In un'intervista rilasciata a Il Messaggero del 26 maggio 2017, intitolata "Ormai sono insostenibili i costi del tempo perduto", il Professor Sabino Cassese accusa sostanzialmente il Tar Lazio di avere emesso una sentenza sbagliata e capziosa sui direttori dei musei, con l'intenzione di intralciare la riforma.
L'intervista è platealmente, per quanto legittimamente, "partigiana": non c'è un solo riferimento giuridico a sostegno delle tesi a difesa dell'operato del Governo, ma solo una serie di opinioni, che fanno ritenere al grande pubblico che il diritto, alla fine, altro non sia, appunto, se non un'opinione e, dunque, qualcosa che possa essere guidato dall'opportunità politica, prima che da regole certe.
Spiace che questo modo di presentare il diritto provenga proprio da un ex giudice della Corte costituzionale.
Il quale, per dare sostegno alle sue tesi sulla scorrettezza della sentenza del Tar Lazio, afferma: "stupisce che il Tar non abbia approfondito la questione. La disciplina europea, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, articolo 45, la giurisprudenza europea e la legge italiana consentono in generale la libera circolazione e l'accesso agli uffici pubblici, con l'esclusione degli uffici che implicano l'esercizio di poteri pubblici e la tutela di interessi nazionali. Il Tar avrebbe dovuto accertare se la direzione dei musei comporta l'esercizio di tali poteri e la tutela di tali interessi. Io non credo che queste circostanze ricorrano".
Su cosa basa, il Prof. Cassese, questa filippica contro il Tar? Non cita le norme che specificano i poteri dei direttori dei musei. Allora, lo facciamo noi.
Nell'ordine (logico, non cronologico):
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO DECRETO 23 dicembre 2014, articolo 10:
"Art. 10 Direttore
1. Il direttore del museo dotato di autonomia speciale, oltre a
quanto previsto dall'art. 4, comma 2 del presente decreto:
a) svolge i compiti di cui all'art. 35, comma 4 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171;
b) stabilisce, nel rispetto delle linee guida di cui all'art. 20,
comma 2, lettera o), del medesimo decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, l'importo dei biglietti di ingresso, sentita
la Direzione generale Musei e il Polo museale regionale, nonche' gli
orari di apertura del museo in modo da assicurarne la piu' ampia
fruizione;
c) elabora, sentito il direttore del Polo museale regionale, il
progetto di gestione del museo comprendente le attivita' e i servizi
di valorizzazione negli istituti e luoghi della cultura di
competenza, ivi inclusi i servizi da affidare in concessione, al fine
della successiva messa a gara degli stessi.
2. Il direttore del museo e' nominato con le modalita' stabilite
dall'art. 30, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 29 agosto 2014, n. 171, nonche' dal decreto ministeriale 27
novembre 2014, recante «Disciplina dei criteri e delle procedure per
il conferimento degli incarichi dirigenziali».
- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 agosto 2014, n. 171 Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
Art. 35 Musei
1. I musei sono istituzioni permanenti, senza scopo di lucro, al
servizio della societa' e del suo sviluppo. Sono aperti al pubblico e
compiono ricerche che riguardano le testimonianze materiali e
immateriali dell'umanita' e del suo ambiente; le acquisiscono, le
conservano, le comunicano e le espongono a fini di studio, educazione
e diletto.
2. I musei sono dotati di autonomia tecnico-scientifica e svolgono
funzioni di tutela e valorizzazione delle raccolte in loro consegna,
assicurandone la pubblica fruizione. I musei sono dotati di un
proprio statuto e possono sottoscrivere, anche per fini di didattica,
convenzioni con enti pubblici e istituti di studio e ricerca.
3. I musei uffici di livello dirigenziale di cui all'articolo 30,
comma 3, dipendono funzionalmente dalla Direzione generale Musei; i
musei non costituenti uffici dirigenziali sono articolazioni dei poli
museali regionali. I musei archeologici si raccordano con la
Direzione generale Archeologia, che definisce le modalita' di
collaborazione con le Soprintendenze Archeologia anche ai fini delle
attivita' di ricovero, deposito, catalogazione e restauro dei
reperti; le aree e i parchi archeologici, ferme restando le
competenze della Direzione generale Musei e dei Poli museali
regionali in materia di luoghi di cultura, sono gestiti dalle
Soprintendenze Archeologia.
