
lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva è
comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera
relativa allo specifico contratto affidato”.
Si tratta di una precisione
certamente volta alla garanzia dei diritti dei lavoratori e della serietà
dell’offerta.
Non si possono nascondere, però,
i moltissimi rischi operativi e sostanziali che nasconde. Per un verso,
occorrerà modificare il sistema informativo di richiesta del Durc (ed adattare
anche la banca dati generali che sarà attivata dall’Anac anche per superare le
disfunzioni dell’AvcPass), così da inserire i dati riguardanti l’incidenza
della manodopera, dichiarata dall’azienda, in rapporto all’offerta.
Come faranno, tuttavia, Inps,
Inail e Cassa Edile a verificare la congruità dell’incidenza della manodopera?
A monte della riforma si prevedono tabelle di algoritmi fisse ed obbligatorie,
sulla base delle quali effettuare il giudizio? Oppure, si tratterà di
valutazioni di merito del tutto discrezionali, come tali, quindi, soggette a
contestazioni e ad un rischio di contenzioso infiniti?
E’ evidente il pericolo di
determinare un carico burocratico e di contenzioso incontrollabile. La
previsione andrebbe di molto ritarata o accompagnata da una serie di
accorgimenti necessari a ridurre i rischi esemplificati prima.
Appalti a corpo e a misura. Sempre nell’articolo 30 si introduce un
nuovo comma 7-bis, mirato a reintrodurre la regolazione degli appalti a corpo,
a misura e parte a corpo e parte a misura, inopinatamente cancellati dalla
riforma del 2016.
Determinazione a contrattare semplificata. Quando la soft law diviene hard law. E’ il caso dell’articolo 32, comma 2, nel quale si
intenderebbe inserire un nuovo periodo, tratto direttamente dalle Linee Guida 4
dell’Anac: “Per gli affidamenti di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la
stazione appaltante può avviare la procedura di affidamento diretto tramite
determina a contrarre, o atto equivalente che contenga, in modo semplificato,
l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta e
il possesso dei requisiti di carattere generale”.
Oggettivamente, non si capisce
quale possa essere in concreto l’utilità della determinazione a contrattare
così limitata, specie se l’amministrazione si doti di modelli di provvedimento
completi, compilabili nel merito in maniera, quindi, agevole.
Penali per il ritardo. Tornano a trovare disciplina diretta nella
legge anche le penali, mediante un nuovo comma 14-bis dell’articolo 32, ai
sensi del quale “I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo
nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore. Le
penali sono commisurate ai giorni di ritardo e sono proporzionali rispetto
all’importo del contratto. Le penali di cui al primo periodo dovute per il
ritardato adempimento, sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3
per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque
complessivamente non superiore al 10 per cento, da determinare in relazione
all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. I capitolati e il
computo estimativo metrico fanno parte integrante del contratto”.
Anche in questo caso la modifica
è quanto mai opportuna, per evitare comportamenti completamente incoerenti e
divergenti in sede di disciplina contrattuale, tra le varie amministrazioni.
Opere di urbanizzazione. Si chiariscono meglio i presupposti delle
procedure semplificate disciplinate dall’articolo 36, comma 2, per l’affidamento
dei lavori pubblici da parte dei soggetti privati, titolari di permesso di
costruire o un altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta
l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del
contributo previsto per il rilascio del permesso, ovvero eseguono le relative
opere in regime di convenzione.
Il decreto correttivo elimina
l’obbligo di utilizzare le procedure ordinarie per le opere di urbanizzazione a
scomputo di importo inferiore alla soglia comunitaria, e prevede che “per gli
importi inferiori a quelli di cui all’articolo 35, si applicano le procedure di
cui al comma 2” dell’articolo 36.
Semplificazioni delle verifiche. Nel caso in cui le amministrazioni
aggiudichino utilizzando i sistemi previsti dall’articolo 36, comma 2, quando
sarà entrato in vigore il nuovo comma 5 del medesimo articolo, introdotto dal
correttivo, le verifiche saranno più agevoli.
Si prevede, infatti, in questi
casi che la verifica dei requisiti avviene esclusivamente sull’aggiudicatario,
mentre sarà solo una facoltà estendere le verifiche agli altri partecipanti (di
conseguenza, si eliminano il primo ed il secondo periodo del comma 6).
