La riforma Madia, d.lgs 75/2017,
all’articolo 11, comma 1, lettera g), modifica l’articolo 40 del d.lgs 165/201,
inserendovi il seguente nuovo comma 4-ter: “Al
fine di semplificare la gestione
amministrativa dei fondi destinati alla contrattazione integrativa e di
consentirne un utilizzo più funzionale ad obiettivi di valorizzazione degli
apporti del personale, nonché di miglioramento della produttività e della qualità
dei servizi, la contrattazione collettiva nazionale provvede al riordino, alla razionalizzazione ed alla
semplificazione delle discipline in materia di dotazione ed utilizzo dei
fondi destinati alla contrattazione integrativa”.
Si è giunti nel 2017 per capire
che il sistema di calcolo dei fondi della contrattazione decentrata è divenuto
una Babele inestricabile, a partire dalla loro istituzione che, per fermarsi al
mondo delle autonomie locali, è da far decorrere dal dpr 268/1987, articolo 8.
Dunque, sono passati 30 anni
(trenta anni) per sentire l’esigenza di semplificare un apparato normativo
scandalosamente irrazionale. Talmente tanto irrazionale che le modalità
semplicemente imperscrutabili di costituzione dei fondi, al netto di errori
dolosi o colposi, hanno creato un contenzioso infinito tra amministrazioni,
servizi ispettivi del Mef e Corte dei conti, al quale il legislatore non è
riuscito a porre rimedio, nonostante ben quattro[1]
tentativi di “sanatoria” ovviamente mal riusciti.
E’ bene segnalare che l’Aran,
l’agenzia che funge da parte pubblica nella contrattazione collettiva, ai sensi
dell’articolo 46 del d.lgs 165/2001 svolge un ruolo di assistenza alle
pubbliche amministrazioni nella contrattazione, realizzato in particolare
attraverso l’espressione di orientamenti generali di natura interpretativa, che
per altro la magistratura contabile impropriamente considera come fonti
prescrittive dell’azione delle amministrazioni. E’ altrettanto bene segnalare
che l’Aran, dalla sua istituzione ed avvio di funzionamento a regime, avvenuti
intorno al 1995, solo nel 2014
ha prodotto un foglio elettronico informatico per
orientare, appunto, le amministrazioni sulle modalità di costituzione del
fondo: 19 anni per elaborarlo. Ma, l’Aran non ha mai fornito alcuna indicazione
operativa sulle modalità di ricostruzione del fondo, lasciate totalmente al già
citato contenzioso tra servizi ispettivi del Mef e singole amministrazioni.
Da qui in poi sinterizzeremo in
modo molto stringato i percorsi indicati dalle varie regole normative e
contrattuali succedutesi nel tempo, inserendo in nota gli opportuni riferimenti
normativi, per cristallizzare visivamente le operazioni richieste
dall’ordinamento vigente per determinare il valore dei fondi della
contrattazione decentrata nel comparto regioni enti locali.
Partiamo dalla più recente delle
indicazioni contrattuali, l’articolo 31[2] del
Ccnl 22.1.2004. Con previsione oggettivamente tutt’altro che chiara, la norma
aveva stabilito di consolidare una volta e per sempre in un importo definito
“unico” e “confermato” anche per gli anni successivi, le risorse “aventi
carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell’anno 2003” , cioè quelle di cui
alle seguenti norme contrattuali: “art.
14, comma 4; art. 15, comma 1, lett. a, b, c, f, g, h, i, j, l, comma 5 per gli
effetti derivati dall’incremento delle dotazioni organiche, del CCNL
dell’1.4.1999; art. 4, commi 1 e 2, del CCNL 5.10.2001”.
Le risorse stabili possono
annualmente essere integrate da risorse variabili, secondo quanto descrive il
comma 3 del citato articolo 31,
a valere sulle seguenti norme contrattuali: articolo “15, comma 1, lett. d, e, k, m, n, comma 2,
comma 4, comma 5, per gli effetti non correlati all’aumento delle dotazioni
organiche ivi compresi quelli derivanti dall’ampliamento dei servizi e dalle
nuove attività, del CCNL dell’1.4.1999; art. 4, commi 3 e 4, del CCNL del
5.10.2001, art. 54 del CCNL del 14.9.2000 art. 32, comma 6, del presente CCNL”.
Già a qualsiasi persona non
esperta di lavoro pubblico e non addentro alle imperscrutabili regole indicate
da questa norma contrattale gira la testa solo a vedere la quantità
semplicemente paradossale di richiami normativi.