4. In particolare, il direttore dei musei uffici di livello
dirigenziale di cui all'articolo 30, comma 3, oltre ai compiti
individuati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e
dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e successive modificazioni, svolge le seguenti
funzioni:
a) programma, indirizza, coordina e monitora tutte le attivita'
di gestione del museo, ivi inclusa l'organizzazione di mostre ed
esposizioni, nonche' di studio, valorizzazione, comunicazione e
promozione del patrimonio museale;
b) cura il progetto culturale del museo, facendone un luogo
vitale, inclusivo, capace di promuovere lo sviluppo della cultura;
c) fermo restando quanto previsto dall'articolo 34, comma 2,
lettera e), stabilisce l'importo dei biglietti di ingresso, sentita
la Direzione generale Musei e il Polo museale regionale e nel
rispetto delle linee guida di cui all'articolo 20, comma 2, lettera
o);
d) stabilisce gli orari di apertura del museo in modo da
assicurare la piu' ampia fruizione, nel rispetto delle linee guida di
cui all'articolo 20, comma 2, lettera o);
e) assicura elevati standard qualitativi nella gestione e nella
comunicazione, nell'innovazione didattica e tecnologica, favorendo la
partecipazione attiva degli utenti e garantendo effettive esperienze
di conoscenza;
f) assicura la piena collaborazione con la Direzione generale
Musei, il segretario regionale, il direttore del Polo museale
regionale e le Soprintendenze;
g) assicura una stretta relazione con il territorio, anche
nell'ambito delle ricerche in corso e di tutte le altre iniziative,
anche al fine di incrementare la collezione museale con nuove
acquisizioni, di organizzare mostre temporanee e di promuovere
attivita' di catalogazione, studio, restauro, comunicazione,
valorizzazione;
h) autorizza il prestito dei beni culturali delle collezioni di
propria competenza per mostre od esposizioni sul territorio nazionale
o all'estero, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del Codice, anche
nel rispetto degli accordi di cui all'articolo 20, comma 2, lettera
b), sentite le Direzioni generali competenti e, per i prestiti
all'estero, anche la Direzione generale Musei;
i) autorizza, sentito il soprintendente di settore, le attivita'
di studio e di pubblicazione dei materiali esposti e/o conservati
presso il museo;
l) dispone, previa istruttoria delle Soprintendenze di settore e
sulla base delle linee guida elaborate dal Direttore generale Musei,
l'affidamento diretto o in concessione delle attivita' e dei servizi
pubblici di valorizzazione del museo, ai sensi dell'articolo 115 del
Codice;
m) coadiuva la Direzione generale Bilancio e la Direzione
generale Musei nel favorire l'erogazione di elargizioni liberali da
parte dei privati a sostegno della cultura, anche attraverso apposite
convenzioni con gli istituti e i luoghi della cultura e gli enti
locali; a tal fine, promuove progetti di sensibilizzazione e
specifiche campagne di raccolta fondi, anche attraverso le modalita'
di finanziamento collettivo;
n) svolge attivita' di ricerca, i cui risultati rende pubblici,
anche in via telematica; propone alla Direzione generale Educazione e
ricerca iniziative di divulgazione, educazione, formazione e ricerca
legate alle collezioni di competenza; collabora altresi' alle
attivita' formative coordinate e autorizzate dalla Direttore generale
Educazione e ricerca, anche ospitando attivita' di tirocinio previste
da dette attivita' e programmi formative;
o) svolge le funzioni di stazione appaltante.
Si deve aggiungere che, trattandosi di funzioni dirigenziali, a seconda che siano di livello generale o di seconda fascia, i direttori sono chiamati inoltre a svolgere le seguenti funzioni di cui agli articoli 16 o 17 del d.lgs 165/2001:
Art. 16. Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali
1. I dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunque denominati, nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 4 esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:
a) formulano proposte ed esprimono pareri al Ministro, nelle materie di sua competenza;
a-bis) propongono le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 6, comma 4;
(lettera aggiunta dall'art. 38 del d.lgs. n. 150 del 2009)
b) curano l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali definite dal Ministro e attribuiscono ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni; definiscono gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuiscono le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;
c) adottano gli atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;
d) adottano gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercitano i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti;
d-bis) adottano i provvedimenti previsti dall'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni;
(lettera aggiunta dall'art. 8, comma 10, legge n. 122 del 2010)
e) dirigono, coordinano e controllano l'attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e propongono l'adozione, nei confronti dei dirigenti, delle misure previste dall'articolo 21;
f) promuovono e resistono alle liti ed hanno il potere di conciliare e di transigere, fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma 1, della legge 3 aprile 1979, n. 103;
g) richiedono direttamente pareri agli organi consultivi dell'amministrazione e rispondono ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di competenza;
h) svolgono le attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;
i) decidono sui ricorsi gerarchici contro gli atti e i provvedimenti amministrativi non definitivi dei dirigenti;
l) curano i rapporti con gli uffici dell'Unione europea e degli organismi internazionali nelle materie di competenza secondo le specifiche direttive dell'organo di direzione politica, sempreché tali rapporti non siano espressamente affidati ad apposito ufficio o organo;
l-bis) concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti.