Tuttavia, sarà obbligatorio per
le stazioni appaltanti verificare il possesso dei requisiti economici e
finanziari e tecnico professionali, se richiesti nella lettera di invito o nel
bando di gara.
Per gli affidamenti dei
contratti di importo inferiore ai 40.000 euro (erroneamente il testo del
correttivo parla di “aggiudicazione” e sarebbe meglio modificare la norma), le
stazioni appaltanti, relativamente ai requisiti di carattere generale, dovranno
verificare esclusivamente il documento unico di regolarità contributiva (DURC)
e se l’operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione
coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità
aziendale, o se nei suoi riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione
di una di tali situazioni.
Ampiamente criticabile ed
auspicabile che prima della vigenza il correttivo venga modificato, è l’assenza
della verifica del rispetto della legge 68/1999 per gli appalti di importo
inferiore ai 40.000 euro, considerando il valore altissimo della normativa di
tutela del lavoro dei disabili.
Il nuovo comma 6-bis
dell’articolo 36 che introdurrà il correttivo, però, potrebbe far rientrare
dalla finestra anche i controlli relativi alla legge 68/1999; infatti, il testo
della bozza dispone che “Nel caso di affidamenti di importo inferiore a 40.000
euro, le stazioni appaltanti procedono a controlli a campione al fine di
verificare l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80, in capo
agli aggiudicatari. Nei mercati elettronici di cui al comma 6, la verifica a
campione di cui al periodo precedente è svolta, in fase di ammissione e di
permanenza, dal soggetto responsabile dell’ammissione al mercato elettronico”.
Controlli “a campione” dovrebbe
significare che su una parte degli affidatari occorrerà effettuare tutte le
verifiche previste dall’articolo 80 del codice e non solo le due indicate dal
nuovo testo del comma 5, nel caso di contratti di importo inferiore ai 40.000
euro.
Utile la precisazione che,
invece, laddove si utilizzino mercati elettronici la verifica a campione sia
effettuata dal soggetto che cura il mercato elettronico.
Letta al contrario, questa
precisazione induce a ritenere che le verifiche ai fini dell’affidamento vadano
effettuate sempre, anche nel caso dei mercati elettronici, limitatamente alle
due tipologie obbligatorie del nuovo testo del comma 5 dell’articolo 36 e
comunque per tutti gli appalti di importo superiore ai 40.000 euro.
Clausole sociali. L’articolo 50 del codice sarà modificato in modo
che l’apposizione delle clausole sociali divenga da facoltà, obbligo.
Appalto integrato. L’articolo 59 verrà modificato in modo che,
sostanzialmente, si reintroduca l’appalto integrato.
Commissione giudicatrice. Così verrà denominata l’attuale
“commissione di aggiudicazione”, per effetto di una serie di modifiche
abbastanza profonde all’impianto molto complesso dell’articolo 77 del codice.
Si precisa che la commissione
deve essere nominata sempre nel caso dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, anche qualora si utilizzi l’elemento prezzo o del costo, seguendo
un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita.
In secondo luogo, si semplifica
di molto il farraginoso sistema di individuazione dei componenti, mediante la
sostituzione del secondo e del terzo periodo del comma 3, col seguente: “L’ANAC
comunica alla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla richiesta della
stessa, l’elenco dei componenti da nominare nel rispetto del principio di
rotazione”.
Con modifiche molto rilevanti al quarto periodo del comma 3
dell’articolo 77, da un lato si chiariscono, dall’altro si limitano, le ipotesi
al ricorrere delle quali è possibile non attingere a commissari esterni. Il
quarto periodo del comma 3 viene riscritto come segue: “La stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo
35, per i lavori di importo inferiore a
un milione di euro o per quelli che non
presentano particolare complessità, nominare alcuni componenti interni alla stazione
appaltante, nel rispetto del principio di rotazione, escluso il Presidente”.
Dunque, per maggiore chiarezza,
le stazioni appaltanti possono nominare:
1)
solo alcuni componenti della commissione come interni;
2)
solo per:
a.
forniture e servizi di importo inferiore alle soglie
comunitarie;
b.
lavori di importo inferiore al milione di euro;
3)
ma non potranno mai nominare il presidente al proprio
interno.
