Gli affidamenti “diretti” sono da
motivare o non sono da motivare? Sulla questione della motivazione si
è già scritto, concludendo necessariamente che, sì, la motivazione occorre,
sempre.
Il fatto che il “correttivo” del
codice dei contratti abbia eliminato dall’articolo 36, comma 2, lettera a), il
riferimento all’adeguata motivazione non può affatto portare a concludere che l’affidamento
diretto ne possa essere privo.
La motivazione è il limite
espresso all’esercizio della discrezionalità amministrativa, consistente nella
possibilità di scegliere quello più opportuno (sotto vari aspetti) tra tanti
provvedimenti legittimi. L’articolo 97, comma 2, della Costituzione e l’articolo
3, comma 1, della legge 241/1990 impongono che ogni provvedimento
amministrativo sia motivato, proprio per evidenziare il percorso logico, oltre
che tecnico e giuridico, sulla base del quale si è esercitata la
discrezionalità.
Per altro, proprio l’articolo 30,
comma 8, del d.lgs 50/2016 dispone che “Per quanto non espressamente previsto nel
presente codice e negli atti
attuativi, alle procedure di affidamento e alle altre attività amministrative
in materia di contratti pubblici si
applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241”:
sicchè, anche se l’articolo 36, comma 2, lettera a), del codice ora non
contenga più il riferimento alla motivazione, per espressa previsione del
codice in ogni caso l’articolo 3, comma 1, della legge 241/1990 è da applicare
e quindi la motivazione è necessaria. Ogni argomentazione in contrario non ha
alcun peso né valore.
L’affidamento diretto, dunque,
non è tale perché immotivato e quindi fiduciario o arbitrario. E’ “diretto” perché
non consegue ad una procedura definita, ma può scaturire da una modalità molto
più agile, come la consultazione di preventivi on line (tale è, in fondo, l’ordine
diretto di acquisto nel Me.Pa.), la richiesta anche telefonica o per vie brevi
di più di un preventivo, da mettere a confronto sulla base di parametri
predefiniti (costo, tempi, garanzie, manutenzioni, per esempio), con opportuna
registrazione e conservazione delle relazioni intercorse con i privati.
In effetti, consultando più di un
operatore economico, il confronto tra le proposte di ciascuno dal quale emerga
la maggiore convenienza di una rispetto all’altra, pur non dando luogo a
nessuna gara (e quindi, senza avvisi pubblici, senza termini, senza
commissioni, eccetera) consente agevolmente di spiegare le ragioni della scelta
di un operatore invece di un altro: in una parola di motivare la scelta.
Ora, le Linee Guida 4 si
soffermano sul problema della motivazione non solo in ordine alle modalità di
scelta del contraente, ma in aggiunta anche per il problema del rispetto del
principio di rotazione.
Finalmente, le Linee Guida in
argomento affermano quel che è da sempre apparso logico: il principio di
rotazione si applica in modo rigoroso solo qualora il contraente uscente fosse
stato selezionato senza procedure aperte alla concorrenza: sia procedure
ordinarie, sia anche procedure “semplificate” ai sensi dell’articolo 36, ma
precedute da avvisi pubblici che non abbiano limitato il numero dei soggetti
cui si consenta di partecipare alla fase di negoziazione.
Pertanto, la rotazione opera
pienamente solo quando il contraente uscente sia stato individuato sulla base di
procedure che presuppongano una chiusura del mercato: come appunto l’invito a
poche ditte a presentare preventivi, la consultazione di listini o anche la
selezione da albi.