Ma, comunque, con tabelle
riassuntive e tanta, tanta pazienza, si riusciva ad ottenere quella sommatoria
finale delle varie risorse a fondamento della parte stabile del fondo, così da
creare quell’importo unico e duraturo richiesto.
Dunque, l’operazione svolta dalle
amministrazioni nel 2004 aveva chiuso col passato, determinando un nuovo inizio,
tale da poter consentire di considerare il fondo derivante dalle operazioni
prescritte dalla norma precedente la base per ogni valutazione e controllo?
Nemmeno per sogno. I servizi
ispettivi di Mef e Funzione pubblica si sono spinti oltre e, per verificare la
correttezza delle operazioni realizzate nel 2004, hanno chiesto di controllare
le basi di computo e, quindi, le modalità attuative per costituire il fondo ai
sensi dell’articolo 15 del Ccnl 1.4.1999 (il cui testo, riportato in nota[3],
risulta, come si vede, a sua volta un campione assoluto di complicazione,
opacità, ridondanza ed assoluta mancanza di chiarezza, per assenza assoluta di
un algoritmo di calcolo semplice da utilizzare).
Ma, come si nota, il calcolo per
la costituzione del fondo ai sensi dell’articolo 15 del Ccnl 1.4.1999,
fondamento del calcolo per costituire il fondo ai sensi dell’articolo 31 del
Ccnl 22.1.2004, si basa sulle indicazioni finalizzate a costituire il fondo per
l’anno 1998, nel rispetto delle previsioni dell’articolo 31, comma 2, lettere
b), c), d) ed e) del Ccnl 6.7.1995, come modificato dall’articolo 3 del Ccnl
16.7.1996.
Dunque, i servizi ispettivi
quando svolgono la loro attività, chiedono di risalire alla base di
costituzione del fondo del 1998 (siamo a 19 anni fa).
Ora, l’articolo 3[4] del
Ccnl 16.7.1996, come si nota, consente di incrementare le risorse del fondo con
diverse percentuali e diverse modalità, in presenza di specifici e distinti
presupposti, riferendosi al “monte salari” del 1993. Chi ha avuto la pazienza
di leggere in nota i contenuti dell’articolo 15, comma 1, del Ccnl 1.4.1999 si
è accorto che una parte delle fonti di finanziamento facevano riferimento al
“monte salari” del 1997.
Dunque, ci si accorge che occorre
risalire, per consolidare il fondo del 2004, ad una norma del 1999, che
richiama in parte un monte salari del 2017, ma si poggia su un’altra norma che
consente due distinti incrementi a percentuali differenziate a valere sul monte
salari del 1993. Tutto chiaro, no?
E cosa dispone la norma novellata
dall’articolo 3 del Ccnl 16.7.1999, cioè l’articolo 31[5] del
Ccnl 6.7.1995? Ancora una volta riporta un elenco lunghissimo, involuto,
intricato, pieno di rimandi, per illustrare le fonti di finanziamento che,
appunto, tornano indietro al “monte salari” del 1993 ed alla base di calcolo
del fondo avvenuta nel 1995, ovviamente risalente ad una norma ancora
precedente: l’articolo 5[6] del
dpr 333/1990 (siamo a 27 anni fa).
Poteva mancare, però, in questa
norma di 27 anni fa un riferimento ad una percentuale di incremento ad un monte
salari di anni prima? Non poteva. Infatti, si richiama la base di calcolo
disciplinata dall’articolo 8[7] del
dpr 267/1987.
E si arriva, quindi, a 30 anni
fa, per cercare di ricostruire un fondo, che alla fine in media retribuisce,
per il comparto regioni autonomie locali, una media di 5000 euro lordi annui,
dei quali, poco più di 1000 euro lordi per produttività.