E in quanto al Rup? Riprendendo
le indicazioni non proprio chiare ed esaustive delle Linee Guida 4, il
correttivo intende aggiungere al comma 4 dell’articolo 77 la seguente
previsione: “La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata
con riferimento alla singola procedura”. Ora, l’Anac probabilmente nelle linee
guida non avrebbe potuto dire di più. Ma, il legislatore ha il compito di
disporre norme chiare e generali. Questa previsione non appare oggettivamente
propria di una normativa di qualità.
Nuovo soccorso istruttorio. Si riscrive il comma 3 dell’articolo
89. Meglio proporre il confronto con una tabella:
Testo attualmente vigente
(con le modifiche previste)
|
Proposta di modifica
|
Le carenze di qualsiasi
elemento
|
Le carenze di qualsiasi
elemento della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di
soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e
ogni altra irregolarità degli elementi e del documento di gara unico europeo
di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta
tecnica ed economica, la stazione
appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni,
perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie,
indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.”
|
La modifica più evidente e
clamorosa consiste nell’eliminazione dell’istituto del soccorso istruttorio
oneroso: nessun onere finanziario incomberà più sugli operatori economici, i
quali avranno la facoltà di regolarizzare o integrare dichiarazioni e
documenti.
Sarebbe una buona volta il caso
di specificare se i 10 giorni a disposizione degli operatori economici sono un
termine perentorio oppure ordinatorio, per evitare pronunce giurisprudenziali
contraddittorie.
Come si nota, il nuovo soccorso
istruttori consentirà di integrare o regolarizzare qualsiasi elemento della
domanda e non solo più quelli formali. Si abbandona l’incerta distinzione delle
irregolarità essenziali e non essenziali, ma resta opaca la determinazione
degli elementi afferenti l’offerta economica: non costerebbe molto fissarli per
legge.
Cauzione provvisoria. Nelle procedure semplificate di importo
inferiore ai 40.000 euro si darà facoltà di non chiedere la cauzione
provvisoria.
Criterio del minor prezzo. Si prevede di riscrivere l’articolo 95,
comma 4, lettera c), che consente di aggiudicare col criterio del minor prezzo,
come segue: “per i servizi e le forniture di
importo fino a 40.000 euro, nonché per i servizi e le forniture di importo
superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all’articolo 35 solo se
caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole
contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.
Quindi il minor prezzo sarà
sempre possibile per gli appalti fino a 40.000 euro, mentre nella forcella tra
i 40.000 euro e la soglia comunitaria occorrerà che le forniture o i servizi
siano caratterizzati da elevata ripetitività.
Poiché la lettera b) del comma 4
dell’articolo 95 non verrà toccata, resterà sempre possibile il minor prezzo per
i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni
sono definite dal mercato.
Oepv ed elemento prezzo. Al comma 10 dell’articolo 95 (sede, per la
verità impropria) si aggiunge la seguente previsione: “La stazione appaltante
stabilisce il tetto massimo per punteggio economico in modo da evitare che tale
elemento sia talmente prevalente sugli altri da determinare, in concreto,
l’applicazione del criterio del minor prezzo”.
Lo scopo è evitare di aggirare
l’obbligo di utilizzare l’offerta economicamente più vantaggiosa, costruendola
in modo che gli elementi di qualità risultino irrilevanti ai fini
dell’aggiudicazione.
Esclusione automatica offerte anomale. Il testo vigente
dell’articolo 97, comma 8, del codice, nell’ultimo periodo dispone: “Comunque
la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle
offerte ammesse è inferiore a dieci”.
La previsione sembra abbastanza
chiara, eppure a molte stazioni appaltanti sfugge.
Dunque, opportunamente il
decreto correttivo prevede di modificare il comma 2 dell’articolo 97 precisando
che la possibilità di valutare in via automatica la congruità delle offerte è
esercitabile nei casi in cui siano ammesse almeno dieci offerte.
Il comma 8 verrà integrato con
la precisazione che per i lavori, l’esclusione automatica con individuazione
della soglia di anomalia ai sensi del comma 2, è utilizzata dalla stazione
appaltante per appalti di importo pari o inferiore a 1 milione di euro, se
l’appalto non presenta carattere transfrontaliero.