Le Linee Guida 4 al punto 3.7,
indicano quanto segue: “Fermo restando
quanto previsto al paragrafo 3.6, secondo periodo, il rispetto del principio di
rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l’affidamento o il
reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. La stazione
appaltante motiva tale scelta in considerazione della particolare struttura del
mercato e della riscontrata effettiva assenza di alternative, tenuto altresì
conto del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto
contrattuale (esecuzione a regola d’arte e qualità della prestazione, nel
rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e della competitività del prezzo
offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di
riferimento. La motivazione circa l’affidamento o il reinvito al candidato
invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, deve tenere
conto dell’aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre
ragionevoli circostanze, circa l’affidabilità dell’operatore economico e
l’idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e
qualitativo atteso. Negli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro, è
consentito derogare all’applicazione del presente paragrafo, con scelta, sinteticamente motivata, contenuta
nella determinazione a contrarre od in atto equivalente”.
In estrema sintesi, fuori dai
casi nei quali la rotazione di fatto non è applicabile, qualora quindi si
intenda aprire all’ipotesi di negoziare anche col contraente uscente, secondo l’Anac
si introducono di fatto tre ipotesi di motivazione:
1. la
motivazione diciamo normale;
2. quella
“stringente”;
3. quella
sintetica (consentita alla deroga alla rotazione per affidamenti di importi
inferiori ai 1.000 euro).
Ma, questa distinzione non
persuade e non è da reputare corretta. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della
legge 241/1990 “La motivazione deve
indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato
la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria”.
Esiste, cioè, solo un tipo di motivazione, la quale deve sempre e comunque
spiegare da quali presupposti di fatto e diritto si parte per decidere, quali norme
giuridiche hanno sorretto l’istruttoria e, di conseguenza, portato a decidere.
La legge sul procedimento
amministrativo non distingue una motivazione non stringente da una “più
stringente”, né consente una motivazione “sintetica”. Ogni motivazione deve
necessariamente disporre degli elementi essenziali imposti dall’articolo 3,
comma 1, citato prima.
Detto in termini molto semplici,
la motivazione è la motivazione: non può essere qualificata da aggettivi
(stringente, sintetica) perché è un elemento tipicizzato.
La motivazione, infatti, per la
giurisprudenza e la dottrina dominanti esiste, oppure è falsa, oppure non
esiste.
E’ falsa, o apparente, quando la
motivazione in realtà non spiega il processo logico giuridico in base al quale
si effettua la scelta, ma si limita a ripetere formulazioni astratte già
fissate dalla legge. Per fermarsi al caso di specie, risulterebbe falsa o
apparente una motivazione di questo genere: ritenuto
che il principio di rotazione è rispettato in quanto l’affidamento precedente e
quello attuale, non hanno ad oggetto una commessa rientrante nello stesso
settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora
nello stesso settore di servizi. Tale motivazione sarebbe una mera
ripetizione delle previsioni del punto 3.6 delle Linee Guida 4, senza però la
dimostrazione di quanto affermato.
Una motivazione è assente, invece,
quando manchi del tutto nel provvedimento ogni sia pur minimo spazio ad una
spiegazione della decisione.
La motivazione è, invece,
sussistente nel momento in cui trovi il suo spazio nel provvedimento e non si
limiti a ripetere formule generiche, ma spieghi il processo logico. Ad esempio:
poiché
il precedente affidamento della medesima prestazione di servizi _______ è stato
effettuato mediante procedura con avviso pubblico di manifestazione di
interesse pubblicato sul profilo di committente e sul quotidiano _____, senza
alcuna predeterminazione degli operatori da invitare e limitazione alla
partecipazione, il principio di rotazione non si applica, come indicato dalle Linee
Guida 4, paragrafo 3.6.”.
Una simile valutazione esiste o
non esiste. Può essere forse più o meno ampia e scritta in modo più o meno
lineare e comprensibile.
Ma, una motivazione “più
stringente” semplicemente non può essere considerata come categoria giuridica.
Infatti, se si ammettesse un
giudizio sulla maggiore o minore capacità della motivazione di essere
stringente, si introdurrebbe la possibilità di giudicare il provvedimento
amministrativo in base al merito e non al rispetto dei canoni di legittimità. Ma,
il giudice amministrativo, con riferimento alla motivazione, scartata l’ipotesi
che essa sia inesistente o falsa, preso atto che esista, non ha la possibilità
di pesare quanto sia stringente: la presenza della motivazione, avente i requisiti
indicati dall’articolo 3, comma 1, della legge 241/1990, rende il provvedimento
esente dal vizio di violazione di legge o eccesso di potere per vizi della
motivazione.