In mezzo a questo, appunto,
calcoli che nulla o quasi hanno di logico matematico, ma quasi di alchemico,
anche perché riferiti ad ordini di grandezza misteriosi come il “monte salari”,
locuzione che non possiede nemmeno una definizione giuridica posta a
quantificarla in modo univoco per tutti. Persino l’Aran non riesce a chiarire
in cosa consista il “monte salari”, come dimostra quanto scrive nell’orientamento
applicativo SEG 046 del 2016: “la nozione
di “monte salari”, ampiamente diffusa nell’esperienza applicativa di tutti i
comparti di contrattazione collettiva, come base di calcolo per la definizione
delle risorse finanziarie disponibili per i rinnovi contrattuali, ricomprende
tutte le somme corrisposte nell’anno di riferimento, determinate sulla base dei
dati inviati da ciascun ente, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs n.165/2001, in
sede di rilevazione dei dati per il conto annuale, e con riferimento ai
compensi corrisposti al personale destinatario del CCNL in servizio in tale
anno; tali somme ricomprendono quelle corrisposte a titolo di trattamento
economico sia principale che accessorio, ivi comprese le incentivazioni, al netto
degli oneri accessori a carico dell’ente e con esclusione degli emolumenti non
correlati ad effettive prestazioni lavorative (assegni per il nucleo familiare,
indennità di trasferimento, indennità di mensa, somme corrisposte a titolo di
equo indennizzo, ecc.). Come evidenziato espressamente nella Dichiarazione
congiunta n.1 allegata al CCNL del personale del Comparto Regioni-Autonomie
Locali dell’11.4.2008, sono esclusi, altresì, gli emolumenti arretrati relativi
ad anni precedenti, ove corrisposti nell’anno di riferimento”.
Si aggiunga a tutto questo che, a
partire dal 2011, la già complicatissima operazione di determinazione dei fondi
per il salario accessorio ha subito l’ulteriore difficoltà, consistente
nell’obbligo di ricondurre l’ammontare del fondo al tetto del 2010, apportando
comunque tagli proporzionali al costo del personale cessato, sulla base di un
criterio di calcolo mai previsto normativamente, ma determinato per inventio dalla Ragioneria generale dello
stato e, per una sua alternativa, dalla Sezione Lombardia della Corte dei
conti, con tutta una serie di incertezze:
-
legate, appunto, alle modalità di calcolo del taglio
dei costi del personale cessato;
-
alle risorse che, eventualmente, potessero comunque
considerarsi extra rispetto al tetto del 2010: per esempio, i residui non spesi
gli anni precedenti, riutilizzabili ai sensi dell’articolo 17, comma 5, del
Ccnl 1.4.1999, ai soli fini della produttività, oppure le risorse per
compensare i diritti di rogito dei segretari, le attività di recupero dell’Ici,
i compensi agli avvocati, gli incentivazioni per le funzioni tecniche degli
appalti; è da ricordare che su questi temi non v’è mai stata concordia tra Mef,
Aran e sezioni regionali o delle Autonomie della Corte dei conti;
-
alla necessità di cumulare i vari tagli apportati negli
anni (così si sono espresse molte sezioni regionali della Corte dei conti) o di
considerare, come consolidato, l’ultimo ed autonomo taglio apportato nel 2015.
Il tutto reso ancor più complesso
dalla circostanza che nel 2015 non si è più dato corso alla riduzione dei fondi
per cessazione del personale, ma detti tagli sono stati ripresentati nel 2016,
tenendo conto però di un altro elemento di incertezza dei conteggi, cioè “il
personale assumibile”, come misura di contenimento ai tagli medesimi.
Infine, da ultimo, il d.lgs
75/2017, nelle more della semplificazione richiesta alla contrattazione
collettiva ripropone un tetto massimo alla computazione del fondo, che deve
essere pari al 2016, mentre la Sezione
Autonomie della Corte dei conti ha, però, elaborato un
orientamento relativo ai compensi per le funzioni tecniche degli appalti
secondo il quale essi debbano essere compresi nel fondo, sicchè si riducono le
disponibilità per gli incentivi al restante personale, erose appunto dal finanziamento
degli incentivi ai tecnici.
Come rilevato prima, il quadro
presentato non è certo completo ed esaustivo e non ha evidenziato i percorsi
tecnico-contabili per determinare le risorse.
Sembra, tuttavia, che sia
sufficiente a comprendere:
a) che
una semplificazione oltre ad essere necessaria è urgente;
b) che
detta semplificazione non può continuare ad ammettere che le ricostruzioni dei
fondi vadano indietro di decenni, quando risulta impossibile più disporre di
memoria storica, documentazione affidabile, dati certi di valutazione.
Sembra ormai doveroso che sia
data una definizione chiara e certa della base di calcolo per determinare il
fondo. Se si intende ancora fare riferimento al “monte salari”, allora che se
ne dia una definizione chiara ed incontestabile.
