(aggiornato al d.l. 50/2017, convertito in
legge 96/2017, al d.lgs 75/2017 e alla legge 205/2017)
anno
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Tipo di ente
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% turn over
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Condizioni
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Qualifiche
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2018
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Enti fino a
1.000 abitanti
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100% cessazioni
anno precedente cumulabili dal 2007
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No
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Non dirigenziali
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2018
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Unioni di comuni
ed enti istituti a seguito di fusione nel 2011
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Regime più
favorevole tra:
100% cessazioni anno precedente cumulabili da 2007 o 2011 100% costo delle cessazioni anno precedente |
No
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Non dirigenziali
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2018
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Da
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25% costo delle
cessazioni anno precedente
|
Se la spesa per il personale non è inferiore al 24% della media delle entrate correnti
registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio (articolo 1, comma 228, legge 208/2015, come modificato dall’articolo
22, comma 2, del d.l. 50/2016, convertito in legge 96/2017, modificato
dall’articolo 1, comma 863, della legge 205/2017)
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Non dirigenziali
|
Da
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100% costo delle
cessazioni anno precedente
|
Se la spesa per il personale è inferiore al 24% della media delle entrate correnti registrate
nei conti consuntivi dell'ultimo triennio (articolo
1, comma 228, legge 208/2015, come modificato dall’articolo 22, comma 2, del
d.l. 50/2016, convertito in legge 96/2017, modificato dall’articolo 1, comma
863, della legge 205/2017)
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Non dirigenziali
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2018
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Oltre 1.000
(esclusi gli enti tra 1.000 e 5.000 di cui sopra)
|
25% costo delle
cessazioni anno precedente
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Se il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente
sia uguale o superiore al rapporto
medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito
triennalmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo
263, comma 2, del d.lgs 267/2000(articolo
1, comma 228, legge 208/2015)
|
Non dirigenziali
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Oltre 1.000
(esclusi gli enti tra 1.000 e 5.000 di cui sopra)
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75% costo delle
cessazioni anno precedente
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Se il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno
precedente sia inferiore al
rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito
triennalmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo
263, comma 2, del d.lgs 267/2000 (articolo
1, comma 228, legge 208/2015)
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Non dirigenziali
|
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Oltre 1.000
(esclusi gli enti tra 1.000 e 5.000 di cui sopra)
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90%
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Se:
1) rispettano il pareggio di bilancio, lasciando spazi finanziari
inutilizzati inferiori all’1% delle entrate (cd overshooting)
2) il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio
dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennalmente
con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2,
del d.lgs 267/2000 (art. 1, comma 479,
lettera d), legge 232/2016, come modificato dall’articolo 22, comma 3, del
d.l. 50/2017, convertito in legge 96/2017,
modificato dall’articolo 1, comma 863, della legge 205/2017)
|
Non dirigenziali
|
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2018
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Enti fino a 1.000
abitanti
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100% costo
cessazioni anno precedente
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L’entrata in vigore del decreto legislativo
attuativo della riforma Madia dovrebbe sbloccare le ha abolito l’articolo 1,
comma 219 della legge 208/2015. Resta
da capire se resterà davvero l’80%, in applicazione dell’articolo 3, comma 5,
del d.l. 90/2014
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Dirigenziali
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2018
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Unioni di comuni
ed enti istituti a seguito di fusione nel 2011
|
100% costo
cessazioni anno precedente
|
L’entrata in vigore del decreto legislativo
attuativo della riforma Madia dovrebbe sbloccare le ha abolito l’articolo 1,
comma 219 della legge 208/2015. Resta
da capire se resterà davvero l’80%, in applicazione dell’articolo 3, comma 5,
del d.l. 90/2014
|
Dirigenziali
|
2018
|
Da
|
100% costo
cessazioni anno precedente
|
L’entrata in vigore del decreto legislativo
attuativo della riforma Madia ha abolito l’articolo 1, comma 219 della legge
208/2015. Resta da capire se resterà
davvero l’80%, in applicazione dell’articolo 3, comma 5, del d.l. 90/2014
|
Dirigenziali
|
2018
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Oltre 5.000
|
100% costo
cessazioni anno precedente, se si intende che l’articolo 1, comma 219, della
legge 208/2015 sia già disapplicato
|
L’entrata in vigore del decreto legislativo
attuativo della riforma Madia ha abolito l’articolo 1, comma 219, della legge
208/2015. Resta da capire se resterà davvero il 100%, in applicazione
dell’articolo 3, comma 5, del d.l. 90/2014
|
Dirigenziali
|
Anno 2019
Manca una disciplina specifica, derivante dalle leggi
di bilancio o loro variazioni. Si deve, quindi, ritenere operante, salvo
successive eventuali modifiche, l’articolo 3, comma 5, del d.l. 90/2014, ai
sensi del quale “a decorrere dal 2018”
(in realtà la disciplina del 2018 è regolata come sopra) e, quindi, a regime
dal 2019, le assunzioni a tempo indeterminato sono contenute in un contingente
di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento
di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, tanto
per il personale privo di qualifica dirigenziale, quanto per il personale con
qualifica dirigenziale. Ovviamente, le condizioni sono il rispetto delle regole
di finanza pubblica e del tetto di spesa del personale.
