La presunta retroattività delle progressioni orizzontali sulla quale
pare essersi impantanato il Ccnl delle funzioni locali è un inciampo
oggettivamente non fondato.
Il Governo, su indicazione dei tecnici del Mef, si è detto
sostanzialmente contrario alla previsione contenuta nell’articolo
16, comma 7, della preintesa contrattuale, ai sensi del quale
“L’attribuzione della progressione economica orizzontale non può
avere decorrenza anteriore al 1° gennaio dell’anno nel quale viene
sottoscritto il contratto integrativo che prevede l’attivazione
dell’istituto, con la previsione delle necessarie risorse
finanziarie”.
Detta disposizione mira a chiarire un equivoco interpretativo sorto
qualche tempo fa. La Ragioneria generale dello Stato, attraverso
l’Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e
l’analisi dei costi del lavoro pubblico, col parere 24 marzo 2017,
n. 49781 ha cristallizzato una teoria espressa in passato (dal 2014
in poi) sia dall’Aran, sia dalla Funzione Pubblica, sia dalle
risultanze ispettive dell’Igop stessa nei comuni, secondo la quale
“la decorrenza delle progressioni non possa essere anteriore al
primo gennaio dell’anno nel quale risulta approvata la graduatoria
delle stesse”.
Per essere più chiari, secondo questo parere, se un’amministrazione
stipula nel 2018 il contratto collettivo decentrato integrativo col
quale destina parte delle risorse alle progressioni orizzontali (cioè
incrementi economici per i dipendenti meritevoli), detti incrementi
possono essere materialmente riconosciuti non a decorrere dall’inizio
dell’anno di stipulazione del contratto ed avvio della procedura
selettiva, ma, se questa termina l’anno seguente, nell’esempio
nel 2019, a decorrere dal primo gennaio 2019. Ciò allo scopo di
evitare progressioni “retroattive”.
Si tratta di un fraintendimento, però, del concetto di
retroattività. La Corte dei conti ha in passato stigmatizzato
procedure per progressioni orizzontali decise in un certo anno ma
decorrenti non dal primo di gennaio dell’anno di stipulazione del
contratto decentrato, bensì da anni precedenti a quello. Questa è
la vera e propria retroattività inammissibile, perché la procedura
“selettiva” si attiverebbe a consuntivo: non cioè a conclusione
di un processo valutativo che induca i dipendenti a mostrare il
possesso dei requisiti utili per posizionarsi nei primi posti della
graduatoria, ma a giochi già fatti, senza alcuna spinta al
miglioramento meritocratico.
La previsione contenuta nella preintesa, invece, chiarisce che se il
contratto decentrato dispone l’attivazione delle progressioni
orizzontali, la conclusione del processo valutativo non incide sulla
decorrenza economica, che non potrà non essere quella del primo
gennaio dell’anno di stipulazione del contratto decentrato: i
dipendenti, infatti (a patto che il contratto decentrato sia
stipulato ben entro l’inizio dell’anno) saranno stati messi nelle
condizioni di conoscere preventivamente l’opportunità di crescita
economica e quindi di adeguare le prestazioni professionali alla
valutazione attivata.
E’ esattamente ciò che avviene quando l’ente, sempre
sottoscrivendo il contratto integrativo, costituisce il titolo per la
spesa delle risorse destinate ai premi per i risultati connessi agli
obiettivi gestionali: poiché il processo di valutazione deve
necessariamente partire e concludersi l’anno seguente a quello nel
quale si sono svolti i progetti di miglioramento, il premio sarà
relativo all’anno di gestione e non a quello nel quale si effettua
la valutazione.
Per altro, il comma 3 dell’articolo 16 della preintesa stabilisce
che “le progressioni economiche sono attribuite in relazione alle
risultanze della valutazione della performance individuale del
triennio che precede l’anno in cui è adottata la decisione di
attivazione dell’istituto”. Dunque, a regime si dispone che le
progressioni orizzontali per il futuro nemmeno riguardino più
attività posteriori alla decisione di attivarli, ma solo la
valutazione retrospettiva dei risultati del triennio precedente.
Dunque, prevedere che gli incrementi contrattuali decorrano
dall’inizio dell’anno in cui si decide questa valutazione
retrospettiva non comporterebbe alcuna retroattività, ma solo una
coerente ridefinizione del trattamento economico di chi passi
positivamente la selezione.
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