sabato 18 marzo 2017

San Remo: reintegrato per vizi di forma uno degli assenteisti



Precisiamo subito che l’attenzione deve sempre essere rivolta alla foresta che cresce silenziosamente più che al fragore dell’albero che cade. Dunque, la notizia vera è che fin qui la gran parte dei 32 provvedimenti di licenziamento emessi dal Comune di San Remo contro i truffatori del cartellino hanno superato indenni i ricorsi al giudice del lavoro.
Poiché, però, siamo in Italia la probabilità che qualcuno si incagliasse nei giudizi, anche per mere questioni procedurali, erano elevate.

Puntualmente, dunque, si è verificato il caso dell’annullamento di un licenziamento, con connessa reintegra, di uno dei dipendenti che hanno truffato il comune, lo Stato e tutti noi, motivata dalla circostanza che l’atto di licenziamento non “recava” (piace ogni tanto il linguaggio cripto-giuridico-burocratico) le firme necessarie. Dunque, il giudice ha considerato il licenziamento come espresso per sola via verbale e non scritta e, come tale, inefficace.
Risultato? Una persona che ha fraudolentemente finto di lavorare, mentre in orario di lavoro si dedicava a tutt’altro, percependo altrettanto fraudolentemente uno stipendio che non gli spettava, tornerà al suo posto di lavoro nel comune che ha accertato la frode e che ha, comunque, espresso in modo inequivoco la volontà di recidere ogni rapporto con quel dipendente infedele.
Ora, per carità: la legge è legge. Il licenziamento, come qualsiasi altro atto della pubblica amministrazione, deve essere formale. L’articolo 2, comma 1, della legge 604/1966 è molto chiaro: “Il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, deve comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro”. Altrimenti, il licenziamento è inefficace.
Ma, sul piano della pura “forma”, quello che ha seguito il giudice del lavoro, è facile notare che la norma citata non fa alcun riferimento alla sottoscrizione della comunicazione del licenziamento.
Non è una questione di lana caprina. La norma vuole impedire il licenziamento ad nutum, espressione che tradotta letteralmente dal latino significa “ad un semplice cenno”, appunto espressa solo implicitamente e verbalmente; tale da impedire di comprendere le motivazioni e, quindi, di apprestare una possibile difesa in controversia.
Difficile immaginare che il comune di San Remo non abbia potuto produrre al giudice ampia documentazione sulla frode del dipendente, visto che le iniziative disciplinari sono partite a seguito di riprese filmate che hanno “inchiodato” gli autori delle truffe, come ben noto. Difficile che non siano stati esposti con dovizia di particolare atti e risultanze del procedimento disciplinare.
Ammettendo anche che manchi la collocazione della sottoscrizione nel lembo di carta opportuno, c’è da chiedersi: ma, non è possibile, visto che l’articolo 2, comma 1, pretende solo la forma scritta della comunicazione senza nulla affermare in merito alla sottoscrizione, ricondurre la volontà del licenziamento al datore di lavoro aliunde? Non bastano, appunto, i fatti accertati, la tenuta di un procedimento disciplinare, la carta intestata, elementi che evidenzino la provenienza certa del licenziamento dal comune datore di lavoro, per giungere comunque alla prova inconfutabile che la risoluzione del rapporto di lavoro sia in ogni caso ascrivibile al datore, pur rimanendo incerta la determinazione della specifica persona fisica che ne ha formato gli atti?
Nel caso di specie, non manca la forma scritta; manca, appunto la sottoscrizione. E’ socialmente tollerabile la reintegrazione nel lavoro di chi abbia platealmente frodato tutti noi, per un difetto di forma ampiamente rimediabile?
La domanda resta sospesa e si vedrà in appello. Questo episodio, comunque, conferma quanto sbagliata sia la strada del d.lgs 116/2016, che vuole accelerare oltre ogni ragionevole misura il procedimento di licenziamento, riducendo a soli 30 giorni il tempo per giungere alla risoluzione del rapporto di lavoro.
Il comune di San Remo ha dovuto fare le corse e veder lavorare le proprie strutture decine di ore al giorno per chiudere nei termini centinaia di procedimenti tutti insieme: termini appena sufficienti, di 120 giorni, che certamente non apparivano affatto lunghi, rispetto all’incertezza assoluta proprio della conclusione dei procedimenti giudiziari.
Portare il termine procedimentale da 120 a 30 giorni, implicherà, per altri casi di truffa delle presenze di tipo collettivo (e lo sono sempre, perché gli autori si coprono tra loro), istruttorie convulse ed affrettate, il cui esito sarà molto facilmente affetto da vizi di forma e di sostanza derivanti proprio dalla corsa a perdifiato cui induce una riforma scriteriata.
Riforma che, probabilmente, non ha tenuto conto dei problemi formali in sede di giudizio: quelli che, per una firma non apposta, consentono ad un frodatore di continuare a lavorare nella PA, a disdoro della fiducia che i cittadini dovrebbero avere il diritto di riporre non solo nelle istituzioni in astratto, ma anche nei confronti di chi ha l’onore di servire i propri concittadini da funzionario pubblico. Un onore che chi truffa sulle presenze ha tradito per sempre. Qualunque possa essere il vizio formale del licenziamento.

1 commento:

  1. Noi si lavora per la forma...facciamo un minuto di silenzio per la sostanza. Scomparsa cosi prematuramente…ci mancherà…

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