Oppure, si provveda a dettare un
algoritmo di calcolo estremamente semplice da rilevare e controllare, anche da
parte dei revisori dei conti: ad esempio, che il fondo sia costituito dalle
posizioni iniziali e di sviluppo del personale, più l’indennità di comparto,
più le indennità connesse a determinati profili, più una certa percentuale da
riferire alla spesa corrente, in modo tale che un’altra data percentuale sia
posta a finanziare lo straordinario, chiarendo una volta e per sempre che
qualsiasi fonte esterna di finanziamento dei risultati (dai diritti di rogito
ai compensi degli avvocati, fino agli incentivi per le funzioni tecniche degli
appalti) non costituisca mai “tetto” al fondo.
Indispensabile è che Funzione
pubblica, Aran e Mef, qualunque sia il sistema di computo del fondo, lo
accompagnino con un applicativo informatico, che fornisca agli operatori
certezza assoluta sulla correttezza dei criteri di computo, in modo che i
controlli si limitino quanto più ad un’attività di riscontro oggettiva e non di
interpretazione di mille flussi di informazioni e mille criteri di incremento o
decremento privi di un algoritmo certo.
In assenza di ciò, e
oggettivamente non appare difficilissimo determinare un criterio
matematicamente verificabile per computare i fondi, nessuna semplificazione
sarà realmente tale, come non lo è stata, infatti, quella prevista
ottimisticamente dall’articolo 31 del Ccnl 22.1.2004.
1.
articolo 4, commi da 1 a 3 del d.l. 16/2014,
convertito in legge 68/2014;
2.
articolo 1,comma 226, della legge 208/2015;
3.
articolo 1, comma 15 quater, legge del d.l. 244/2016,
convertito in legge 19/2017;
4.
articoli 11, comma 3, lettera f) e 22 comma 7) del d.lgs
75/2017, che introducono il comma 3-quinquies dell’articolo 40 del d.gs
165/2001.
[2] Se ne riporta il seguente
stralcio:
Articolo 31
2. Le risorse aventi carattere di certezza, stabilità
e continuità determinate nell’anno 2003 secondo la previgente disciplina
contrattuale, e con le integrazioni previste dall’art. 32, commi 1 e 2, vengono
definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse
caratteristiche, anche per gli anni successivi. Le risorse del presente comma
sono rappresentate da quelle derivanti dalla applicazione delle seguenti
disposizioni: art. 14, comma 4; art. 15, comma 1, lett. a, b, c, f, g, h, i, j,
l, comma 5 per gli effetti derivati dall’incremento delle dotazioni organiche,
del CCNL dell’1.4.1999; art. 4, commi 1 e 2, del CCNL 5.10.2001. L’importo è
suscettibile di incremento ad opera di specifiche disposizioni dei contratti
collettivi nazionali di lavoro nonché per effetto di ulteriori applicazioni
della disciplina dell’art. 15, comma 5, del CCNL dell’1.4.1999, limitatamente
agli effetti derivanti dall’incremento delle dotazioni organiche.
3. Le risorse di cui al comma 2 sono integrate
annualmente con importi aventi caratteristiche di eventualità e di variabilità,
derivanti dalla applicazione delle seguenti discipline contrattuali vigenti e
nel rispetto dei criteri e delle condizioni ivi prescritte: art. 15, comma 1, lett.
d, e, k, m, n, comma 2, comma 4, comma 5, per gli effetti non correlati
all’aumento delle dotazioni organiche ivi compresi quelli derivanti
dall’ampliamento dei servizi e dalle nuove attività, del CCNL dell’1.4.1999;
art. 4, commi 3 e 4, del CCNL del 5.10.2001, art. 54 del CCNL del 14.9.2000
art. 32, comma 6, del presente CCNL.
4. Le risorse decentrate di cui al comma 3
ricomprendono anche le somme destinate alla incentivazione del personale delle
case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi
decreti ministeriali attuativi.
5. Resta confermata la disciplina dell’art. 17, comma
5, del CCNL dell’1.4.1999 sulla conservazione e riutilizzazione delle somme non
spese nell’esercizio di riferimento.