Un’attenzione a “quanto” la
motivazione possa risultare “stringente” allora potrebbe aversi in un controllo
che si estenda anche al merito. Potrebbe essere qualcosa di utile, ma simili
controlli di merito non risulta esistano, come non esistono nemmeno autorità
competenti a queste incombenze.
Il fatto è che le Linee Guida 4
impropriamente parlano di “oneri motivazionali più stringenti”. In realtà esse
stabiliscono un contenuto tipico della motivazione, allorchè l’ente intenda
consentire di partecipare ad una procedura semplificata tanto il precedente
affidatario, quanto coloro che furono invitati in precedenza, richiedendo che
la motivazione, oltre alle indicazioni previste dall’articolo 3, comma 1, della
legge 241/1990, specifichi:
-
la particolare struttura del mercato, da comprovare che
sia così ristretto da portare a riscontrare l’effettiva assenza di alternative
agli operatori economici da invitare;
-
il grado di soddisfazione maturato a conclusione del
precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte e qualità della
prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti)
-
la competitività del prezzo offerto rispetto alla media
dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;
-
il grado dell’aspettativa, desunta da precedenti
rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l’affidabilità
dell’operatore economico e l’idoneità a fornire prestazioni coerenti con il
livello economico e qualitativo atteso.
Che questi possano essere
parametri utili per guidare la scelta di richiamare in causa precedente
affidatario e pregressi operatori economici già coinvolti è innegabile. Tuttavia,
le Linee Guida 4 da questo punto di vista ripropongono il problema della
collocazione nelle fonti: può un atto amministrativo incidere su una legge
generale e di fatto modificare l’assetto delle regole sulla motivazione,
introducendo un contenuto tipico che di “stringente” in realtà ha poco, poiché si
tratta di elencare un contenuto obbligatorio della motivazione? O simile
compito deve considerarsi riservato alla legge? Soprattutto: chi può
legittimamente evidenziare l’eventuale carenza di questi elementi motivazionali
(in presenza magari di altri, congrui comunque ai fini del provvedimento
adottato), visto che il giudice amministrativo, per considerarli ai fini dell’esercizio
della propria giurisdizione, dovrebbe sentirsi a sua volta vincolato, come la PA procedente, alle indicazioni
dell’Anac)? Ma, il giudice non può che essere soggetto alla sola legge.
Infine, la motivazione “sintetica”.
Che significa “sintetica”? Che essa possa non disporre dei requisiti minimi
imposti dalla legge 241/1990? Ovviamente la risposta è negativa: in questi
termini, nessuna motivazione può essere sintetica.
Forse, nel caso di prestazione di
valore davvero modico, sarebbe stato il caso di affermare espressamente che la
motivazione è proprio ed esclusivamente nel valore stesso: il tetto dei 1.000
euro giustificano una scelta diretta, senza confronti, senza listini, senza null’altro
che l’acquisizione stessa. Perché, appunto, come si è detto prima: la
motivazione è motivazione. O c’è, e allora non può essere né sintetica né mutevolmente
stringente; o non c’è. Se per i 1.000 euro non ve n’è necessità, occorre
semplicemente affermare che non occorre alcuna motivazione: la motivazione “sintetica”
è un sistema ambiguo per affermare che la motivazione in quel caso non è necessaria,
un modo autoconsolante per negare la motivazione ma ammetterla, non volendo
accettare che per limitati valori costa molto di più l’irregimentazione dell’azione
amministrativa in procedure e carte da produrre.
Condivido l'impostazione per categorie: motivazione esistente, inesistente, fasulla; ma la motivazione può essere cento cose, ad esempio insufficiente o contradditoria.
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