Subappalto. L’articolo 105, comma 2, secondo periodo, verrà
sostituito col seguente, che ripristina la vecchia modalità di individuare i
subappalti: “Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad
oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera,
quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di
importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di
importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della
manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del
contratto da affidare; per i lavori, le attività ovunque espletate sono quelle
poste in essere nel cantiere cui si riferisce l’appalto”.
La modifica più significativa
riguarda però altri due aspetti. Il primo discende dall’attuale formulazione
del terzo periodo dell’articolo 105, comma 2: “l'eventuale subappalto non può
superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di
lavori, servizi o forniture”. Una disposizione molto contestata dagli
imprenditori, sicchè il correttivo prevede un altro ritorno al passato,
modificando quel periodo col seguente: “l'eventuale subappalto non può superare
la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto dei lavori
della categoria prevalente, per i lavori. Per i servizi e le forniture, tale
quota è riferita all'importo complessivo del contratto”. Si torna, quindi, al
30% della categoria prevalente e, quindi, alla possibilità di scorporare le
altre.
Altra novità riguarda la
discussa norma sulla terna degli appaltatori: sarà necessario indicarla solo
prima della stipulazione del contratto e non più per gli appalti per i quali
non sia necessaria una particolare specializzazione, ma qualora la stazione
appaltante ritenga necessario conoscere anticipatamente i nominativi dei
subappaltatori.
Inoltre, il correttivo prevede
che l’indicazione della terna di subappaltatori non è obbligatoria nel caso di
strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da centrali di committenza
e aperti all’adesione delle stazioni appaltanti ai sensi delle vigenti disposizioni.
Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di
subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione
omogenea prevista nel bando di gara.
Termini di pagamento. L’introduzione dell’articolo 113-bis nel
codice reimmette nell’ordinamento una normativa sui tempi di pagamento: “Il
termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del
corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni a decorrere
dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori”.
Servizi sociali e di cui all’allegato IX. Inutile nascondere che
gli articoli da 140 a 144 del codice hanno fatto una confusione enorme, che ha
messo in estrema difficoltà le amministrazioni nel districarsi tra le regole da
rispettare nel caso dei servizi ivi contemplati.
Già la rubrica del Capo II
attualmente vigente è fuorviante: “Appalti nei servizi sociali”, quando le
norme ivi comprese parlano anche di altro. Il correttivo vuol modificare questa
rubrica in “Appalti di servizi sociali e di altri servizi nei settori
ordinari”.
Oggetto dell’intervento
correttivo è l’articolo 142, molto modificato allo scopo di chiarire
esattamente la specialità e semplificazione delle procedure di affidamento dei
servizi sociali e degli altri contemplati nell’allegato IX.
Intanto, si chiarisce che le
pubblicazioni previste dal comma 3 riguardano gli appalti appunto del Capo II e
non quelli di cui all’articolo 140.
Dopo di che, il correttivo
introduce dopo il comma 5 dell’articolo 142 una serie di commi posti proprio a
chiarire le procedure.
“5-bis. Le disposizioni di cui
ai commi da 5-ter a 5-octies, si applicano ai seguenti servizi, come
individuati dall’allegato IX, nei settori ordinari: servizi sanitari, servizi
sociali e servizi connessi; servizi di prestazioni sociali; altri servizi
pubblici, sociali e personali, inclusi servizi forniti da associazioni
sindacali, da organizzazioni politiche, da associazioni giovanili e altri
servizi di organizzazioni associative”.
La norma evidenzia a quali
tipologie di servizi si applicano le disposizioni procedurali che seguono.
“5-ter. L’affidamento dei
servizi di cui al comma 5-bis deve garantire la qualità, la continuità,
l’accessibilità, la disponibilità e la completezza dei servizi, tenendo conto
delle esigenze specifiche delle diverse categorie di utenti, compresi i gruppi
svantaggiati e promuovendo il coinvolgimento e la responsabilizzazione degli
utenti”.
Come si nota, questa norma
contiene specifici e particolari principi da applicare segnatamente ai
contratti del Capo in esame, che si aggiungono a quelli generali enunciati
dall’articolo 30 del codice.
“5-quater. Ai fini
dell’applicazione dell’articolo 21, le amministrazioni aggiudicatrici approvano
gli strumenti di programmazione nel rispetto di quanto previsto dalla
legislazione statale e regionale di settore”.
