mercoledì 22 maggio 2019

Progressioni orizzontali limitate al massimo al 50%? Non condivisibili le conclusioni del Mef

Ormai ci si deve rassegnare all'abitudine irrefrenabile di utilizzare fonti spurie per definire contenuti dell'ordinamento giuridico.
Non bastando linee guida e pareri espressi da ogni possibile autorità ed organismo, anche le circolari recitano (e da sempre) la loro parte.
Buona ultima, la circolare della Ragioneria Generale dello Stato 15/2019, il cui allegato 1, nel fornire le istruzioni per la compilazione del Conto Annuale si sbilancia nell'affermare: "nell’ambito della sezione PEO - PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI A
VALERE SUL FONDO DELL'ANNO DI RILEVAZIONE è confermata l’indicazione
che “riferito ad un numero limitato di dipendenti” è da intendersi riferito a non
oltre il 50% degli aventi diritto ad accedere alla procedura".

Sfugge, ai più, sulla base di quale competenza sia la Ragioneria Generale ad ingerirsi in questo tema. E' pur vero che l'articolo 23, comma 2,  del d.lgs 150/2009, norma con la quale si è fatta risalire alla legge la disciplina delle progressioni economiche, è purtroppo indefinito: "Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione".
Da 10 anni circa si va, come Diogene, alla ricerca di un'indicazione chiara del concetto di "quota limitata".
I contratti collettivi nazionali, non disponendo della competenza a decidere sul merito, altro non hanno fatto se non ripetere con parole un po' diverse il medesimo concetto espresso dal d.lgs 150/2009.
Da un lato, l'indicazione fornita dalla Ragioneria Generale ha almeno il merito di sbilanciarsi sull'argomento.
Dall'altro, non si può fare a meno di sottolineare che se proprio con circolare era opportuno svelare il mistero della "quota limitata", sarebbe toccato al Ministero della Funzione pubblica, che a ben vedere per 10 anni circa sull'argomento è stato un po' ingiustificatamente silente.
Ma, ancora, l'indicazione fornita dalla Ragioneria Generale non pare troppo condivisibile nemmeno nel merito.
Infatti, è evidente che le organizzazioni sindacali faranno pressioni enormi per ottenere che le progressioni orizzontali siano sempre attivate nel massimo possibile secondo la circolare. Tuttavia, in via del tutto astratta, la limitazione al 50% degli aventi diritto potrebbe far sì che nell'arco di 3 anni tutti i dipendenti, quindi il 100%, ottenga una progressione.
Guardiamo il seguente esempio:

Anno 2019
dipendenti 100 A
dipendenti con meno di 24 mesi da ultima progressione orizzontale 0 B
dipendenti con più di 24 mesi da ultima progressione orizzontale 100 C
aventi diritto a partecipare alla Peo 100 D
% massima di dipendenti che possono ottenere la Peo 50% E
n. dipendenti che possono ottenere la Peo (D*E) 50
Anno 2020
dipendenti 100 A
dipendenti con meno di 24 mesi da ultima progressione orizzontale 50 B
dipendenti con più di 24 mesi da ultima progressione orizzontale 50 C
aventi diritto a partecipare alla Peo 50 D
% massima di dipendenti che possono ottenere la Peo 50% E
n. dipendenti che possono ottenere la Peo (D*E) 25
Anno 2021
dipendenti 100 A
dipendenti con meno di 24 mesi da ultima progressione orizzontale 25 B
dipendenti con più di 24 mesi da ultima progressione orizzontale 75 C
aventi diritto a partecipare alla Peo 75 D
% massima di dipendenti che possono ottenere la Peo 50% E
n. dipendenti che possono ottenere la Peo (D*E) 37
Rientrano in gioco i 50 dipendenti che hanno ottenuto la Peo nel 2019
essendo passati 24 mesi, se la decorrenza è 1.1.2019
Hanno diritto, quindi i 25 mai passati + i 50 già passati nel 2019
Anno 2022
dipendenti 100 A
dipendenti con meno di 24 mesi da ultima progressione orizzontale 38 B
dipendenti con più di 24 mesi da ultima progressione orizzontale 62 C
aventi diritto a partecipare alla Peo 62 D
% massima di dipendenti che possono ottenere la Peo 50% E
n. dipendenti che possono ottenere la Peo (D*E) 31
Rientrano in gioco i 25 dipendenti che hanno ottenuto la Peo nel 2020
essendo passati 24 mesi, se la decorrenza è 1.1.2020
Hanno diritto, quindi i 25 passati nel 2020 + i 38 non passati nel 2021

Come si nota, tra il 2019 e il 2021 possono accedere, in teoria, 107 dipendenti su 100 alle Peo. E' pur vero che il sistema non è esattamente mirato a far passare 107 "teste", ma consente in astratto 107 passaggi, i quali potrebbero risultare duplici per un certo numero di dipendenti.
E' altrettanto vero, però, che da sempre le organizzazioni sindacali chiedono (e troppe volte ottengono) nei contratti decentrati delle clausole mirate ad attuare un "principio di rotazione", tale appunto da consentire prevalenza nelle Peo successive alla prima e alla seconda per i dipendenti che non l'abbiano ottenuta.
Il misto, quindi, tra una previsione buttata un po' lì così dalla Ragioneria Generale e il micidiale misto della forza con la quale le organizzazioni sindacali sanno (merito loro) chiedere clausole miranti a far passare tutti ogni tre anni, e la debolezza (demerito delle amministrazioni) del datore pubblico nelle trattative, rende più che attuale il rischio che la Peo si riveli, nei fatti, null'altro che una programmazione triennale del passaggio del 100% dei dipendenti. Con buona pace della "selettività": si tratta solo di aspettare il giusto giro.
Le motivazioni per abolire totalmente l'istituto delle progressioni orizzontali, che ha un costo elevatissimo in termini di organizzazione e contenzioso, a fronte di una piuttosto bassa incentivazione economica, si arricchiscono ulteriormente, mercè l'infelice indicazione della Ragioneria Generale.
Meglio, molto meglio e molto meno costoso ripristinare gli scatti di anzianità. Il "privato", che le norme degli ultimi 25 anni in materia di lavoro pubblico scimmiottano sempre in malo modo, non si sogna nemmeno la farraginosità ed il costo delle Peo: infatti, conserva e mantiene la sua bella anzianità. Imparare davvero le cose utili e buone nel privato? E' ancora una chimera.

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