Agli appalti di valore inferiore alla soglia comunitaria gestiti
mediante la procedura semplificata prevista dall’articolo 36 del
codice non si applicano i vincoli alla scelta del criterio del
massimo ribasso, previsti per le procedure ordinarie.
La sentenza del Tar Lazio-Roma, Sezione III, n. 6929 decisa nella
camera di consiglio dell’8 febbraio 2016 getta una luce nuova e
particolare sulle modalità con le quali applicare l’articolo 36
del codice dei contratti, dedicato alla disciplina delle procedure di
gara sotto soglia, mediante procedura “negoziata” e in
alternativa alle procedure “ordinarie” previste dall’articolo
59 del medesimo codice: procedure aperte, procedure ristrette,
partenariato per l'innovazione, procedura competitiva con
negoziazione, dialogo competitivo e procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara quando sussistono i presupposti
previsti dall'articolo 63.
Nel caso analizzato dalla sentenza del Tar Lazio, un’impresa, tra
le altre doglianze, ha evidenziato per un appalto retto appunto
dall’articolo 36, comma 2, lettera b), del d.lgs 50/2016 la
violazione dell’articolo 95, commi 4 e 5, perché la stazione
appaltante aveva utilizzato il criterio di gara del minor prezzo (o
massimo ribasso), in assenza dei presupposti che abilitavano tale
scelta. Mancavano, secondo il ricorrente, per l’appalto di servizi
oggetto della controversa (una piattaforma per la rassegna stampa on
line) le caratteristiche imposte dalla normativa per avvalersi del
massimo ribasso: lo svolgimento di “prestazioni standardizzate”,
oppure caratterizzate da “elevata ripetitività”. Dunque, secondo
il ricorso si sarebbe dovuto scegliere il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa
Il Tar, tuttavia, ha rigettato questo motivo di ricorso, alla luce di
una lettura molto evolutiva delle disposizioni dell’articolo 36 del
d.lgs 50/2016. I giudici amministrativi hanno dato particolare
rilievo alle previsioni del comma 1 del citato articolo 36, ai sensi
del quale “l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35
avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1,
34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti
e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità
di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le
stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di
cui all'articolo 50”.
Secondo la sentenza, è fa enfatizzare la circostanza che gli
affidamenti sotto soglia mediante la procedura semplificata prevista
dall’articolo 36, comma 2, impone all’ente aggiudicatore di
“applicare soltanto i principi in materia di contrattualistica
pubblica di cui all’art. 30, comma 1, del d.lgs. 50 e non,
puntualmente e pedissequamente, disposizioni specifiche quali quelle
invocate da parte ricorrente”.
Pertanto, dal tenore della decisione del Tar Lazio, si desume che la
disciplina degli appalti contenuta nell’articolo 36 costituisce un
sistema a sé stante, nel quale non operano (a meno che non siano
espressamente richiamate dalle norme di gara) le disposizioni del
codice, ivi comprese quelle relative ai criteri di selezione del
contraente.
In sostanza, quindi, per gli appalti sotto le soglie previste
dall’articolo 36, comma 2, le stazioni appaltanti avrebbero piena
libertà di scegliere i criteri di gara (massimo ribasso oppure
offerta economicamente più vantaggiosa), senza il vincolo di
applicare obbligatoriamente le previsioni contenute nell’articolo
95 del codice, da considerare, quindi, cogenti solo nel caso di
utilizzo delle procedure “ordinarie”.
Nessun commento:
Posta un commento