La semplificazione in Italia resta un miraggio. Ne è testimonianza
impeccabile la nota congiunta tra Ministero del Lavoro, Anpal e
Dipartimento della funzione pubblica 10 luglio 2018, n. 7571, in
merito a “Comunicazione ex articolo 39-quater d.lgs. 165/2001 -
Monitoraggio sull’applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68”.
La nota, nella parte in cui si dilunga sulle modalità per compilare
la comunicazione prevista dall’articolo 39-quater del d.lgs
165/2001, indica due modalità differenziate utilizzabili dalle
pubbliche amministrazione per la copertura della quota di riserva dei
disabili.
Una prima serie di modalità riguarda “il reclutamento delle
qualifiche e dei profili per i quali è richiesto il solo requisito
della scuola dell'obbligo (c.d. qualifiche basse)”. Per gli
enti locali, si tratta delle assunzioni nei profili inquadrati nella
categoria B con posizione iniziale B1.
Secondo la nota congiunta, le informazioni da inserire nella
comunicazione di cui all’articolo 34-bis sono due, e cambiano “a
seconda delle modalità con cui si assolve all’obbligo”:
1. Richiesta di avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento
(in questo caso, “occorre indicare il numero delle unità e la
data della richiesta al Centro per l’impiego territorialmente
competente”);
2. Convenzione ex art. 11 legge 68/1999 (in questo caso, “occorre
indicare il numero delle unità, la data di trasmissione dello schema
di convenzione e la data effettiva/prevista di stipula della
convenzione”).
Fin qui tutto bene. Poi, la nota congiunta prosegue con riferimento,
invece, al “reclutamento delle qualifiche e dei
profili per i quali non è sufficiente il solo requisito della scuola
dell'obbligo (c.d. qualifiche alte)”. Si tratta, per
il comparto enti locali, di tutte le qualifiche ed i profili
superiori alla B1.
In questo caso, secondo la nota congiunta, le modalità sono sempre
due, cioè le seguenti:
1. Bando di concorso (in questo caso, “occorre indicare la data
effettiva/prevista di pubblicazione del bando di concorso”);
2. Convenzione ex art. 11 legge 68/1999. In questo secondo caso, la
nota richiama il punto già “relativo alle c.d. qualifiche
basse”, precisando però che resta “che, nella
circostanza, le amministrazioni, nel rispetto dell’articolo 97
della Costituzione, dovranno garantire il principio
dell’accesso al pubblico impiego tramite concorso”.
Dunque, la nota congiunta dà per scontato che le pubbliche
amministrazioni che scelgano di coprire la quota di riserva dei
disabili mediante la convenzione prevista dall’articolo 11 della
legge 68/1999, dovranno comunque effettuare l’assunzione
programmata tramite concorso.
Vale la pena, a questo punto, leggere quanto dispone l’articolo 11
della legge 68/1999:
1. Al fine di
favorire l'inserimento lavorativo dei disabili, gli uffici
competenti, sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato
dall'articolo 6 della presente legge, possono stipulare con il datore
di lavoro convenzioni aventi ad oggetto la determinazione di un
programma mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali
di cui alla presente legge.
2. Nella
convenzione sono stabiliti i tempi e le modalità delle
assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare. Tra
le modalità che possono essere convenute vi sono anche la
facoltà della scelta nominativa, lo svolgimento di tirocini con
finalità formative o di orientamento, l'assunzione con contratto di
lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di prova più ampi di
quelli previsti dal contratto collettivo, purché l'esito negativo
della prova, qualora sia riferibile alla menomazione da cui è
affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del
rapporto di lavoro.
3. La convenzione
può essere stipulata anche con datori di lavoro che non sono
obbligati alle assunzioni ai sensi della presente legge.
4. Gli uffici
competenti possono stipulare con i datori di lavoro convenzioni di
integrazione lavorativa per l'avviamento di disabili che presentino
particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo
lavorativo ordinario.
5. omissis
6 omissis.
7. Oltre a quanto
previsto al comma 2, le convenzioni di integrazione lavorativa
devono:
a) indicare
dettagliatamente le mansioni attribuite al lavoratore disabile e le
modalità del loro svolgimento;
b) prevedere le
forme di sostegno, di consulenza e di tutoraggio da parte degli
appositi servizi regionali o dei centri di orientamento professionale
e degli organismi di cui all'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, al fine di favorire l'adattamento al lavoro del disabile;
c) prevedere
verifiche periodiche sull'andamento del percorso formativo inerente
la convenzione di integrazione lavorativa, da parte degli enti
pubblici incaricati delle attività di sorveglianza e controllo.
