La legge costituzionale oggetto del
referendum il 22 e il 23 marzo presenta una serie di problemi applicativi ed
interpretativi evidenti.
Perplessità sulla portata e gli
effetti della riforma possono essere evidenziate, prescindendo dalle
suggestioni di scenari futuribili, per quanto non sia comunque possibile escluderli
del tutto.
Infatti, uno dei primi punti
dolenti della riforma è la sua eccessiva lacunosità, dovuta ad un rinvio estremamente
ampio a leggi, senza nemmeno l’indicazione di criteri o indirizzi verso il
legislatore ordinario.
Si consideri l’ultimo comma dell’articolo
105 della Costituzione come risulterebbe dalla riforma: “La legge determina gli
illeciti disciplinari e le relative sanzioni, indica la composizione dei
collegi, stabilisce le forme del procedimento disciplinare e le norme
necessarie per il funzionamento dell'Alta Corte e assicura che i magistrati
giudicanti o requirenti siano rappresentati nel collegio”.
La riforma istituisce l’Alta corte
con un rapporto tra laici e togati che non è 33%-67%, ma 40%-60%, con un numero
complessivo di 15 soggetti, che rende possibile l’effetto che collegi interni
abbiano maggioranze di laici invece che di togati:
Se, invece, si costituissero 3
collegi con 6 membri, tre togati sarebbero necessariamente compresenti in un
collegio
Pertanto, l’appello contro la
sentenza di questo imporrebbe la costituzione di un collegio nel quale non fossero
presenti i 2 laici ed i 4 togati che hanno emesso la sentenza; resterebbero,
quindi, disponibili altri 9 componenti, dei quali 5 togati e 4 laici: il
rapporto tra essi va ulteriormente a rafforzamento dei laici.
Non abbiamo idea minima di come la
legge ordinaria potrà disciplinare la composizione dei collegi: quel che è
certo è che la Costituzione riformata non prevede per nulla che il legislatore
ordinario rispetti un certo criterio di proporzione tra collegi.
Se è vero che molte altre disposizioni
della Costituzione rinviano a leggi ordinarie attuative, altrettanto oggettivo
è constatare che i rinvii disegnano, però, cornici abbastanza precise entro le
quali il legislatore ordinario deve muoversi. In questo caso, manca del tutto
ogni indirizzo e, quindi, la riforma non è un semplice rinvio, si manifesta
assolutamente lacunosa ed aperta a qualsiasi scenario.
Vi sono, poi, rilevanti antinomie
ed incoerenze interne. Riportiamo di seguito, in una tabella, il testo degli
articoli 104 e 107 della Costituzione come risulterebbero se la riforma
superasse il referendum:
|
Art.
104 |
Art 107 |
|
La magistratura costituisce
un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta
dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente. Il Consiglio superiore
della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura
requirente sono presieduti dal Presidente della Repubblica. Ne fanno parte di
diritto, rispettivamente, il primo presidente e il procuratore generale della
Corte di cassazione. Gli altri
componenti sono estratti a sorte, per un terzo, da un elenco di professori
ordinari di università in materie giuridiche e di avvocati con almeno
quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei
mesi dall'insediamento, compila mediante elezione, e, per due terzi, rispettivamente,
tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le
procedure previsti dalla legge. Ciascun Consiglio
elegge il proprio vicepresidente tra i componenti designati mediante sorteggio
dall'elenco compilato dal Parlamento in seduta comune. I componenti designati
mediante sorteggio durano in carica quattro anni e non possono partecipare
alla procedura di sorteggio successiva. I componenti non
possono, finche' sono in carica, essere iscritti negli albi professionali ne'
far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale. |
I magistrati sono
inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né
destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del rispettivo
Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le
garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro
consenso. Il Ministro della
giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare. I magistrati si
distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni. Il pubblico
ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme
sull'ordinamento giudiziario. |
Si notano alcuni elementi rilevanti:
1. 1. tra
le ragioni da molti evidenziate come basi della riforma v’è quella di assicurare
maggiore terzietà dei giudici, in modo da scongiurare il rischio di
condizionamenti derivanti dall’appartenenza ad un medesimo ordine al quale
accedere attraverso uno stesso concorso e con un percorso governato da un
medesimo organo di autogoverno; tuttavia, come si nota, l’ordine dei magistrati
anche con la riforma rimane uno solo; se, quindi, il problema è dato dalla “colleganza”
esso non viene del tutto risolto;
2. l’articolo
104, comma 1, nel prevedere le due carriere separate va in contrasto con l’articolo
107, comma 3, ove si prevede che i magistrati sono distinti tra loro “solo”,
cioè esclusivamente, per le funzioni svolte[1]. Tenere insieme nella
stessa Costituzione una norma che dispone le carriere separate ed un’altra
secondo la quale la distinzione tra magistrati è esclusivamente di natura
funzionale è evidentemente un errore, dovuto ad un chiaro difetto di drafting
normativo, che crea un’aporia irrisolvibile;
3.