Questa disposizione tiene conto
della circostanza che le normative regionali prevedono già strumenti di
programmazione in particolare degli interventi socio-sanitari. A queste è
obbligatorio fare riferimento nell’ambito della programmazione dei servizi e
delle forniture, poiché ne sono attuazione.
“5-quinquies. Le finalità di cui
agli articoli 37 e 38 sono perseguite tramite le forme di aggregazione previste
dalla normativa di settore con particolare riguardo ai distretti sociosanitari
e a istituzioni analoghe”.
Anche questa è una norma di
coordinamento tra le regole del codice degli appalti e la strutturazione dei
servizi socio-sanitari, che prevedono in ciascuna regione forme di aggregazione
tra comuni che, indirettamente, vengono qualificate di per sé idonee a
funzionare come aggregazioni di enti capaci di gestire gli appalti. Sarà, però,
un problema non da poco la loro qualificazione ai sensi dell’articolo 38 del
codice. Queste aggregazioni, infatti, molto spesso non dispongono delle figure
professionali e della strutturata esperienza necessarie per la qualificazione.
“5-sexies. Si applicano le
procedure di aggiudicazione di cui agli articoli da 54 a 58 e da 60 a 65”.
“5-septies. Oltre a quanto
previsto dai commi da 1 a 5-sexies, devono essere altresì applicate per l’aggiudicazione
le disposizioni di cui agli articoli 68, 69, 75, 79, 80, 83 e 95, adottando il
criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”.
“5-octies. Gli appalti di
servizi di cui al comma 5-bis, di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo
35, comma 1, lettera d), sono affidati nel rispetto di quanto previsto
all’articolo 36, comma 2, lettere a) e b), e comma 6”.
I commi da 5-sexies a 5-octies
chiariscono, opportunamente, quali norme del codice si applicano agli appalti
in questione. Si nota un ritorno indiretto agli “appalti esclusi” di cui
all’allegato IIB del vecchio codice.
Infatti, anche per gli appalti
del Capo II sopra soglia il codice correttivo indica un elenco ristretto (anche
se più ampio dei soli 3 articoli del vecchio codice applicabili agli appalti
esclusi) di norme operanti.
Nel sopra soglia si applicano le
“procedure ordinarie”, le regole sulle specifiche tecniche, la disciplina delle
lettere di invito, le norme sulla fissazione dei termini, i requisiti di ordine
generale, i criteri di selezione ed il soccorso istruttorio, ed i criteri di
aggiudicazione, consistenti, però, necessariamente nell’offerta economicamente
più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.
Appare, allora, una dimenticanza
la citazione espressa dell’articolo 77 del codice come norma da applicare
obbligatoriamente a questa categoria di appalti.
Sotto la soglia comunitaria, che
ricordiamo essere di 750.000 euro, il comma 5-octies chiarisce (anche se era
evidente, ma la precisazione è da accogliere favorevolmente), questa categoria
di appalti può essere gestita nel rispetto delle previsioni dell’articolo 35,
comma 2, lettere a) e b), e comma 6 (sulle verifiche per l’aggiudicatario)
“5-nonies. Le disposizioni di
cui ai commi dal 5-ter al 5-octies si applicano ai servizi di cui all’articolo
144, compatibilmente con quanto previsto nel medesimo articolo.”
Le norme viste sopra potranno
applicarsi anche ai servizi di ristorazione, in quanto compatibili.
Io non sono basso. Io sono alto. Sono un po' più alto di chi è basso, ma un po' più basso di chi è altissimo. Sono lungo e non sono corto, un po' più lungo di chi è corto e un po' meno lungo di chi è lunghissimo. Quanto precede è la logica che ha chi ha introdotto la semplificazione e la trasparenza dell'art. 29, dell'art. 1 comma 32 della " 190", ecc ecc. Un adempimento ripetuto 10 volte, giusto per semplificare.
RispondiEliminaSegnalo, tra le modifiche proposte, l'articolazione su base regionale dell'albo dei commissari di gara. Di conseguenza un commissario di Palermo non andrà a Bolzano, tranne che non venga interpretata dall'ANAC solo come semplificazione burocratica di tenuta dell'albo.
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