[3] Art. 15
a) gli importi dei fondi di cui all’art. 31, comma 2,
lettere b), c), d) ed e) del CCNL 6.7.1995, e successive modificazioni ed
integrazioni, previsti per l’anno 1998 e costituiti in base alla predetta
disciplina contrattuale, comprensivi anche delle eventuali economie previste
dall’art. 1, comma 57 e seguenti della l. 662/96, nonché la quota parte delle
risorse di cui alla lettera a) dello stesso art. 31, comma 2, già destinate al
personale delle ex qualifiche VII ed VIII che risulti incaricato delle funzioni
dell’area delle posizioni organizzative calcolata in proporzione al numero dei
dipendenti interessati;
b) le eventuali risorse aggiuntive destinate nell’anno
1998 al trattamento economico accessorio ai sensi dell’art. 32 del CCNL del
6.7.1995 e dell’art. 3 del CCNL del 16.7.1996, nel rispetto delle effettive
disponibilità di bilancio dei singoli enti;
c) gli eventuali risparmi di gestione destinati al
trattamento accessorio nell’anno 1998 secondo la disciplina dell’art. 32 del
CCNL del 6.7.1995 e dell’art. 3 del CCNL. del 16.7.1996, qualora dal consuntivo
dell’anno precedente a quello di utilizzazione non risulti un incremento delle
spese del personale dipendente, salvo quello derivante dalla applicazione del
CCNL;
d) le somme derivanti dalla attuazione dell’art. 43
della legge 449/1997;
e) le economie conseguenti alla trasformazione del
rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei limiti
dell’art. 1, comma 57 e seguenti della legge n. 662/1996 e successive
integrazioni e modificazioni;
f) i risparmi derivanti dalla applicazione della
disciplina dell’art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 29/1993;
g) l’insieme delle risorse già destinate, per l’anno
1998, al pagamento del livello economico differenziato al personale in
servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previste dal CCNL del
16.7.1996;
h) dalle risorse destinate alla corresponsione della
indennità di L. 1.500.000 di cui all’art. 37, comma 4, del CCNL del 6.7.1995;
i) da una quota degli eventuali minori oneri derivanti
dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica
dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte
salari annuo della stessa dirigenza, da destinare al finanziamento del fondo di
cui all’art. 17, comma 2, lett. c); la disciplina della presente lettera è
applicabile alle Regioni; sono fatti salvi gli accordi di miglior favore;
j) un importo dello 0,52 % del monte salari dell’anno
1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, corrispondente all’incremento,
in misura pari ai tassi programmati d’inflazione, del trattamento economico
accessorio con decorrenza dal 31.12.1999 ed a valere per l’anno successivo;
k) le risorse che specifiche disposizioni di legge
finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da
utilizzarsi secondo la disciplina dell’art. 17
l) le somme connesse al trattamento economico
accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito
dell’attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni.
m) gli eventuali risparmi derivanti dalla applicazione
della disciplina dello straordinario di cui all’art.14.
n) per le Camere di commercio, in condizioni di
equilibrio finanziario, un importo non superiore a quello stabilito al
31.12.1997, ai sensi dell’art.31, comma 5, del CCNL del 6.7.1995.
[omessi i commi da 2 a 5].
articolo 3 ccnl 16.7.1995
1. Per l'anno 1997, le amministrazioni che abbiano già
applicato l' art. 32 del CCNL del 6 luglio 1995, in quanto in
possesso dei requisiti previsti dal comma 2 dello stesso articolo, possono
incrementare, con oneri a proprio carico, la già prevista percentuale dello
0,5% del monte salari riferita al 1993, nel limite massimo di una somma pari ad
un ulteriore 0,65% del monte salari annuo calcolato con riferimento all'anno
1995.
2. Per l'anno 1997, la somma di cui al comma 1 può
essere incrementata di un'ulteriore somma pari allo 0,6% del monte salari annuo
calcolato con riferimento al 1995 qualora siano accertate economie di gestione
almeno quantitativamente corrispondenti secondo i criteri indicati nel predetto
art. 32 e nel successivo comma 3. La percentuale complessiva di incremento del
fondo per il finanziamento del trattamento accessorio correlata alle economie
di gestione è, quindi, rideterminata nello 0,8%, che comprende ed assorbe
quella dello 0,2% prevista nel citato art. 32 .
3. Le economie di gestione, ai fini del comma 2, sono
determinate a consuntivo sulla base della differenza tra la spesa per il
personale dell'anno 1996 e quella dell'anno 1995, calcolate secondo i criteri
di cui all' art. 3, comma 19, della legge n. 537/1993 e tenendo conto anche di
quanto stabilito al comma 6 del medesimo articolo .
4. Le amministrazioni che non abbiano ancora applicato
l' art. 32 del CCNL del 6 luglio 1995 , possono darvi applicazione anche nel
corso del biennio 1996-1997 con le modalità e alle condizioni ivi previste, in
particolare circa il riferimento al monte salari 1993, e con le integrazioni
stabilite nel presente articolo per quanto attiene al biennio economico in
atto.
