Il comma 1 dell'articolo 113 del d.l. 34/2020 sta, sorprendentemente, creando problemi interpretativi in merito alla possibilità di rinegoziare i mutui mediante delibera di giunta.
"1. In considerazione delle difficoltà determinate dall'attuale emergenza epidemiologica da virus COVID-19, nel corso dell'anno 2020, gli enti locali possono effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratto con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione".
Certamente la costruzione della lunghissima frase è molto difficile ed occorre quasi una sua parafrasi. Ricordate l'Iliade tradotta da Vincenzo Monti?
"Cantami, o Diva, del pelide Achille
l'ira funesta che infiniti addusse
lutti agli Achei, molte anzi tempo all'Orco
generose travolse alme d'eroi,
e di cani e d'augelli orrido pasto
lor salme abbandonò (così di Giove
l'alto consiglio s'adempìa), da quando
primamente disgiunse aspra contesa
il re de' prodi Atride e il divo Achille".
Era tutto un problema di individuazione dei soggetti, dei predicati e dei complementi, di frasi principali e frasi subordinate.
"O Diva, cantami l'ira funesta del pelide Achille
che addusse infiniti lutti agli Achei, travolse all'Orco
anzi tempo molte alme generose d'eroi,
e abbandonò lor salme orrido pasto di cani e d'augelli
(così s'adempìa l'alto consiglio di Giove), da quando
primamente aspra contesa disgiunse
il re de' prodi Atride e il divo Achille".
Ecco, proviamo a ricostruire anche il comma 1 dell'articolo 113, per scoprirne il significato.
In considerazione delle difficoltà determinate dall'attuale emergenza epidemiologica da virus COVID-19, FRASE INDIPENDENTE CHE ESPRIME IL FINE nel corso dell'anno 2020, PERIODO CHE ESPRIME IL TEMPO gli enti locali SOGGETTO possono PREDICATO VERBALE [effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione quota capitale di mutui e di altre forme di prestito] PERIODO CHE COSTITUISCE IL COMPLEMENTO OGGETTO [contratto con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti] PERIODO CHE FUNGE DA AGGETTIVAZIONE DEL COMPLEMENTO OGGETTO, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, PERIODO DEL TUTTO AUTONOMO CHE ESTENDE LA FACOLTA' VISTA PRIMA GLI ENTI IN ESERCIZIO PROVVISORIO mediante deliberazione dell'organo esecutivo PERIODO CHE INIDICA IL MODO, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione PERIODO CHE DISPONE UN VINCOLO.
Riscriviamo:
1. In considerazione delle difficoltà determinate dall'attuale emergenza epidemiologica da virus COVID-19
2. gli enti locali possono effettuare
2.1 operazioni di rinegoziazione o sospensione quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratto con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti
2.2. mediante deliberazione dell'organo esecutivo
3. anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
4. fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione.
Quindi, tutti gli enti locali possono effettuare la rinegoziazione mediante delibera di giunta e non solo quelli in esercizio provvisorio.
Cosa aggiungere? Solo che il Legislatore non ha per nulla buona memoria ed ha dimenticato che nel 2000 Cassa Depositi e Prestiti e Ministero dell'interno convennero che la competenza all'attivazione dei mutui, per effetto della riforma dell'ordinamento locale, passò alla dirigenza:
"Protocollo numero 15900/1129/1-bis/L. 142/22
Ministero dell'interno (direzione generale dell'amministrazione civile - direzione centrale delle autonomie - ufficio per l'attuazione della riforma delle autonomie locali e per la tenuta degli statuti), del 14 gennaio del 2000, avente a oggetto: ´Giunta - Competenza'
Si fa riferimento alla nota n. 304 del 2 settembre 1999 con la quale si chiede di conoscere l'avviso di questa direzione in ordine alla procedura da seguire nel caso di accensione di mutui da parte degli enti locali alla luce delle modifiche introdotte dalla legge 265/1999 all'articolo 56 legge 142/1990.
A tal riguardo si ritiene di condividere l'avviso espresso da codesta cassa nella nota del 9/9/1999, in base alla quale si deve ritenere trasferita alla dirigenza la competenza all'assunzione dei mutui a patto che il ricorso all'indebitamento sia previsto in un atto consiliare fondamentale.
Con la novella all'art. 56 infatti la deliberazione della giunta è stata sostituita dalla determinazione per cui la competenza in questione è transitata in capo ai dirigenti fatta comunque salva l'esigenza della delibera dell'organo politico, ossia del consiglio comunale. In tal senso quindi, ove codesta cassa lo ritenga, potrà portarsi a conoscenza dei singoli enti la procedura da suggerire per l'approvazione dei mutui".
A distanza di 20 anni, si nota un ritorno indietro sulla strada della riforma degli enti locali e si registra ancora una volta che molto spesso le norme sono scritte davvero da chi non ha del tutto chiare le idee di cosa stia parlando.
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