Il Tar Puglia-Lecce con l'ordinanza 9 gennaio 2019, n. 14, torna sulla questione della durata "minima" degli incarichi a contratto.
Il tribunale amministrativo regionale fa suo il medesimo - gravissimo - errore in cui è incorsa la Corte di cassazione con la sentenza 13 gennaio 2014, n. 478-
Il ragionamento, del tutto errato, è che poichè all'articolo 110 del d.lgs 267/2000 si applica l'articolo 19 del d.lgs 165/2001, e visto che questo articolo fissa in tre anni la durata minima degli incarichi, ed in cinque quella massima, poichè la norma nazionale prevale sulla regolamentazione locale, allora anche gli incarichi a contratto negli enti locali debbono avere una durata minima di tre anni. Quindi, qualora il sindaco del comune scada, per qualsiasi ragione, prima del triennio minimo, il dirigente a contratto a diritto a restare in servizio per tre anni.
Si tratta di una lettura in plateale ed evidentissimo conflitto con quanto chiaramente scritto nelle leggi, per le seguenti ragioni:
1) l'articolo 110 del d.lgs 267/2000 non si combina con l'intero articolo 19 del d.lgs 165/2001, ma solo col comma 6 di quest'ultimo. Lo dispone espressamente il comma 6-ter del medesimo articolo 19, ai sensi del quale "Il comma 6 ed il comma 6-bis si applicano alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2";
2) di conseguenza, non si applicano agli enti locali i commi da 1 a 5 dell'articolo 19;
3) è il comma 2 dell'articolo 19 a fissare una durata minima degli incarichi dirigenziali in 3 anni;
4) ma, il comma 2 dell'articolo 19 si riferisce alla durata degli incarichi conferiti ai dirigenti di ruolo;
5) invece, il comma 6 dell'articolo 19, da combinare all'articolo 110 del d.lgs 267/2000, non fissa alcuna durata minima, perchè si limita a determinare quella massima: "La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni";
6) il d.lgs 267/2000 è una norma speciale rivolta in modo specifico agli enti locali, che precisa in modo diverso e prevalente sulla normativa generale del lavoro pubblico la durata degli incarichi a contratto conferiti a personale non di ruolo:
a) non definendo nessuna durata minima;
b) imponendo, al comma 3, chiaramente la conclusione dell'incarico a contratto in funzione della cessazione del mandato del sindaco: "I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica".
Quindi, la sentenza della Cassazione è assolutamente impostata su presupposti sbagliati: i contratti ai sensi dell'articolo 110 "non possono avere durata superiore al mandato del sindaco" non solo per gli enti locali, ma anche per i giudici, ai quali non è consentito di fornire interpretazioni delle norme in aperto contrasto con esse.
La sentenza del Tar Puglia-Lecce perpetua, quindi, una chiave interpretativa assolutamente erronea e da scartare (come si era già messo in rilievo a suo tempo).
Purtroppo, la giurisprudenza si appiattisce sulla funzione nomofilattica della Cassazione e, quindi, sarà portata a ripetere il medesimo errore all'infinito.
Si rivela necessario, dunque, un pronto e leale ripensamento della Cassazione, che corregga il clamoroso scivolone. O, in mancanza, un intervento legislativo che interpreti autenticamente la norma dando ad essa l'unico significato possibile (non c'è alcuna durata minima degli incarichi a contratto), oppure che regoli la disciplina in altro modo. Ma, mantenere in piedi un così marchiano errore interpretativo non può essere ulteriormente ammesso in un ordinamento di diritto positivo.
Al solo fine di avere un quadro complessivo, sarebbe opportuno verificare anche le attuali e vigenti disposizioni del CCNL Area dirigenza Comparto Regioni-Enti locali 1998-2001 stabilisce all’Art.13 comma 2 del CCNL stabilisce che “Gli enti, con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, adeguano le regole sugli incarichi dirigenziali ai principi stabiliti dall’art. 19, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 29/1993 (ora d.lgs.165/01), con particolare riferimento ai criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi e per il passaggio ad incarichi diversi nonché per relativa durata che non può essere inferiore a due anni (ndr attualmente portato a tre dal d.lgs.165/01), fatte salve le specificità da indicare nell’atto di affidamento e gli effetti derivanti dalla valutazione annuale dei risultati”.
RispondiEliminaArt.19 comma 1
“Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile”
Comma 1-bis “L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta”;
Art.19 comma 2 “Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti secondo le disposizioni del presente articolo. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico, ovvero con separato provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente per gli incarichi di cui al comma 3, sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può essere inferiore a tre anni ne' eccedere il termine di cinque anni. La durata dell'incarico può essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di eta' per il collocamento a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili…”
Queste osservazioni non cambiano le cose . I commi da 1 a 5-bis riguardano solo ed esclusivamente i dirigenti di ruolo. Per altro IL Ccnl 23 12 1999 circoscrive la sua efficacia ai soli dirigenti con contratto a tempo indeterminato: "ART. 1: Campo di applicazione
Elimina1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale con qualifica dirigenziale dipendente dagli enti del comparto Regioni - Autonomie Locali, comprese le IPAB, di cui all'area II) dell’art.2, comma 1, dell’Accordo quadro del 25.11.1998, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato".
Invece in merito alla durata massima (coincidente con il mandato del Sindaco)sempre la Cassazione con la sentenza 11015/2017 che ha precisato come il collegamento tra il Tuel e l'articolo 19 del Dlgs 165/2001 non poteva essere in dubbio da quando è entrato in vigore l'articolo 111 del Tuel (13 ottobre 2000), visto che l’articolo 19 è compreso tra le norme del Capo II del Testo unico del pubblico impiego richiamate dallo stesso articolo 111. In questo ambito, l’articolo 19 (così come il contratto nazionale della dirigenza che rinvia a quella disposizione) precisa come, per gli incarichi a contratto, la loro durata non possa essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni. In tal modo la durata massima degli incarichi è stata allineata a quella prevista dal Tuel, il cui articolo 110, comma 3, nel primo periodo, nel quale si stabilisce che gli incarichi a contratto non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco (o del presidente della Provincia) «in carica».
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EliminaLa sentenza delk 2017 commette lo stesso errore: l'articolo 110 del Tuel non è connesso all'articolo 19 del d.lgs 165/2001 nella sua interezza, ma solo ed esclusivamente al comma 6.
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