[4] articolo 3 ccnl 16.7.1995
1. Per l'anno 1997, le amministrazioni che abbiano già
applicato l' art. 32 del CCNL del 6 luglio 1995, in quanto in
possesso dei requisiti previsti dal comma 2 dello stesso articolo, possono
incrementare, con oneri a proprio carico, la già prevista percentuale dello
0,5% del monte salari riferita al 1993, nel limite massimo di una somma pari ad
un ulteriore 0,65% del monte salari annuo calcolato con riferimento all'anno
1995.
2. Per l'anno 1997, la somma di cui al comma 1 può
essere incrementata di un'ulteriore somma pari allo 0,6% del monte salari annuo
calcolato con riferimento al 1995 qualora siano accertate economie di gestione
almeno quantitativamente corrispondenti secondo i criteri indicati nel predetto
art. 32 e nel successivo comma 3. La percentuale complessiva di incremento del
fondo per il finanziamento del trattamento accessorio correlata alle economie
di gestione è, quindi, rideterminata nello 0,8%, che comprende ed assorbe
quella dello 0,2% prevista nel citato art. 32 .
3. Le economie di gestione, ai fini del comma 2, sono
determinate a consuntivo sulla base della differenza tra la spesa per il
personale dell'anno 1996 e quella dell'anno 1995, calcolate secondo i criteri
di cui all' art. 3, comma 19, della legge n. 537/1993 e tenendo conto anche di
quanto stabilito al comma 6 del medesimo articolo .
4. Le amministrazioni che non abbiano ancora applicato
l' art. 32 del CCNL del 6 luglio 1995 , possono darvi applicazione anche nel
corso del biennio 1996-1997 con le modalità e alle condizioni ivi previste, in
particolare circa il riferimento al monte salari 1993, e con le integrazioni
stabilite nel presente articolo per quanto attiene al biennio economico in
atto.
[5] Art. 31 - Disciplina per
il finanziamento del trattamento accessorio
1. Al finanziamento della parte variabile della
retribuzione si provvede mediante l'utilizzo del fondo calcolato con
riferimento all'anno 1993 dalle amministrazioni in applicazione dell' art. 5
del DPR 3 agosto 1990, n. 333. Tale fondo, a decorrere dal 31.12.95 e a valere
sulla competenza 1996, senza alcun pregiudizio sugli aumenti retributivi del
biennio successivo, è rivalutato del 6% ed è ulteriormente incrementato:
a) per le Regioni, di un ammontare corrispondente allo
0.2% del monte salari riferito all'anno 1993, esclusa la quota relativa ai
dirigenti e al netto dei contributi a carico dell'amministrazione, e di un
ulteriore ammontare corrispondente all'1.5% del monte salari riferito al 1993
relativo al solo personale inquadrato nelle qualifiche settima e ottava;
b) per le altre amministrazioni del comparto di un
ammontare corrispondente allo 0.4 del monte salari annuo riferito al 1993,
esclusa la quota relativa ai dirigenti e al netto dei contributi a carico
dell'amministrazione.
Il fondo di cui sopra è ulteriormente incrementato
delle risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla
incentivazione della produttività del personale.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al
finanziamento dei seguenti fondi:
a) Fondo per il compenso del lavoro straordinario:
- Il fondo è costituito nel suo ammontare dalla somma
calcolata con riferimento all'anno 1993 ai sensi dell' art. 6, comma 2, lettera
b) del DPR n. 333 del 1990, ridotta dall'1 gennaio 1995, per effetto del
contenimento del lavoro straordinario, di una percentuale pari al 15 per cento.
- Tale fondo è finalizzato a compensare le prestazioni
di lavoro straordinario che si rendessero necessarie per fronteggiare
particolari situazioni di lavoro.
- Resta ferma la disciplina vigente per la
quantificazione delle tariffe orarie del lavoro straordinario secondo l' art.
16 del D.P.R. 268/1987.
b) Fondo per la remunerazione di particolari
condizioni di disagio, pericolo o danno:
- Il fondo è costituito nel suo ammontare dalla somma
calcolata con riferimento all'anno 1993 per il pagamento delle indennità di cui
all'art. 6, comma 2, lettere c) e d) del DPR n. 333 del 1990.
