martedì 25 giugno 2019

Forniture, affidamenti limitati Procedura negoziata sopra i 40 mila euro di valore (da Italia Oggi)


Niente affidamenti diretti per forniture e servizi di valore superiore ai 40 mila euro e fino alla soglia comunitaria.
La riscrittura dell'articolo 36, comma 2, lettera b), del codice dei contratti operata dal decreto sblocca-cantieri genera non poca confusione e potrebbe indurre le amministrazioni a ritenere che basti acquisire 5 preventivi per acquistare un bene o ordinare un servizio.

Il nuovo testo della norma è il seguente: «per affidamenti di importo pari o superiore a 40 mila euro e inferiore a 150 mila euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati».

Rispetto al precedente testo è sparito l'espresso riferimento alle procedure negoziate e rimane solo, invece, l'inciso secondo il quale l'aggiudicatario è individuato mediante appunto «affidamento diretto».

Tuttavia, questa espressione è espressamente riferita solo ai lavori: sono sicuramente i lavori compresi tra 40 mila euro e i 149.999 euro a poter essere assegnati previa acquisizione dei preventivi. Per quanto riguarda forniture e servizi, la previsione normativa regola una «previa valutazione», sì, ma non di «tre preventivi», bensì di «cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti».

Poiché la lettera b) novellata dell'articolo 36 per forniture e servizi richiede la valutazione non di preventivi, ma di «operatori economici», scelti sulla base delle indagini di mercato, è chiaro che pur mancando l'espresso riferimento alla procedura negoziata è esattamente una procedura negoziata quella che viene attivata.

Infatti, sul punto l'articolo 63, comma 6, è chiarissimo: «le amministrazioni aggiudicatrici individuano gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e selezionano almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei». Il richiamo della necessità di selezionare almeno 5 operatori economici, presente tanto nell'articolo 36, comma 2, lettera b) per forniture e servizi, quanto nell'articolo 63, comma 6, dimostra (pur nella laconicità della novella legislativa) che questi ultimi sono affidati necessariamente mediante procedura negoziata: altrimenti, non si comprenderebbe perché il legislatore abbia richiesto esattamente la soglia di «almeno» 5 operatori economici, per altro richiesta dalle direttive Ue per attivare le procedure negoziate.

Semmai, si pone un problema di coordinamento tra l'affidamento diretto mediante acquisizione di 3 preventivi per i lavori e l'ultimo periodo dell'articolo 36, comma 2, lettera b), ove si richiede la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, stabilendo che contenga «l'indicazione anche dei soggetti invitati». Propriamente, infatti, l'invito riguarda solo appunto la procedura negoziata per forniture e servizi, ma non i preventivi. L'affidamento diretto mediante tre preventivi non è una gara vera e propria, da tenere con una seduta nella quale aprire «offerte». Si tratta, invece, di una procedura del tutto informale, nella quale i preventivi sono acquisiti senza invito ad offrire: la stazione appaltante può negoziare distintamente con ciascun operatore economico.

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