E’ da sottolineare con forza l’illiceità della considerazione dell’anzianità di servizio alla stregua di criterio per acquisire la progressione orizzontale.
Lo hanno già spiegato più volte Aran e Corte dei conti.
L’Aran (RAL1013_Orientamenti Applicativi), afferma che le progressioni
orizzontali debbono essere attivate “senza alcuna forma di automatismo (in
proposito si ricorda che l’esperienza non si identifica con la mera anzianità
di servizio, in quanto designa l’insieme delle cognizioni e delle abilità
acquisite dal lavoratore in un determinato numero di anni lavorativi, che,
naturalmente, deve essere sempre verificata attraverso il ricorso ad adeguati
sistemi di valutazione)”.
E la Corte dei conti, per voce della Sezione giurisdizionale
per la Basilicata, 13 maggio 2010, n. 123, aggiunge: “La verifica delle
concrete modalità con le quali è stata data attuazione alle progressioni
orizzontali evidenzia, infatti, come sia stato completamente obliterato il
criterio della selezione meritocratica – o di una comparazione ispirata alla
valutazione della professionalità effettiva o della qualificazione – in favore,
invece, di una plateale ed ingiustificata “corresponsione a pioggia” dei miglioramenti
stipendiali, realizzata attraverso una indiscriminata valutazione del mero dato
dell’anzianità pregressa maturata nella ex qualifica di appartenenza. Il
predetto requisito non vale, “ex se”, a costituire criterio di attendibile e
valida selezione del merito e delle singole capacità professionali, e tale da
poter e dover essere premiato con l’incremento economico e stipendiale previsto
e disciplinato dalla contrattazione nazionale.
Nella gestione delle risorse finanziarie destinate al
personale amministrativo e tecnico delle Università italiane, sì come
consacrata negli accordi integrativi che, “in parte qua”, ne hanno disciplinato
le modalità di attribuzione, costituisce “ius receptum” che tra i “Requisiti generali
di partecipazione” venga previsto il possesso, in testa ai partecipanti, di un’anzianità
di servizio di almeno tre anni nella posizione economica immediatamente inferiore
rispetto a quella per la quale si chiede il passaggio. E che, ai fini del
regolare esame delle professionalità da premiare, venga prevista – sotto la
responsabilità di una commissione all’uopo istituita – una griglia di
indicatori utili per la formazione dei punteggi che andranno a formare la
graduatoria finale di merito. La necessità di individuare degli “indicatori di
selezione” ai quali correlare un punteggio massimo per ogni categoria professionale
se, da un lato, rende evidente l’esigenza di ancorare a parametri certi ed oggettivi
la valutazione dei singoli aspiranti alla progressione, dall’altro lato
denuncia ed ammette l’insufficienza e la “non esaustività” del mero dato
dell’anzianità, indebitamente mutuato dalla norma pattizia del CCNL ad
atteggiarsi quale utile criterio di selezione, peraltro in veste di
esclusività, delle progressioni economiche”.
Sebbene vi sia qualche sbandamento giurisprudenziale sul
tema (ordinanza della Cassazione Sezione Lavoro, 5 giugno 2019, n. 15281), la
progressione orizzontale non deve essere considerata equivalente all’anzianità;
sicchè sono illeciti contratti decentrati con i quali il datore di lavoro pubblico
ad esempio riservi il conteggio dell’anzianità (ma, sarebbe da dire, esperienza)
pregressa a chi abbia svolto direttamente alle proprie dipendenze una certa
attività, senza considerare quindi l’anzianità (esperienza) maturata altrove da
dipendenti che siano transitati in
mobilità.
La progressione orizzontale, come meglio spiega l’articolo 16
del Ccnl 21.5.2018, ma come risultava chiaramente anche dal Ccnl 31.3.1999, può
considerare, come criteri per il passaggio, l’esperienza professionale, ma non
certo l’anzianità.
Aran e Corte dei conti hanno individuato le ragioni per le
quali nel lavoro pubblico l’anzianità non può fondare un incremento del
trattamento economico.
La progressione orizzontale, come da sempre prevedono i
contratti e il d.lgs 150/2009, è competitiva. L’esperienza professionale, se
valutata in base alla formazione ricevuta, ai risultati conseguiti e alle
valutazioni ottenute, oltre che agli incarichi rivestiti, costituisce un
patrimonio della persona del lavoratore, che non si modifica quindi nel suo passaggio
da un ente all’altro.
Il meccanismo, invece, automatico dell’anzianità
(considerato giustamente causa di danno erariale dalla magistratura contabile)
può portare al parossismo dell’esclusione dalle procedure di un lavoratore
transitato in mobilità e dotato di qualificata esperienza, da procedure di
progressione connesse alla mera anzianità interna.
Come mai l'ARAN è sempre evasiva, anche nella risposta al quesito cfl96? Si limita a sfiorare l'argomento. Quindi, "esperienza acquisita" = anzianità tout court.
RispondiEliminaLa nota della F.P. n. 44366/2019, a firma di Valerio Talamo, inviata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, non ha avuto alcun seguito. Infatti, nel sito del ministero c'è il CCI, regolarmente(?) sottoscritto e non ci sono le relazioni dei Revisori.
Quel che è peggio è il CCI dell'ARAN, dove viene valutata l'"esperienza acquisita" (leggasi: anzianità), nelle relazioni non se ne fa alcun accenno ed il CCI va via liscio.
Per forza i sindacati continuano a "pretendere" il riconoscimento dell'anzianità a livello locale: Portano ad esempio proprio il CCI dell'ARAN!
Ho visto anche, in questi giorni, la sentenza della Cotte dei Conti della Toscana n. 288/2020, che condanna 3 dirigenti del Coune di Firenze per danno erariale (quasi 300.000,00 euro, e ne assolve altri 3.
Vorrei capire se, dopo oltre 20 anni (CCNL 1.4.1999) se ne può uscire!
Altrimenti vincerà la burocrazia, in combutta con il "potere sotterraneo" dei sindacati.
Spero non sia solo uno sfogo!