venerdì 5 gennaio 2018

Addio a co.co.co. - Da Italia Oggi

ItaliaOggi
Numero 003  pag. 27 del 04/01/2018 | Indietro
DIRITTO E FISCO
MANOVRA 2018/ Un errore di coordinamento sterilizza la disposizione della legge 205

Addio alle co.co.co nella p.a.

Nonostante il divieto ex riforma Madia venga rinviato
 di Luigi Oliveri 

Niente collaborazioni coordinate e continuative nella pubblica amministrazione, nonostante la proroga degli effetti del divieto disposto dalla riforma Madia, prevista dalla legge 205/2017 (legge di bilancio 2018).
L'articolo 1, comma 1148, lettera h), della manovra di bilancio ha modificato l'articolo 22, comma 8, del dlgs 75/2017, che adesso dispone: «Il divieto di cui all'articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come introdotto dal presente decreto, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019».
Il divieto di cui tratta l'articolo 22, comma 8, novellato, del dlgs 75/2017 è appunto quello stabilito dall'articolo 7, comma 5-bis, del dlgs 165/2001, introdotto sempre dalla riforma Madia, ai sensi del quale «è fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro». Prescrizione accompagnata anche dalla nullità dei contratti stipulati e da pesanti responsabilità erariali e dirigenziali per i dirigenti che non la rispettino.
In apparenza, il rinvio all'1.1.2019 dell'operatività del divieto posto alle pubbliche amministrazioni di avvalersi di contratti di collaborazione coordinata e continuativa consentirebbe loro di stipulare i relativi contratti per tutto il 2018.
Tuttavia, il legislatore della legge di bilancio per il 2018 è incorso nel medesimo errore di coordinamento tra articolo 22, comma 8, del dlgs 75/2017 e testo dell'articolo 7, comma 6, del dlgs 165/2001, come modificato dal medesimo dlgs 75/2016. Di che si tratta?
L'articolo 7, comma 6, nel testo precedente alla riforma Madia prevedeva che «per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità». Come si nota, la norma consentiva espressamente di avvalersi di contratti aventi «natura occasionale o coordinata e continuativa». Queste ultime parole, però, sono state cancellate esattamente dalla riforma Madia.
Pertanto, anche se il divieto di stipulare contratti di collaborazione posto dall'articolo 7, comma 5-bis, è rinviato all'1.1.2019, in realtà l'abolizione della facoltà di stipulare contratti di natura occasionale o coordinata e continuativa rende da subito impossibile per le pubbliche amministrazioni attivare co.co.co. anche nel 2019. Per altro, sempre la riforma Madia ha eliminato anche, nel corpo del comma 6 dell'articolo 7, alla lettera d), la determinazione del «luogo» di lavoro, allo scopo di escludere un indicatore di un contratto etero-diretto.
L'interpretazione coordinata delle disposizioni ricordate sopra porta a concludere che le amministrazioni possano comunque attivare esclusivamente contratti di lavoro autonomo veri e propri, privi dell'elemento del coordinamento del committente, della continuità intesa come dedizione personale all'attività costante nel tempo, nonché della fissazione del luogo di lavoro, proprio perché la norma che consente di avvalersi delle collaborazioni esterne, l'articolo 7, comma 6, del dlgs 165/2001, non prevede più espressamente la possibilità di avvalersi di collaborazioni coordinate e continuative.

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