v’è,
ancora, il problema posto dal comma 1 dell’articolo 107, a mente del quale è competenza
di ciascuno dei due consigli superiori della magistratura creati dalla riforma
a dispensare o sospendere dal servizio o destinare i magistrati ad altre sedi o
funzioni; ma, l’articolo 105 riformato, invece, assegna la funzione
disciplinare all’Alta corte disciplinare. Anche in questo caso si riscontra un’insanabile
contraddizione in termini ed un’imprecisione molto evidente nella formulazione
del testo della riforma.
C’è, poi, un problema specifico, molto
indagato in dottrina, posto dal comma 4 dell’articolo 107 della Costituzione.
Tale disposizione è stata letta da
alcuni orientamenti come fonte della possibile affermazione di una distinzione
tra magistratura giudicante e magistratura requirente già nell’attuale
ordinamento costituzionale non riformato.
Si è affermato, infatti, che
sebbene il testo dell’articolo 104, comma 1, della Costituzione ancora al 13.3.2026
vigente disponga che “La magistratura costituisce un ordine autonomo e
indipendente da ogni altro potere”, tuttavia il comma 4 dell’articolo 107 della
Costituzione potrebbe consentire di considerare il PM come funzione separata e
possibile destinataria, mediante la legge ordinaria che disciplina l’ordinamento
giudiziario, di una configurazione del tutto distinta, financo tale da poter
ricondurre la magistratura requirente alla dipendenza dall’esecutivo.
Tale lettura, tuttavia, è stata
respinta dalla dottrina maggioritaria, che ha ritenuto imprescindibile
considerare articoli 104, comma 1, e articolo 107, comma 4, della Costituzione
come un unicum coordinato, sicchè le particolari garanzie per il PM non possono
giungere alla creazione di un “corpo separato” dal resto dalla magistratura.
Appare piuttosto evidente
che con la riforma dell’articolo 104 della Costituzione, laddove dispone la separazione
delle carriere (sia pure con la contraddizione rappresentata dal comma 3 dell’articolo
107) può prendere estrema forza la tesi secondo la quale il comma 4 dell’articolo
107 possa configurare l’ordinamento del PM in modo radicalmente differente da
quello della magistratura giudicante, sì da porlo anche alle dipendenze del
governo (come avviene praticamente in tutti i Paesi nei quali esiste la
separazione delle carriere). In questo caso, non si tratta di delineare uno
scenario solo “futuribile” o di fantadiritto, bensì di evidenziare una chiara
possibile apertura verso questa direzione.
V’è, infine, la
questione della “terzietà” ed “equidistanza” del giudice rispetto al pubblico
ministero e, ovviamente, viceversa.
Secondo alcuni, una
prima strada che la riforma apre per giungere al risultato di una vera terzietà
è data dalla circostanza che i giudici, in particolare competenti per la fase
delle indagini, potranno essere maggiormente responsabilizzati se dovranno
rispondere ad un’Alta corte che, per la propria specifica composizione, garantirà
che non siano presenti al proprio interno magistrati eletti in considerazione
della loro appartenenza a correnti, sì da scongiurare il rischio di “intese”
improprie tra PM e Gip in particolare, connesse a condizionamenti derivanti
dall’appartenenza alla corrente “vincente”, capace, nell’ambito del collegio
competente per le sanzioni disciplinari, di “coprire” e di assicurare, nell’ambito
delle valutazioni di carriera, percorsi più spediti.
