A chi spetta, in Italia, definire il contenuto delle leggi e la loro interpretazione? Fino a qualche anno fa chiunque avrebbe affermato con sicurezza che questi compiti spettano al Parlamento, sia mediante il processo di formazione delle leggi, sia attraverso il potere di interpretazione autentica (sempre esercitato per legge); nonchè, limitatamente alla definizione dell'interpretazione corretta attuativa delle norme, al potere giudiziario.
Poi, il Governo in qualche misura è sempre stato chiamato ad un'opera di interpretazione, mediante soprattutto circolari, il cui valore, tuttavia, non è quello di legge: si tratta di atti per lo più vincolanti per gli uffici, ma non ad efficacia erga omnes.
Da qualche tempo, tuttavia, ha preso piede un diverso sistema di formare ed interpretare il diritto, attraverso la cosiddetta soft law: si lasciano incomplete le norme, che invece di essere definite nei dettagli tecnici dal Governo, mediante regolamenti, sono attuate da Autorità indipendenti, come accade con l'Anac nei confronti della normativa sugli appalti.
Ma, è noto che l'Anac ha collaborato col Governo nel redigere materialmente i contenuti del codice dei contratti.
Ci si sarebbe dovuto chiedere se sia ammissibile che un'Autorità "indipendente" possa direttamente essere coinvolta in un processo normativo di spettanza del Governo, per effetto della delega legislativa e non perdere, così, conseguentemente, la propria caratteristica di soggetto, appunto, indipendente e terzo.
Un conto è coinvolgere con pareri tecnici le Autorità in un saggio dispiegamento del potere di formazione delle norme; altro è chiamarle direttamente a scrivere quelle norme, demandando, per altro, a soggetti che non dispongono di nessuna legittimazione elettorale un compito che non è in alcun modo riconducibile alla loro funzione.
In ogni caso, Il Sole 24 Ore del 19 giugno 2017 nell'articolo "Massimo ribasso sotto al milione, il Mit chiede all'Anac di sciogliere il pasticcio del correttivo" dà conto della circostanza che il Ministero dei lavoro pubblici, avendo preso atto della confusione creata dal "correttivo" al codice (che, come si vede, corregge poco, ma confonde molto) in merito alla possibilità di utilizzare il ribasso per lavori fino a 1.000.000 di euro, chiede all'Anac un parere sulla lettura corretta da dare alla tecnicamente sbagliata riscrittura dell'articolo 95, comma 4, lettera a), del codice, in modo che si possa confermare la possibilità di utilizzare il criterio del massimo ribasso sotto la soglia del milione di euro.
Insomma, il Governo, invece di esprimersi direttamente, oppure di attivare un processo legislativo di interpretazione autentica anche per decreto legge (cosa perfettamente fattibile, come dimostrato con la velocità mediante la quale si è interpretata la norma della riforma Franceschini sui direttori stranieri dei musei), demanda all'Anac di cucire la toppa sul buco normativo creato maldestramente dal "correttivo".
Insomma, un vero e proprio subappalto della funzione normativa ad un'Autorità sempre meno indipendente, ma in ogni caso sempre priva della legittimazione popolare che dovrebbe essere la base, in un sistema democratico, per supportare il potere di definire i contenuti dell'ordinamento giuridico.
La soluzione sembra già offerta dal Codice, senza necessità di interpretazioni: l’art.o 36, comma 7, riformulato dal decreto correttivo recita: «7. L’ANAC con proprie linee guida … stabilisce le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti … Nelle predette linee guida sono anche indicate specifiche modalità di effettuazione degli inviti quando la stazione appaltante intenda avvalersi della facoltà di esclusione delle offerte anomale ...» La domanda è: se fosse vero che il Codice vieta l’offerta di solo prezzo nelle procedure negoziate, perché nel delegare ad ANAC le Linee guida sugli affidamenti con procedura negoziata si prevede espressamente la «facoltà di esclusione automatica delle offerte anomale»? Cioè di una fattispecie connessa esclusivamente al criterio dell’offerta del solo (minor) prezzo e notoriamente incompatibile con il criterio dell’offerta secondo il rapporto qualità/prezzo?
RispondiEliminal'anac sembrerebbe aver risposto al quesito del Ministero ...
RispondiEliminahttp://www.appaltiecontratti.it/2017/06/29/piccoli-lavori-via-libera-procedure-negoziate/
Il Presidente ANAC, Raffaele Cantone, ha fornito risposta ai dubbi interpretativi che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva avanzato in merito al decreto correttivo al codice dei contratti pubblici (Dlgs 56/2017), il quale ha innalzato da uno a due milioni la soglia di applicazione del massimo ribasso, condizionando questa possibilità all’utilizzo delle “procedure ordinarie”.
il punto è ora.... che valenza ha questa risposta rispetto al testo della norma? dove si rinviene ? ha un'ufficialità? c'è un testo scritto a cui riportarsi o nelle delibere bisogna mettere .. come dice Cantone?