Pochi giorni addietro su questo blog è stata sottolineata l'illegittimità dell'atto di indirizzo fornito all'Aran sul rinnovo del Ccnl della dirigenza, con riferimento all'ingerenza del contratto collettivo sul tema degli incarichi dirigenziali.
In un comunicato, il sindacato Unadis sul merito afferma: "Conferimento incarichi dirigenziali: sgombriamo il campo da equivoci. La materia è oggetto del rinnovo del CCNL. Ciò in quanto il TU del pubblico impiego – che la sottraeva al contratto – è stato superato dalla legge 124/2015 (cd Legge Madia), come ha avuto modo di osservare il Consiglio di Stato nel parere espresso sui decreti delegati di attuazione della legge delega. L’antinomia tra norme si risolve con il criterio ermeneutico di interpretazione della successione nel tempo: avvalora ciò anche la presenza, nell’Atto di indirizzo di Funzione pubblica all’Aran, di espresso paragrafo sul “conferimento degli incarichi dirigenziali”. UNADIS vede con favore che si dettino nel CCNL criteri per limitare il ricorso all’outsourcing, ma, soprattutto, l’introduzione esplicita di procedure trasparenti e l’adozione del provvedimento motivato di scelta del vincitore dell’interpello".
Si tratta di affermazioni del tutto erronee. E' stato il d.lgs 75/2017 che, riformando l'articolo 40 del d.lgs 165/2001, ha espressamente sottratto la materia degli incarichi dirigenziali alla contrattazione. E il d.lgs 75/2017, come rileva con estrema precisione, è successivo al d.lgs 124/2015, che è di due anni precedenti.
L'applicazione del principio della successione delle leggi nel tempo conferma con certezza assoluta che l'atto di indirizzo è totalmente illecito.
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