- Il fondo è finalizzato alla remunerazione di compiti
che comportano oneri, rischi, o disagi particolarmente rilevanti, nonchè alla
reperibilità collegata alla particolare natura dei servizi che richiedono
interventi di urgenza. E' pertanto destinato alla corresponsione delle
indennità di turno, reperibilità, rischio, maneggio valori, orario ordinario
notturno, festino e festivo notturno. Dette indennità restano disciplinate:
dagli artt. 11, 13 e 34 del D.P.R. 268/1987, dall' art. 28 del D.P.R. 347/1983,
dall' art. 49 del D.P.R. 333/1990 e dalle disposizioni in vigore per le Camere
di Commercio.
c) Fondo per compensare particolari posizioni di
lavoro e responsabilità:
- Il fondo è costituito nel suo ammontare da una somma
pari allo 0.2% del monte salari calcolato con riferimento al 1993, esclusa la
quota relativa ai dirigenti, oppure, per le Regioni, dall'1.5% del monte salari
calcolato con riferimento al 1993 e relativo al solo personale inquadrato nelle
qualifiche settima e ottava.
- Tale fondo, costituito per l'anno 1996, è
finalizzato a remunerare particolari posizioni di responsabilità e di lavoro ed
a corrispondere le indennità di cui agli artt. 35 e 36
d) Fondo per la qualità della prestazione individuale:
- Il fondo è costituito da una somma pari ai risparmi
derivanti dal contenimento del lavoro straordinario fino ad un massimo dello
0.5% del monte salari annuo calcolato con riferimento al 1993, esclusa la quota
relativa ai dirigenti; fermo restando tale limite massimo, per l'anno 1996, il
fondo predetto è integrato da una somma pari allo 0.2 per cento dello stesso
monte salari.
- Tale fondo è finalizzato alla valorizzazione delle
capacità dei dipendenti e del loro contributo alla efficienza delle
amministrazioni, mediante la corresponsione dei premi di qualità della
prestazione individuale di cui all' art. 34.
e) Fondo per la produttività collettiva e per il
miglioramento dei servizi:
- Il Fondo è costituito nel suo ammontare da quanto
residua dalla somma complessiva di cui al comma 1 detratta la somma utilizzata
per la costituzione dei fondi di cui alle lettere a), b), c), d) del presente
comma.
- Tale fondo è finalizzato alla erogazione di compensi
legati alla produttività collettiva e al miglioramento dei servizi nei termini
e con le modalità stabiliti dall' art. 33.
4. Nei Comuni con popolazione non superiore a
diecimila abitanti e nelle altre amministrazioni con un numero di dipendenti
non superiore a 50, le somme destinate, secondo la disciplina del presente
articolo, ai fondi di cui al comma 2 lettere b), c), d) ed e), possono essere
complessivamente utilizzate in modo unitario per le finalità e secondo la
disciplina dell' art. 33.
5. Per le Camere di Commercio continuano ad applicarsi
le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 3 del D.P.R. n. 268 del 1987
nonchè dell' art. 49, comma 4, del D.P.R. 3 agosto 1990, n. 333 in materia di progetti
finalizzati, il cui finanziamento non confluisce nel fondo di cui alla lett. e)
del precedente comma 2.
[6] Articolo 5 dpr 333/1990
1. Il fondo di incentivazione di cui all'art. 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268 , resta
disciplinato dalla suddetta disposizione fino al 30 giugno 1990.
2. Per le finalità di cui all'art. 6, a decorrere dal 1° luglio
1990 è costituito, presso ciascun ente, un fondo annuo denominato «Fondo per il
miglioramento dell'efficienza dei servizi», che è alimentato:
a) da una somma non superiore al corrispettivo del
numero delle ore di lavoro straordinario effettuate nell'anno precedente e
comunque non superiore al corrispettivo di n. 70 ore annue di lavoro straordinario
per ciascun dipendente di ruolo o a tempo indeterminato, esclusi quelli con
qualifiche dirigenziali;
b) da una somma pari al corrispettivo di n. 25 ore
annue di lavoro straordinario per ciascun dipendente di ruolo o a tempo
indeterminato, esclusi quelli con qualifiche dirigenziali;
c) dalla quota del monte salari annuo relativo a
ciascun ente di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 13
maggio 1987, n. 268, incrementato di una quota pari allo 0,65% dello stesso
monte salari, esclusa quella relativa al personale con qualifiche dirigenziali;
d) dell'importo destinato nell'anno 1989 alla
corresponsione dell'indennità di turno, reperibilità, rischio, orario notturno,
festivo e festivo notturno; lo stesso importo è rivalutato annualmente nella
misura corrispondente al tasso di inflazione;
e) da eventuali somme derivanti dall'utilizzo di fondi
previsti da finanziamenti comunitari e nazionali per una quota parte relativa
agli oneri per spese generali su progetti affidati per la realizzazione agli
enti stessi.