E’ da evidenziare,
tuttavia, che la riforma non intacca l’articolo 101, comma 2, della
Costituzione: “I giudici sono soggetti soltanto alla legge”.
Né l’attuale Sezione disciplinare
del Csm, né l’Alta corte potranno mai essere legittimamente concepiti, in una
lettura rispettosa della Costituzione, come organi gerarchicamente superiori ai
quali PM o giudici dovranno rispondere; altrettanto improponibile è immaginare di
creare mediante leggi ordinarie un ordinamento gerarchizzato.
Pertanto, l’effetto
di “maggiore responsabilizzazione” proposto come chiave di lettura della riforma
appare un sofisma infondato.
La seconda, ma solo nell’ordine
di queste modeste riflessioni, strada è appunto quella della separazione delle
carriere. Si afferma che chi esercita l'azione penale, il PM non può essere “collega”
di concorso, di reclutamento, di carriera e di istituzione di appartenenza del
giudicante che dovrebbe “controllarlo”.
E’ la vecchia
questione della “colleganza” (i magistrati requirenti e giudicanti che prendono
il caffè insieme).
Ammettiamo che la
colleganza sia effettivamente un vizio tale da inficiare il giusto processo (è
d’obbligo, tuttavia, ricordare che non vi sono sentenze della Corte Costituzionale,
o della Cedu, o iniziative di Istituzioni internazionali alla luce delle quali il
sistema italiano risulti in violazione dei diritti generali dell’uomo e delle
parti processuali a causa della “colleganza” dei magistrati).
La riforma, dunque,
sarebbe una soluzione. C’è da osservare che perché tale soluzione inizi ad
essere comunque sentita come efficace da questo punto di vista occorrerebbe un
lasso di tempo ben lungo: infatti, solo i giudici ed i PM assunti con i
concorsi successivi alla riforma potranno essere avulsi dalla “colleganza” ed
essere considerati tra loro del tutto autonomi ed estranei.
Il problema è che i
magistrati sono circa 9500; i concorsi, quando mettono molti posti a bando,
prevedono 300-400 assunzioni. Prima che si possa modificare l’assetto numerico
dei magistrati così da avere una quantità di “non colleghi” sufficiente a
superare il problema occorrerà molto tempo. Il che non è evidentemente un vizio
della riforma, bensì l’evidenziazione che essa non ha la capacità di modificare
affatto lo stato delle cose dall’oggi al domani.
Ma, il problema della
“colleganza”, se legato al “controllo” che i giudici sarebbero chiamati a
svolgere sull’operato dei colleghi non può limitarsi a riguardare solo da una
parte i magistrati requirenti (i PM) e dall’altra i magistrati giudicanti (i giudici).
Vi sono, infatti, i diversi gradi di giudizio. Ora, per coerenza, occorre
ammettere che un giudice giudicante in appello resterà “collega” del giudice
giudicante di primo grado: pertanto, resterebbe forte anche nel rapporto tra giudici
della funzione giudicante il problema della “colleganza”, con la possibilità,
quindi, di influenze indebite tali da indebolire la funzione di “controllo” dei
gradi superiori rispetto a quelli di prime cure.
La riforma non può
ovviamente risolvere questo problema, la cui soluzione non potrebbe che
consistere nel creare carriere separate anche per i giudici giudicanti nell’ambito
dei vari gradi di giudizio.
E’ evidente che v’è
un errore nei presupposti. La funzione giudicante non è di “controllo” dell’azione
né dei PM, né dei giudici del grado precedente. Essa ha lo scopo di formare le
prove, cercando di giungere all’evidenza più chiara possibile della situazione
processuale (giungere alla verità assoluta appartiene al divino, non all’umano).
Nei successivi gradi non si “controlla” l’operato precedente: si amplia, nei
limiti delle regole dell’appello o del ricorso, l’esame delle prove, allo scopo
anche di giungere ad una revisione che non è necessariamente il frutto della
correzione connessa al controllo, ma dell’acquisizione di elementi non presenti
o non adeguatamente valutati in precedenza.