Come si nota, dunque, l’articolo 11 della legge 68/1999 al comma 2
prevede in maniera chiarissima ed ineluttabile che tra le modalità
di copertura della riserva si possa utilizzare la chiamata
nominativa, per altro anche attivabile a seguito di un periodo di
tirocinio di orientamento e formativo, utile per valutare
l’adattabilità al lavoro della persona.
La nota congiunta, tuttavia, finisce per vanificare questa
fondamentale facoltà, che consente ai servizi pubblici per il lavoro
di effettuare avviamenti molto mirati delle assunzioni, limitandola
alle sole “qualifiche basse”, e di fatto vietandola per quelle
“alte”, che dovrebbero essere assunte esclusivamente per
concorso.
I redattori della nota congiunta, però, sembra abbiano dimenticato
di scartabellare tra gli archivi. Peccato, perché sarebbe stato
utile, in quanto avrebbero potuto reperire il parere della Funzione
Pubblica, 199/2005, che a suo tempo chiarì piuttosto chiarisce molto
bene la situazione della normativa delle assunzioni dei disabili da
parte delle amministrazioni pubbliche. In particolare, il parere
evidenzia la tuttora vigente disposizione contenuta nell’articolo
7, comma 4, del Dpr 333/2000 “Regolamento di esecuzione
della L. 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al
lavoro dei disabili”, ove si stabilisce che “I
datori di lavoro pubblici
effettuano le assunzioni con chiamata nominativa
dei soggetti disabili solo nell'ambito delle
convenzioni, stipulate ai sensi dell'articolo 11,
della legge n. 68 del 1999”.
Ora, si dirà, ma le assunzioni
nella pubblica amministrazione avvengono esclusivamente per concorso
pubblico, ai sensi dell’articolo 97 della Costituzione. A parte la
circostanza che molte norme, per altro non certo finalizzate a
favorire l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate,
prevedono reclutamenti nella PA senza concorsi (si pensi alla
circostanza che mentre per l’assunzione di una qualifica B1 occorre
comunque la selezione a seguito di chiamata da parte dei centri per
l’impiego, intere categorie di dirigenti a contratto sono reclutati
senza alcuna procedura), l’articolo 97, comma 4, della Costituzione
recita: “Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si
accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla
legge”.
La legge che disciplina le
assunzioni è il d.lgs 165/2001, mediante l’articolo 35, che è
composto di alcuni commi.
Il primo è quello che attua in modo
pedissequo il precetto costituzionale e prevede:
“L'assunzione
nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di
lavoro:
a) tramite
procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte
all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano
in misura adeguata l'accesso dall'esterno;
b) mediante
avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della
legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è
richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi
gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità”.
Dunque, per le qualifiche “alte” è necessario il concorso; per
le qualifiche “basse”, c’è l’avviamento dalle liste di
collocamento, come disciplinato dall’articolo 16, comma 11,
della legge 56/1987.
C’è, poi, il comma 2 del citato articolo 35; ecco di seguito il
testo:
“Le assunzioni
obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed
enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68,
avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di
collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della
compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere. Per il
coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate,
delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e
del personale della Polizia municipale deceduto nell'espletamento del
servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità
organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive
modificazioni ed integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata
diretta nominativa”.
Questa disposizione, come si nota, è
attuativa della relatività della riserva di legge contenuta
nell’articolo 97, comma 4, della Costituzione, che ammette
espressamente casi nei quali il reclutamento possa avvenire non per
concorso, bensì mediante altre modalità, purché regolate dalla
legge.
Non sarà sfuggita nemmeno al
lettore più disattento la circostanza che l’articolo 35, comma 2,
prevede le modalità di reclutamento “derogatorie” ivi previste
senza alcuna distinzione tra qualifiche: la chiamata numerica, cioè,
è ammessa per qualsiasi profilo e mansione.
Nella logica del d.lgs 165/2001,
dunque, le pubbliche amministrazioni possono reclutare i disabili o
mediante concorso (interamente riservato, o con riserva di posti),
oppure attingendo alla chiamata numerica.
Per altro, la chiamata numerica, a
seguito del d.lgs 151/2015 è stata eliminata, sicché i datori di
lavoro, tanto pubblici, quanto privati, possono assumere o per
chiamata nominativa, o mediante le convenzioni; i datori pubblici, in
più, possono comunque espletate i concorsi.
E’ assolutamente evidente che la
pubblica amministrazione possa attivare la chiamata nominativa
esclusivamente se abbia prima sottoscritto con i centri per l’impiego
la convenzione di programma ai sensi dell’articolo 11 della legge
68/1999. Sul tema, così si esprime il già citato parere 199/2005
della Funzione Pubblica: “ … Le convenzioni sono
improntate a criteri di trasparenza delle procedure di
selezione dei soggetti segnalati dai servizi competenti,
tenendo conto delle necessità e dei programmi di inserimento
mirato”.