Assunzioni nella polizia locale (d.l. 14/2017,
convertito in legge 48/2017)
Anno
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Tipo di ente
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Capacità assunzionali aggiuntive
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Condizioni
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2018
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Tutti
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100% costo
cessazioni del personale di polizia locale del 2016
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Rispetto del
pareggio di bilancio e del tetto di spesa del personale
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Cumulo resti assunzionali triennio precedente al 2016
(2013-2015)
- Tetto assunzioni del 2013:
40% del costo del personale cessato l’anno precedente (con riduzione al 50% dell'onere per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale);
40% del costo del personale cessato l’anno precedente (con riduzione al 50% dell'onere per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale);
- Tetto assunzioni del 2014:
60% del costo del personale cessato l’anno precedente; la percentuale sale all’80% per gli enti con un rapporto spesa del personale/spesa corrente inferiore al 25% (articolo 3, comma 5-quater, d.l. 90/2014, convertito in legge 114/2014);
60% del costo del personale cessato l’anno precedente; la percentuale sale all’80% per gli enti con un rapporto spesa del personale/spesa corrente inferiore al 25% (articolo 3, comma 5-quater, d.l. 90/2014, convertito in legge 114/2014);
- Tetto assunzioni del 2015:
60% del costo del personale cessato l’anno precedente; la percentuale sale al 100% per gli enti con un rapporto spesa del personale/spesa corrente inferiore al 25% (articolo 3, comma 5-quater, d.l. 90/2014, convertito in legge 114/2014).
60% del costo del personale cessato l’anno precedente; la percentuale sale al 100% per gli enti con un rapporto spesa del personale/spesa corrente inferiore al 25% (articolo 3, comma 5-quater, d.l. 90/2014, convertito in legge 114/2014).
Personale a tempo determinato e flessibile
(personale a tempo determinato o con convenzioni
ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, contratti di
formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro,
lavoro occasionale ex art. 54 d.l. 50/2017, convertito in legge 96/2017[1])
1) tetto di spesa
massimo=
a. nel limite del
50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per
le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di
formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di
lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d)
del decreto legislativo 10 settembre 2003 , n. 276, e successive modificazioni ed
integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per
le rispettive finalità nell'anno 2009.
i.
detti limiti non si applicano, anche con riferimento
ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di
lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti
specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di
cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola
quota finanziata da altri soggetti.
ii.
a decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare
il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire
l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del
settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività
sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1,
del decreto legislativo 10 settembre 2003 , n. 276[2].
b. 100 per cento
della spesa sostenuta per le stesse finalità nel 2009 per gli enti locali in
regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557
e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 , n. 296, e successive
modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
c. sono in ogni
caso escluse dalle limitazioni previste per le spese sostenute per le
assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 , n. 267.
Deroghe per i comuni:
a) condizioni:
a. rispetto degli
obiettivi di finanza pubblica
b. rispetto della
vigente normativa in materia di contenimento dalla spesa complessiva di
personale,
b) modialità:
a. assunzioni di
personale con contratto di lavoro a tempo determinato
i.
a carattere stagionale,
ii.
nel rispetto delle procedure di natura concorsuale ad
evidenza pubblica,
iii.
a condizione che
1. i relativi oneri
siano integralmente a carico di risorse, già incassate nel bilancio dei comuni,
derivanti da contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con
soggetti privati
2. e che le
assunzioni siano finalizzate esclusivamente alla fornitura di servizi
aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, di servizi pubblici non essenziali o di
prestazioni verso terzi paganti, non connessi a garanzia di diritti
fondamentali.
Polizia locale (Articolo 22, comma 3-bis, d.l.
50/2017, convertito in legge 96/2017):
A decorrere dal 2017, le spese del personale di
polizia locale, relative a prestazioni pagate da terzi per l'espletamento di
servizi di cui all'articolo 168 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 , n. 267, in materia di
sicurezza e di polizia stradale necessari allo svolgimento di attività e iniziative
di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della
circolazione nel territorio dell'ente, sono poste interamente a carico del
soggetto privato organizzatore o promotore dell'evento e le ore di servizio
aggiuntivo effettuate dal personale di polizia locale in occasione dei medesimi
eventi non sono considerate ai fini del calcolo degli straordinari del
personale stesso. In sede di contrattazione integrativa sono disciplinate le
modalità di utilizzo di tali risorse al fine di remunerare i relativi servizi
in coerenza con le disposizioni normative e contrattuali vigenti.
[1] DM 10 aprile 2017
(triennio 2017-2019 ):
a) comuni fino a 499 abitanti, 1/59 (era 1/78 col DM 14.7.204);
b) comuni da500 a
999 abitanti, 1/106 ( era 1/103 col DM 14.7.204);
c) comuni da1.000 a
1.999 abitanti, 1/128 (era 1/123 col DM 14.7.204);
d) comuni da2.000 a
2.999 abitanti, 1/142 (era 1/137 col DM 14.7.204);
e) comuni da3.000 a
4.999 abitanti, 1/150 (era 1/143 col DM 14.7.204);
f) comuni da5.000 a
9.999 abitanti, 1/159 (era 1/151 col DM 14.7.204);
g) comuni da10.000 a
19.999 abitanti, 1/158 (era 1/145 col DM 14.7.204);
h) comuni da20.000 a
59.999 abitanti, 1/146 (era 1/133 col DM 14.7.204);
i) comuni da60.000 a
99.999 abitanti, 1/126 (era 1/117 col DM 14.7.204);
j) comuni da100.000 a
249.999 abitanti, 1/116 (era 1/107 col DM 14.7.204);
k) comuni da250.000 a
499.999 abitanti, 1/89 (era 1/79 col DM 14.7.204);
l) comuni con oltre 500.000 abitanti 1/84 (era 1/75 col DM 14.7.204).
a) comuni fino a 499 abitanti, 1/59 (era 1/78 col DM 14.7.204);
b) comuni da
c) comuni da
d) comuni da
e) comuni da
f) comuni da
g) comuni da
h) comuni da
i) comuni da
j) comuni da
k) comuni da
l) comuni con oltre 500.000 abitanti 1/84 (era 1/75 col DM 14.7.204).
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