Si afferma, infine,
che la riforma è un “doveroso” completamento del nuovo assetto accusatorio del
processo penale.
Sul punto, appare corretto
intanto evidenziare che la questione della caratteristica del processo come
accusatorio o meno riguarda esclusivamente la giurisdizione penale, ma la
riforma coinvolge tutta la magistratura, anche quella civile (che per altro è
oggetto dei forti contrasti di vedute, per esempio, sul rimpatrio degli
immigrati: ma la riforma non intacca minimamente la giurisdizione ordinaria civile).
In secondo luogo,
altrettanto necessario è ricordare che il rito scaturito dalla riforma del 1988
non è pienamente accusatorio o non è accusatorio puro. Non sono infatti
presenti in maniera piena alcuni degli aspetti fondamentali (da https://www.scuolamagistratura.it/documents/20126/ebfe913f-c0c5-c45d-8729-20478319a598):
“1) l’idea che il procedimento non possa tendenzialmente iniziare d’ufficio,
ma che serva l’impulso della vittima, dei suoi prossimi congiunti e in certi
casi anche del quivis de populo; 2) l’idea che il giudice non possa
autonomamente cercare prove, le quali devono essere invece indicate e richieste
dalla parte accusatrice, che è “altra” rispetto al giudice (in origine, può
essere anche un privato cittadino, non un magistrato d’accusa), e all’imputato;
3) la tendenziale pubblicità del processo, i cui atti sono sostanzialmente
orali (perché il pubblico possa assistere e comprendere quello che sta
accadendo in giudizio) (principio di oralità), sono compiuti immediatamente
davanti al giudice e alle parti (principio di immediatezza) e dovrebbero
concentrarsi in un tempo ristretto e in un medesimo spazio (principio di
concentrazione); 4) la parità di posizioni tra le parti, con un giudice terzo e
imparziale che fa da moderatore, e che fa ricorso al principio del “libero
convincimento”; 5) la tendenziale libertà dell’accusato fino alla sentenza
irrevocabile di condanna. Altrimenti detto: la carcerazione preventiva (qui
vista, per usare una felice espressione di Massimo Nobili, una “immoralità
(talvolta) necessaria”) in questo modello è l’eccezione e non la regola”.
Per giungere ad un
rito realmente accusatorio occorrerebbero molti altri passi ed elementi
rispetto alla sola questione della “terzietà”.
Il problema reale è
quello della parità della posizione delle parti, ma non dipende dalla
Costituzione o dalla separazione delle carriere, bensì dai poteri di indagine,
da come sono esercitati e da quanto la difesa sia messa davvero nelle condizioni
di compartecipare con pienezza di azione.
Se non si modificano
le procedure, lo svolgimento delle indagini resterebbe identico a se stesso e ci
si può solo affidare a ciò che altro non è se non una suggestione che un Gip
possa essere maggiormente terzo ed imparziale perché accede all’ordine attraverso
un concorso diverso e non beva il caffè col PM.
Per giungere al rafforzamento
della configurazione del rito penale come accusatorio sarebbe bastato
ampiamente agire sul codice di procedura, che invece resta uguale a se stesso.
La separazione delle
carriere, dunque, non comporta di per sé alcuno sviluppo evidente del rito
accusatorio italiano solo spurio.
[1] Il comma 3 dell’articolo 107 della Costituzione è con ogni evidenza erede dell’articolo 18, comma 1, della legge 8 giugno 1890 , n. 6878, il “codice Zanardelli”: “Le carriere della Magistratura giudicante e del Pubblico Ministero, continuando a rimanere distinte quanto alle funzioni, sono eguali e promiscue quanto agli aumenti di stipendio ed alle promozioni. I magistrati che vi appartengono sono compresi in una graduatoria unica per ciascuno dei gradi e delle categorie che si corrispondono nelle due carriere”. E’ bene ricordare che l’unità delle carriere, dunque, non è stata affatto introdotta dalla riforma Grandi del fascismo, ma esiste sin dagli albori dell’unità d’Italia.

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