(lettera aggiunta dall'art. 38 del d.lgs. n. 150 del 2009)
l-ter) forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l’individuazione delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo.
l-quater) provvedono al monitoraggio delle attività nell’ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell’ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.
(lettere aggiunte dall'art. 1, comma 24, legge n. 135 del 2012)
2. I dirigenti di uffici dirigenziali generali riferiscono al Ministro sull'attività da essi svolta correntemente e in tutti i casi in cui il Ministro lo richieda o lo ritenga opportuno.
3. L'esercizio dei compiti e dei poteri di cui al comma 1 può essere conferito anche a dirigenti preposti a strutture organizzative comuni a più amministrazioni pubbliche, ovvero alla attuazione di particolari programmi, progetti e gestioni.
4. Gli atti e i provvedimenti adottati dai dirigenti preposti al vertice dell'amministrazione e dai dirigenti di uffici dirigenziali generali di cui al presente articolo non sono suscettibili di ricorso gerarchico.
5. Gli ordinamenti delle amministrazioni pubbliche al cui vertice è preposto un segretario generale, capo dipartimento o altro dirigente comunque denominato, con funzione di coordinamento di uffici dirigenziali di livello generale, ne definiscono i compiti ed i poteri.
Art. 17. Funzioni dei dirigenti.
1. I dirigenti, nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 4, esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:
a) formulano proposte ed esprimono pareri ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;
b) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti è provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;
d) dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
d-bis) concorrono all'individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 6, comma 4;
(lettera aggiunta dall'art. 39 del d.lgs. n. 150 del 2009)
e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici, anche ai sensi di quanto previsto all'articolo 16, comma 1, lettera l-bis;
(lettera così modificata dall'art. 39 del d.lgs. n. 150 del 2009)
e-bis) effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del merito, ai fini della progressione economica e tra le aree, nonché della corresponsione di indennità e premi incentivanti.
(lettera aggiunta dall'art. 39 del d.lgs. n. 150 del 2009)
1-bis. I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere b), d) ed e) del comma 1 a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l'articolo 2103 del codice civile.
In estrema sintesi, i direttori dei musei gestiscono direttamente beni demaniali di valore inestimabile; fissano se e quando il pubblico può fruirne ed il prezzo dei biglietti; formano i progetti di valorizzazione; gestiscono le risorse per arricchire le collezioni; gestiscono gli appalti; gestiscono il personale, attivano e transigono le liti.
Secondo il Prof. Cassese tutto questo non significa esercizio di pubblici poteri. Rispettabile opinione. Che resta tale. Le norme, una volta lette, dicono esattamente l'opposto.
Con il massimo rispetto per la meritata e duratura autorevolezza del prof. Cassese, dato però che certe castronerie non sono un caso isolato, viene spontaneo chiedersi se certi eterni partigiani del governo, di qualunque colore esso sia, hanno trovato laurea e docenza nell'uovo di pasqua. O, più probabile, che l'appartenenza ad un sistema e la faziosità non gli faccia vedere le cose in maniera corretta e che sperano nella bassa conoscenza che il lettore medio dei quotidiani italiani ha delle norme di settore. Certo è che alcune affermazioni rendono più chiaro perchè la Pubblica Amministrazione, dal momento in cui alcuni "professoroni" hanno messo mano alle riforme, va sempre peggio.
RispondiEliminaDa molti anni, ormai, le opinioni personali degli autorevoli esperti di riforma della pubblica amministrazione assurgono al rango di Verità apodittica grazie al supporto fornito, con prona sollecitudine e senza alcun serio contraddittorio tecnico, da mezzi di informazione assai poco informati. Asserire che la direzione dei musei non comporta l'esercizio di pubblici poteri, prima ancora che una sciocchezza sul piano del diritto amministrativo, é offensivo nei confronti degli stessi direttori dei musei e del lavoro di quanti, ogni giorno, operano dentro la p.a. per preservare quel poco che resta di senso istituzionale e di tutela del diritto di tutti alla fruizione dei servizi pubblici costituzionalmente garantiti.
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