3. Il fondo di cui al comma 2 è integrato, in presenza
di effetti finanziari positivi conseguenti all'intensificazione dell'attività
svolta dagli enti, da una quota del 50% delle economie di gestione individuate
con criteri oggettivi, nonché da quelle previste dal combinato disposto
dell'art. 23, comma 8, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dell'art. 8,
comma 9, della legge 22 dicembre 1986, n. 910. Sono escluse dal computo delle
economie le variazioni che si producono nella quantità di personale e le spese
per manutenzione, acquisto e rinnovo di attrezzature anche informatiche
[7] Articolo 8 dpr 268 /1987
Per il conseguimento degli obiettivi di miglioramento
dell'efficacia e dell'efficienza delle amministrazioni, ciascun ente istituisce,
a partire dal bilancio 1987, un apposito capitolo di spesa (fondo di
produttività) alimentato:
dai fondi straordinari previsti dall'art. 14 del
decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13 (0,80% del
monte salari);
da una quota pari al valore di 18 ore procapite dello
straordinario da dedurre dal tetto previsto nel successivo art. 16, terzo
comma;
dal 50% delle economie di gestione individuate con
criteri oggettivi, nonché da quelle previste dal combinato disposto del comma 8
dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 , e dell'art. 8, comma nono,
della legge 22 dicembre 1986, n. 910 . Sono escluse dal computo delle economie
le variazioni che si producono nella quantità di personale; tali variazioni
saranno valutate nella redazione del piano annuale di occupazione.
2. Con l'utilizzazione del fondo di cui al precedente
comma, obiettivo primario degli enti è quello di incentivare la programmazione
del lavoro delle singole strutture e di tendere al coinvolgimento dei
lavoratori nel processo di riorganizzazione del lavoro intervenendo
contestualmente sulle strutture organizzative, sulle procedure, sui vincoli
all'azione amministrativa finalizzando l'attività amministrativa anche alla
verifica dei risultati ed al controllo di gestione.
3. Gli enti di media e grande dimensione si doteranno
di appositi uffici di organizzazione e metodi e nuclei di valutazione ai sensi
del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13
(amministrazione-sindacati) che, servendosi eventualmente di centri
specializzati anche esterni all'amministrazione, definiranno l'impostazione
complessiva di progetti di produttività e ne verificheranno periodicamente
l'attuazione ed i risultati; con tali strumenti si provvederà altresì allo
studio di particolari sperimentazioni, con particolare riferimento:
all'individuazione di indicatori di produttività,
anche differenziati, in relazione alle tipologie di attività realizzate;
all'individuazione di aree particolarmente
significative come microrealizzazione di processi di riorganizzazione - alla
progettazione per obiettivi selezionati in relazione di priorità individuate
dagli organi degli enti.
In sede di prima applicazione i progetti ed i
programmi dovranno essere richiesti entro trenta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.
5. Ferma restando l'approvazione da parte dell'ente
dei programmi e dei progetti di produttività predisposti dalle strutture
interne, la verifica a regime della produttività viene effettuata con le
procedure di cui sopra sulle stesse singole unità organizzative ed i relativi
compensi incentivanti sono corrisposti ad obiettivo programmato raggiunto,
tenendo conto della capacità programmatica progettuale degli uffici e di
parametri oggettivi quali il tempo ed il livello di professionalità, ma anche
delle capacità di iniziativa e dell'impegno partecipativo alla realizzazione
dei progetti o attività; la valutazione di questi ultimi elementi compete al
dirigente o al dirigenti responsabili di progetti e/o dell'unità organizzativa,
sulla base di criteri precedentemente individuati.
6. Tutta la materia della produttività afferente a
piani, progetti-obiettivo, attività, la loro verifica attuativa, i criteri, le
forme e i modi per l'erogazione delle risorse ai dipendenti sono oggetto di
contrattazione decentrata.
7. Dopo tre mesi dall'entrata in vigore del presente
decreto, e in seguito periodicamente gli enti compiranno con le organizzazioni
sindacali di comparto e con le confederazioni maggiormente rappresentative,
unitamente a rappresentati delle associazioni degli utenti individuate d'intesa
con la parte pubblica, bilancio dell'attività di programmazione svolta, dei
risultati ottenuti, degli eventuali ostacoli incontrati, allo scopo di
rimuoverli e di dare piena attuazione allo spirito e alla lettera delle intese
intercompartimentali e di comparto tendenti ad accrescere la produttività,
l'efficienza e l'efficacia dell'adozione amministrativa.
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