giovedì 7 giugno 2018

Ccnl funzioni locali: l'impossibile calcolo della maggiorazione del premio di risultato ai più meritevoli. Uno schema operativo.

E' singolare come regolarmente chi produce le norme non valuti mai la praticabilità, in termini sia di possibilità materiale, sia di difficoltà operativa, di attuarle.

Il Ccnl 21.5.2018 ovviamente non fa eccezione.
Leggiamo l'articolo 69, che introduce un sistema di differenziazione dei premi in sostituzione delle fasce di Brunetta, che poi alla fine crea due fasce, invece di tre:
"1. Ai dipendenti che conseguano le valutazioni più elevate, secondo quanto previsto dal sistema di valutazione dell’ente, è attribuita una maggiorazione del premio individuale di cui all’art. 68, comma 2, lett.b), che si aggiunge alla quota di detto premio attribuita al personale valutato positivamente sulla base dei criteri selettivi.
2. La misura di detta maggiorazione, definita in sede di contrattazione integrativa, non potrà comunque essere inferiore al 30% del valore medio pro-capite dei premi attribuiti al personale valutato positivamente ai sensi del comma 1.
3. La contrattazione integrativa definisce altresì, preventivamente, una limitata quota massima di personale valutato, a cui tale maggiorazione può essere attribuita".
Chiaro, vero? Vero che no. I passaggi sono astrusi e sicuramente nessuno ha nemmeno provato a verificare come applicare le regole previste.
Un primo passaggio: ciascun ente deve definire cosa si intenda per "valutazioni più elevate". Banalmente, occorre stabilire - a monte delle valutazioni - quale soglia di valutazione risulti particolarmente performante; per esempio, in una scala da 1 a 100, 90 potrebbe essere tale soglia.
Dopo di che, occorre sostanzialmente accantonare dalla parte di fondo destinata al risultato individuale, che non può essere inferiore al 30% della parte prevalente delle risorse della contrattazione decentrata, come indicato dall'articolo 68, ultimo comma, un importo che possa permettere di maggiorare del 30% i premi di risultato di chi ottenga le valutazioni più elevate. Detto 30% si calcola - sembra - sul valore medio del solo personale con dette valutazioni e non rispetto al valore medio pro-capite di tutti i dipendenti.
Fin qui non si poteva che riscrivere con altre parole il complicatissimo concetto espresso da Ccnl. Ma, resta la domanda: come si fa?
Ricordando che l'Aran ci ha messo 14 (quattordici) anni prima di degnarsi a produrre un kit informatico per risolvere il problema alchemico della costituzione del fondo, sperando che in questo caso impieghi meno tempo (saremmo contenti se impiegasse 14 giorni) proponiamo qui un foglio elettronico - sicuramente maccheronico - per provare ad attuare l'inattuabile.
E' un procedimento davvero banale, in mancanza delle competenze matematiche necessarie per risolvere quella che è l'indicazione dell'articolo 69: un'equazione a più incognite. Come incognite sono, ovviamente, le molteplici interpretazioni con le quali a breve si sbizzarriranno sindacati, Aran e Corte dei conti. Perchè, ovviamente, il Ccnl ha "semplificato". No?

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