Dall’esame delle suddette disposizioni si evince:
-
che pubblica amministrazione/datore di lavoro e Ufficio competente possono stipulare preventivamente delle convenzioni per determinare un programma di assunzione dei disabili;
-
che nell’ambito di tali convenzioni può essere prevista la chiamata nominativa dei disabili secondo un criterio di trasparenza e tenendo anche conto delle necessità delle singole amministrazioni”.
Le convincenti indicazioni della Funzione pubblica permettono di
trarre le seguenti conclusioni:
-
è possibile per le PA adempiere alla legge 69/1999 anche tramite le convenzioni di programma;
-
non c’è nessun vincolo connesso alla categoria dei dipendenti: le assunzioni possono riguarda categorie A, B, C, D e perfino dirigenti; infatti, né l’articolo 35, comma 2, del d.lgs 165/2001, né l’articolo 7, comma 4, del Dpr 333/2000 prevedono la distinzione tra “qualifiche basse” e “qualifiche basse”.
A ben vedere, l’assunzione mediante convenzione è alternativa
al concorso pubblico (interamente riservato o con riserva di posti
per i disabili). Non c’è nessuna ragione di stipulare convenzioni
di programma da attuare mediante concorsi; anche perché, oltre al
fatto che i due strumenti sono alternativi (l’uno esclude l’altro),
non è nemmeno seriamente ipotizzabile alcuna scadenza per
l’assunzione, visto che i tempi di un concorso non sono se non
lontanamente espressione di una vaga speranza, mai di alcuna
certezza. Se, quindi, si attua la convenzione di programma in
alternativa al concorso pubblico, non ha alcun senso che il “criterio
di trasparenza” di cui parla la Funzione Pubblica sia interpretato
come obbligo dei servizi pubblici per il lavoro di fare, nella
sostanza, un concorso per nome e per conto dell’ente convenzionato.
Il “criterio di trasparenza” altro non è se non l’utilizzazione
della graduatoria degli iscritti al collocamento mirato: il servizio
per l’impiego sottopone, sulla base della della verifica della
compatibilità delle capacità lavorative con quelle della richiesta
dell’ente pubblico, il nominativo del lavoratore piazzato più in
alto nella graduatoria, col quale la PA potrà effettuare
l’assunzione, anche eventualmente attivando tirocini propedeutici,
se la convenzione lo consente.
Le indicazioni della nota congiunta del 10 luglio, quindi, vanno in
deciso e netto contrasto con le chiarissime disposizioni normative. E
come sempre, su una questione che risulterebbe chiara, si crea una
grandissima confusione, imponendo forme di reclutamento che la
normativa non obbliga ad utilizzare (il concorso), visto che il
collocamento dei disabili è “mirato” proprio allo scopo di
consentire la maggiore adattabilità possibile della persona al posto
di lavoro, elemento questo che con i concorsi non può essere
garantito. Qualunque sia la qualifica funzionale della persona
assunta.
Per altro, la nota congiunta rende anche sul piano procedurale
assolutamente inutile la sottoscrizione della convenzione di
programma di cui all’articolo 11 della legge 68/1999. Se, infatti,
la PA tenuta ad assumere per coprire la quota di riserva comunichi
alla Funzione Pubblica ai sensi della nota e dell’articolo 34-bis
del d.lgs 165/2001 che intende coprire i posti mediante concorso,
basterà quella comunicazione. Stipulare una convenzione di
programma, senza che i servizi per il lavoro possano minimamente
svolgere alcuna azione perché il metodo di copertura della quota di
riserva proposto è quello del concorso non ha alcun senso e i
servizi per il lavoro dovrebbero rifiutare di sottoscrivere atti dal
contenuto sostanzialmente inesistente. Per le PA sarà più che
sufficiente, se intendono aderire alle erronee indicazioni della nota
congiunta, comunicare la data effettiva o prevista di pubblicazione
del bando di concorso, per adempiere agli obblighi di monitoraggio
imposti dall’articolo 34-bis e dalla medesima nota congiunta, fermi
restando tutti gli altri doveri imposti ai datori, compreso quello di
attivarsi entro 60 giorni dal manifestarsi della scopertura.
__________________________
1Le
Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, gli enti
pubblici non economici a carattere nazionale, e quelli che svolgono
attività in una o più regioni, le province, i comuni e le unità
sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori da
inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non è
richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola
dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti
nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità, che abbiano
la professionalità eventualmente richiesta e i requisiti previsti
per l'accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati numericamente
alla sezione secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle
liste delle circoscrizioni territorialmente competenti.
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