venerdì 22 maggio 2020

Rinegoziazione dei mutui: analisi e comprensione del testo dell'articolo 113 del d.l. 34/2020

Il comma 1 dell'articolo 113 del d.l. 34/2020 sta, sorprendentemente, creando problemi interpretativi in merito alla possibilità di rinegoziare i mutui mediante delibera di giunta.
Il testo della norma è il seguente: 
"1. In considerazione  delle  difficoltà  determinate  dall'attuale emergenza epidemiologica da virus COVID-19, nel corso dell'anno 2020, gli enti locali possono effettuare  operazioni  di  rinegoziazione  o sospensione quota capitale di mutui e  di  altre  forme  di  prestito contratto con le banche,  gli  intermediari  finanziari  e  la  Cassa depositi e prestiti, anche nel corso  dell'esercizio  provvisorio  di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, mediante  deliberazione   dell'organo   esecutivo,   fermo   restando l'obbligo di provvedere alle  relative  iscrizioni  nel  bilancio  di previsione".
Certamente la costruzione della lunghissima frase è molto difficile ed occorre quasi una sua parafrasi. Ricordate l'Iliade tradotta da Vincenzo Monti?
"Cantami, o Diva, del pelide Achille
l'ira funesta che infiniti addusse
lutti agli Achei, molte anzi tempo all'Orco
generose travolse alme d'eroi,
e di cani e d'augelli orrido pasto
lor salme abbandonò (così di Giove
l'alto consiglio s'adempìa), da quando
primamente disgiunse aspra contesa
il re de' prodi Atride e il divo Achille".
Era tutto un problema di individuazione dei soggetti, dei predicati e dei complementi, di frasi principali e frasi subordinate.
"O Diva, cantami l'ira funesta  del pelide Achille
che addusse infiniti lutti agli Achei, travolse all'Orco
anzi tempo molte alme generose d'eroi,
e abbandonò lor salme orrido pasto di cani e d'augelli 
(così s'adempìa l'alto consiglio di Giove), da quando
primamente  aspra contesa disgiunse
il re de' prodi Atride e il divo Achille".
Ecco, proviamo a ricostruire anche il comma 1 dell'articolo 113, per scoprirne il significato.
In considerazione  delle  difficoltà  determinate  dall'attuale emergenza epidemiologica da virus COVID-19, FRASE INDIPENDENTE CHE ESPRIME IL FINE nel corso dell'anno 2020, PERIODO CHE ESPRIME IL TEMPO gli enti locali SOGGETTO possono PREDICATO VERBALE [effettuare  operazioni  di  rinegoziazione  o sospensione quota capitale di mutui e  di  altre  forme  di  prestito] PERIODO CHE COSTITUISCE IL COMPLEMENTO OGGETTO [contratto con le banche,  gli  intermediari  finanziari  e  la  Cassa depositi e prestiti] PERIODO CHE FUNGE DA AGGETTIVAZIONE DEL COMPLEMENTO OGGETTO, anche nel corso  dell'esercizio  provvisorio  di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267, PERIODO DEL TUTTO AUTONOMO CHE ESTENDE LA FACOLTA' VISTA PRIMA GLI ENTI IN ESERCIZIO PROVVISORIO mediante  deliberazione   dell'organo   esecutivo PERIODO CHE INIDICA IL MODO  fermo   restando l'obbligo di provvedere alle  relative  iscrizioni  nel  bilancio  di previsione PERIODO CHE DISPONE UN VINCOLO.
Riscriviamo:
1. In considerazione  delle  difficoltà  determinate  dall'attuale emergenza epidemiologica da virus COVID-19
2. gli enti locali possono effettuare  
    2.1 operazioni  di  rinegoziazione  o sospensione quota capitale di mutui e  di         altre  forme  di  prestito contratto con le banche,  gli  intermediari  finanziari  e      la  Cassa depositi e prestiti
    2.2. mediante  deliberazione   dell'organo   esecutivo
3. anche nel corso  dell'esercizio  provvisorio  di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267
4. fermo   restando l'obbligo di provvedere alle  relative  iscrizioni  nel  bilancio  di previsione.
Quindi, tutti gli enti locali possono effettuare la rinegoziazione mediante delibera di giunta e non solo quelli in esercizio provvisorio.
Cosa aggiungere? Solo che il Legislatore non ha per nulla buona memoria ed ha dimenticato che nel 2000 Cassa Depositi e Prestiti e Ministero dell'interno convennero che la competenza all'attivazione dei mutui, per effetto della riforma dell'ordinamento locale, passò alla dirigenza:
"Protocollo numero 15900/1129/1-bis/L. 142/22
Ministero dell'interno (direzione generale dell'amministrazione civile - direzione centrale delle autonomie - ufficio per l'attuazione della riforma delle autonomie locali e per la tenuta degli statuti), del 14 gennaio del 2000, avente a oggetto: ´Giunta - Competenza'

Si fa riferimento alla nota n. 304 del 2 settembre 1999 con la quale si chiede di conoscere l'avviso di questa direzione in ordine alla procedura da seguire nel caso di accensione di mutui da parte degli enti locali alla luce delle modifiche introdotte dalla legge 265/1999 all'articolo 56 legge 142/1990.
A tal riguardo si ritiene di condividere l'avviso espresso da codesta cassa nella nota del 9/9/1999, in base alla quale si deve ritenere trasferita alla dirigenza la competenza all'assunzione dei mutui a patto che il ricorso all'indebitamento sia previsto in un atto consiliare fondamentale.
Con la novella all'art. 56 infatti la deliberazione della giunta è stata sostituita dalla determinazione per cui la competenza in questione è transitata in capo ai dirigenti fatta comunque salva l'esigenza della delibera dell'organo politico, ossia del consiglio comunale. In tal senso quindi, ove codesta cassa lo ritenga, potrà portarsi a conoscenza dei singoli enti la procedura da suggerire per l'approvazione dei mutui".
A distanza di 20 anni, si nota un ritorno indietro sulla strada della riforma degli enti locali e si registra ancora una volta che molto spesso le norme sono scritte davvero da chi non ha del tutto chiare le idee di cosa stia parlando.



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