mercoledì 15 novembre 2017

L'eccesso di trasparenza produce burocrazia incontrollabile. Diluvio di adempimenti sulle Onlus

Ospite graditissimo del blog è la giurista Vitalba Azzollini, nota per i suoi acuti interventi su vari media e riviste specializzate, che qui tratta delle conseguenze degli adempimenti volti alla trasparenza imposti alle Onlus dalla legge 124/2017.

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Di Vitalba Azzollini

La “trasparenza” sembra ormai assurta a genere letterario. Ma palesi incoerenze, buchi logici e snodi complicati rendono poco credibile la trama della disciplina: l’ultimo episodio normativo ne costituisce prova.

In una sede piuttosto strana, vale a dire la travagliata legge sulla concorrenza emanata nell’agosto scorso, è stata collocata una disposizione in tema di trasparenza riguardante anche soggetti pubblici (commi 125-129). Scelta singolare, considerato che il Testo Unico intitolato al “Riordino della disciplina” in tema di trasparenza (2013) aveva lo specifico fine di fungere da collettore delle norme sull’argomento sparse in leggi diverse. Ma l’ordine si addice poco al legislatore italiano, com’è noto.
La nuova disposizione riguarda associazioni di protezione ambientale, associazioni dei consumatori e degli utenti, nonché associazioni, onlus e fondazioni che intrattengono rapporti economici con pubbliche amministrazioni (o enti assimilati) o società da esse controllate o partecipate, comprese le società con titoli quotati. Tali associazioni, onlus e fondazioni, a partire dal 2018, hanno l’obbligo di pubblicare sui propri siti le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici per somme superiori a diecimila euro, ricevuti nell'anno precedente da dette amministrazioni o società; se i beneficiari hanno forma di impresa, la pubblicazione va fatta nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato. Questo è il disposto della nuova norma inserita nella legge sulla concorrenza, come detto. Nelle intenzioni del legislatore essa doveva rappresentare la seconda faccia della medaglia “trasparenza”. Infatti, i citati obblighi di pubblicazione gravanti sui beneficiari di sovvenzioni, contributi ecc. corrispondono ad analoghi obblighi di pubblicazione gravanti sugli eroganti. Il sistema congegnato sembrerebbe lineare, se non fosse che, per trovare le norme contenenti gli obblighi menzionati, occorre fare lo slalom tra una legge e l’altra. Infatti, se gli eroganti sono società o enti controllati dalle amministrazioni dello Stato, gli obblighi a loro carico sono sanciti nella stessa legge sulla concorrenza, ma con un rimando a una disposizione del T.U. sulla trasparenza (art. 26); se invece gli eroganti sono amministrazioni dello Stato, per reperire l’obbligo di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi ecc. bisogna andare tout court al T.U. sulla trasparenza. Peraltro, la nuova norma della legge sulla concorrenza integra la norma del T.U. sulla trasparenza, ma senza modificarla, restando cioè a se stante: in altri termini, le due norme sono come due pezzi dello stesso puzzle, di cui uno è però riposto nella scatola di un puzzle diverso.
L'inosservanza degli obblighi di pubblicazione da parte dei beneficiari comporta la restituzione delle somme loro erogate. Chi verificherà che essi assolvano agli adempimenti di trasparenza cui sono tenuti? Sono gli eroganti (anche se la legge sulla concorrenza non lo dice in modo espresso), ai quali le somme andranno restituite, ma solo se essi sono a propria volta adempienti agli obblighi di pubblicazione prescritti a loro carico. Dunque, le P.A. dovranno verificare che le informazioni sulla concessione di sovvenzioni, contributi ecc. da loro elargiti siano effettivamente pubblicate sui siti web dei destinatari e, se questi ultimi sono imprese, nel bilancio annuale ed eventualmente in quello consolidato dei destinatari medesimi. Non possono non nutrirsi perplessità circa l’effettiva idoneità delle amministrazioni dello Stato, per come oggi sono strutturate, di controllare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione gravanti sui beneficiari delle loro elargizioni. Ma obblighi di pubblicazione sono posti a carico anche delle P.A., società o enti pubblici eroganti, come detto: chi potrà rilevarne l’eventuale violazione? Stavolta la risposta è nel T.U. sulla trasparenza: la violazione potrà essere riscontrata d’ufficio dagli organi di controllo dell’erogante o dallo stesso destinatario della concessione (oltre che da chiunque altro vi abbia interesse). Se la previsione degli organi di controllo ha un qualche senso, quella dello stesso destinatario della concessione è un palese non-senso. Infatti, dato che la pubblicazione degli atti di concessione è una “condizione legale di efficacia” delle concessioni stesse, la denuncia della mancata pubblicazione rischia di renderle inefficaci: è credibile che chi ne è destinatario si sottoponga a tale rischio con la propria denuncia? Se ne dubita alquanto. E non basta. Il Foia italiano ha cancellato la previsione, contenuta nella precedente versione del T.U. sulla trasparenza, relativa alla responsabilità degli organi dirigenziali delle P.A. per l’omissione o l’incompletezza della pubblicazione dei benefici economici più volte menzionati. Più che un buco nella trama sulla trasparenza, quest’ultimo appare come uno strappo vero e proprio. Ancora un ultimo rilievo. L’intero T.U. sulla trasparenza non si applica alle società a controllo pubblico se hanno titoli quotati. Ma la pluricitata norma della legge sulla concorrenza, che integra il T.U. sulla trasparenza, le ricomprende espressamente tra i destinatari. Dunque, esse sono esentate dagli obblighi dell’intero T.U., salvo uno, quello in discorso. Quale ne sia il motivo non è dato saperlo.
Per chiudere il cerchio, serve tornare al punto di partenza, cioè alla collocazione della nuova norma in tema di trasparenza: collocazione non solo singolare, ma addirittura paradossale ove si consideri che, posta nella legge sulla concorrenza, essa riguarda soggetti operanti al di fuori della concorrenza, come associazioni, onlus e fondazioni. L’incongruenza è palese. Ma il genere letterario della trasparenza oscilla fra fantasy e horror, e la trama dell’ultimo episodio lo conferma: gli esiti della relativa disciplina potranno forse essere di genere diverso?
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Le opinioni espresse in questo articolo sono esclusivamente dell’autore e non coinvolgono l’istituzione per cui lavora.

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