sabato 6 luglio 2019

Falso materiale ed ideologico una mera irregolarità formale? Assurdo semplicemente pensarlo

Sul falso materiale, dispone così l'articolo 476 del codice penale:
"Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni , forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni.
Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni ".

Sul falso ideologico l'articolo 479 del codice penale prevede:
"Il pubblico ufficiale, che ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'art. 476".
In questi giorni, a seguito della condanna del sindaco di Milano per aver alterato, retrodatandola, la data di un verbale di una commissione di gara, si sta diffondendo l'idea che produrre un verbale con una data non corrispondente alla realtà costituisca una mero vizio di forma, una semplice irregolarità formale.
Le cose non stanno assolutamente in questo modo. Se davvero la datazione di un documento fosse un mero fatto formale, tale da consentire a chiunque e soprattutto ad un pubblico ufficiale di modificarlo adattandolo a specifiche e contingenti esigenze, si creerebbe un vulnus irreparabile ad un principio fondante del convivere civile: la certezza di elementi strutturali e per nulla formali dei provvedimenti amministrativi, come anche degli atti tra privati.
La data è talmente importante, che l'ordinamento giuridico, allo scopo di dare garanzia della certezza della produzione di un certo documento, ha creato figure e strumenti per attestarla. Si è creata la figura del notaio, si regolano pubblici registri da ordinare in rigoroso ordine numerico e cronologico, si attribuisce ai pubblici ufficiali il potere di adottare provvedimenti e di certificarne (oltre al resto) provenienza e data.
Perchè l'elemento della data è tutt'altro che formale, ma delicatissimo e del tutto sostanziale è evidente. Qualsiasi atto, privato, ma ovviamente soprattutto pubblico, specie se idoneo a costituire, regolare, modificare o estinguere situazioni giuridiche (concedere, vietare, partecipare ad una procedura o esserne esclusa, pagare sanzioni, presentare ricorsi, etc.) è fortissimamente influenzato dalla data di adozione. Infatti, moltissime volte, un provvedimento o un atto va adottato, secondo molteplici fonti giuridiche, entro termini precisi, dai quali dipende la regolarità, l'ammissibilità, la procedibilità, la legittimità del processo che si innesca. Si pensi agli obblighi posti dai procedimenti giudiziari, improntati al rigorosissimo rispetto di termini procedurali, o alle procedure espropriative, o alle indicazioni sui termini procedurali in generale fissati dalla legge sul procedimento (l. 241/1990). Esiste anche la fattispecie del "danno da ritardo", ovviamente inscindibilmente connessa con la determinazione precisa e non alterabile della data nella quale si adotta un certo provvedimento.
L'intera normativa che regola il protocollo e i sistemi di produzione e conservazione informatica, mirano a garantire l'assoluta certezza ed immodificabilità della data e registrazione e segnatura di protocollo sono finalizzate ad attestare con certezza assoluta (fino a querela di falso) la data di produzione o acquisizione di un documento.
Lo stesso vale per le procedure delle gare d'appalto, caratterizzate sempre dalla necessità di rispettare termini di varia natura.
La data di un provvedimento o un atto amministrativo, lungi dall'essere un mero aspetto formale, ne costituisce elemento essenziale, per due ragioni.
Una di carattere generale. Il provvedimento amministrativo, specie se si tratti di un verbale col quale un pubblico ufficiale attesta fino a querela si falso fatti e decisioni determinatisi in sua presenza in quella specifica data, come anche l'atto pubblico redatto dal notaio, hanno lo scopo di tutelare la "fede pubblica". Si tratta di un beneficio fondamentale dell'ordinamento giuridico: esso attribuisce a determinati soggetti il compito di attestare, di fronte alla collettività, la veridicità di quanto esposto in atti e documenti. Si pensi alla successione delle trascrizioni nei registri immobiliari: l'elemento della data è decisivo per far valere e tutelare i diritti. L'assenza di uno strumento di attribuzione di certezza a questo elemento creerebbe il caos.
In secondo luogo, la data è fondamentale sul piano specifico, proprio allo scopo di attestare che la sequenza procedurale avvenga entro le scadenze ed i termini, il cui rispetto garantisca la regolarità complessiva di una procedura.
In giurisprudenza esiste una quantità infinita di sentenze di condanna, anche in Cassazione, per falso ideologico e anche materiale, dovuto all'alterazione della data o alla retrodatazione o, comunque, all'apposizione di una data diversa da quella reale, da parte del pubblico ufficiale.
Nel caso dell'appalto della Piastra dell'Expo, la retrodatazione del verbale di gara ha permesso di sostituire componenti della commissione incompatibili, eliminando il vizio esiziale di competenza della commissione stessa; il che ha consentito di procedere con una gara d'appalto profondamente viziata proprio per la presenza in commissione di commissari in conflitto di interesse così ampio da essere incompatibili.
Spazi per affermare che si tratti di una mera irregolarità formale non ve ne sono. Sarebbe così, se la data fosse indifferente rispetto alle conseguenze della sua alterazione.
Per altro, il reato di falso è considerato come reato di pericolo astratto: non è, dunque, necessario che si determini in connessione con l'alterazione documentale alcun evento dannoso in senso naturalisticamente inteso, né un particolare accertamento circa la pericolosità concreta dell'atto.
Concepire la falsificazione di una data in un verbale alla stregua di mera irregolarità mette in pericolo il bene della fede pubblica.
E crea un cortocircuito micidiale sulla stessa gestione della PA. Il Corriere della Sera del 6 luglio 2019, nell'articolo "Sei mesi a Sala. <> riferisce che sostenitori politici locali vicini al sindaco di Milano abbiano affermato: "dal punto di vista politico questa vicenda equivale a una medaglia appuntata sul petto". Lo stesso sindaco ha dichiarato di "essersi sacrificato".
E' un segnale devastante. Moltissimi amministratori sono in effetti convintissimi che il rispetto di elementi essenziali procedurali e documentali siano inutile burocrazia, mere formalità, che un dirigente o funzionario pubblico, per necessità o opportunità, deve superare, anche a costo di "scarificarsi" a commettere un reato, per seguire le indicazioni politiche.
Questo messaggio è in auge da molto tempo. Se la stampa generalista riuscirà nell'impresa di far ritenere che la commissione di reati è il sistema efficiente per gestire la cosa pubblica, il degrado sarà definitivo.

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