sabato 5 ottobre 2019

L'anzianità di servizio non va considerata per le progressioni orizzontali

La nota nota 44366/2019 della Funzione pubblica, in tema di certificazione del contratto decentrato del Ministero delle infrastrutture, ha rilevato che l'esperienza professionale non può coincidere con la mera valutazione della anzianità di servizio o con riconoscimenti puramente formali. Tale assunto appare corretto e da condividere.

E’ da sottolineare con forza l’illiceità della considerazione dell’anzianità di servizio alla stregua di criterio per acquisire la progressione orizzontale.
Lo hanno già spiegato più volte Aran e Corte dei conti. L’Aran (RAL1013_Orientamenti Applicativi), afferma che le progressioni orizzontali debbono essere attivate “senza alcuna forma di automatismo (in proposito si ricorda che l’esperienza non si identifica con la mera anzianità di servizio, in quanto designa l’insieme delle cognizioni e delle abilità acquisite dal lavoratore in un determinato numero di anni lavorativi, che, naturalmente, deve essere sempre verificata attraverso il ricorso ad adeguati sistemi di valutazione)”.
E la Corte dei conti, per voce della Sezione giurisdizionale per la Basilicata, 13 maggio 2010, n. 123, aggiunge: “La verifica delle concrete modalità con le quali è stata data attuazione alle progressioni orizzontali evidenzia, infatti, come sia stato completamente obliterato il criterio della selezione meritocratica – o di una comparazione ispirata alla valutazione della professionalità effettiva o della qualificazione – in favore, invece, di una plateale ed ingiustificata “corresponsione a pioggia” dei miglioramenti stipendiali, realizzata attraverso una indiscriminata valutazione del mero dato dell’anzianità pregressa maturata nella ex qualifica di appartenenza. Il predetto requisito non vale, “ex se”, a costituire criterio di attendibile e valida selezione del merito e delle singole capacità professionali, e tale da poter e dover essere premiato con l’incremento economico e stipendiale previsto e disciplinato dalla contrattazione nazionale.
Nella gestione delle risorse finanziarie destinate al personale amministrativo e tecnico delle Università italiane, sì come consacrata negli accordi integrativi che, “in parte qua”, ne hanno disciplinato le modalità di attribuzione, costituisce “ius receptum” che tra i “Requisiti generali di partecipazione” venga previsto il possesso, in testa ai partecipanti, di un’anzianità di servizio di almeno tre anni nella posizione economica immediatamente inferiore rispetto a quella per la quale si chiede il passaggio. E che, ai fini del regolare esame delle professionalità da premiare, venga prevista – sotto la responsabilità di una commissione all’uopo istituita – una griglia di indicatori utili per la formazione dei punteggi che andranno a formare la graduatoria finale di merito. La necessità di individuare degli “indicatori di selezione” ai quali correlare un punteggio massimo per ogni categoria professionale se, da un lato, rende evidente l’esigenza di ancorare a parametri certi ed oggettivi la valutazione dei singoli aspiranti alla progressione, dall’altro lato denuncia ed ammette l’insufficienza e la “non esaustività” del mero dato dell’anzianità, indebitamente mutuato dalla norma pattizia del CCNL ad atteggiarsi quale utile criterio di selezione, peraltro in veste di esclusività, delle progressioni economiche”.
Sebbene vi sia qualche sbandamento giurisprudenziale sul tema (ordinanza della Cassazione Sezione Lavoro, 5 giugno 2019, n. 15281), la progressione orizzontale non deve essere considerata equivalente all’anzianità; sicchè sono illeciti contratti decentrati con i quali il datore di lavoro pubblico ad esempio riservi il conteggio dell’anzianità (ma, sarebbe da dire, esperienza) pregressa a chi abbia svolto direttamente alle proprie dipendenze una certa attività, senza considerare quindi l’anzianità (esperienza) maturata altrove da dipendenti che siano transitati in  mobilità.
La progressione orizzontale, come meglio spiega l’articolo 16 del Ccnl 21.5.2018, ma come risultava chiaramente anche dal Ccnl 31.3.1999, può considerare, come criteri per il passaggio, l’esperienza professionale, ma non certo l’anzianità.
Aran e Corte dei conti hanno individuato le ragioni per le quali nel lavoro pubblico l’anzianità non può fondare un incremento del trattamento economico.
La progressione orizzontale, come da sempre prevedono i contratti e il d.lgs 150/2009, è competitiva. L’esperienza professionale, se valutata in base alla formazione ricevuta, ai risultati conseguiti e alle valutazioni ottenute, oltre che agli incarichi rivestiti, costituisce un patrimonio della persona del lavoratore, che non si modifica quindi nel suo passaggio da un ente all’altro.
Il meccanismo, invece, automatico dell’anzianità (considerato giustamente causa di danno erariale dalla magistratura contabile) può portare al parossismo dell’esclusione dalle procedure di un lavoratore transitato in mobilità e dotato di qualificata esperienza, da procedure di progressione connesse alla mera anzianità interna.

1 commento:

  1. Come mai l'ARAN è sempre evasiva, anche nella risposta al quesito cfl96? Si limita a sfiorare l'argomento. Quindi, "esperienza acquisita" = anzianità tout court.
    La nota della F.P. n. 44366/2019, a firma di Valerio Talamo, inviata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, non ha avuto alcun seguito. Infatti, nel sito del ministero c'è il CCI, regolarmente(?) sottoscritto e non ci sono le relazioni dei Revisori.
    Quel che è peggio è il CCI dell'ARAN, dove viene valutata l'"esperienza acquisita" (leggasi: anzianità), nelle relazioni non se ne fa alcun accenno ed il CCI va via liscio.
    Per forza i sindacati continuano a "pretendere" il riconoscimento dell'anzianità a livello locale: Portano ad esempio proprio il CCI dell'ARAN!
    Ho visto anche, in questi giorni, la sentenza della Cotte dei Conti della Toscana n. 288/2020, che condanna 3 dirigenti del Coune di Firenze per danno erariale (quasi 300.000,00 euro, e ne assolve altri 3.
    Vorrei capire se, dopo oltre 20 anni (CCNL 1.4.1999) se ne può uscire!
    Altrimenti vincerà la burocrazia, in combutta con il "potere sotterraneo" dei sindacati.
    Spero non sia solo uno sfogo!

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