In tema di affidamenti sotto soglia si ha la palmare prova che il d.l. 76/2020 non semplifichi assolutamente nulla.
Partiamo dalla scelta del contraente. Il decreto non deroga
all’articolo 32, comma 2, del codice dei contratti, ai sensi del quale la
determina a contrattare richiede siano specificate “le ragioni della scelta
del contraente”. Perdura l’inevitabile problema dell’affidamento “diretto”,
che, in applicazione dell’obbligo di motivazione generalmente imposto dalla
legge 241/1990 e dallo stesso codice dei contratti, non può assolutamente
essere diretto, né discrezionale, né, meno che mai, fiduciario. Occorre una
motivazione ed essa non può che derivare quanto meno dalla consultazione di
preventivi o di listini o di mercati elettronici: non vi sono ulteriori alternative.
Proprio l’affidamento diretto, con tutto il contenzioso che
ne deriva, dovuto alla pervicacia delle amministrazioni a non motivare adeguatamente
la scelta del contraente, costituisce uno dei punti di “complicazione”, cioè di
contenzioso del tutto non risolti.
Se aggiungiamo, poi, che il decreto conferma il micidiale
principio di rotazione, previsto dal legislatore nonostante il suo evidente
contrasto con gli obblighi di concorrenzialità, il quadro delle mancate
semplificazioni si fa ancor più nitido. I contrasti giurisprudenziali sulla
portata di questo principio non faranno che acuirsi, vista l’assurda previsione
della “diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate”, norma che sarà
letta sicuramente in chiave opposta (per favorire le imprese del territorio o
per favorire la partecipazione extra territorio) da parte degli operatori e
della giurisprudenza.
In ogni caso, l’abbinamento micidiale di queste norme all’attenuazione
della responsabilità erariale per colpa grave e il sostanziale annullamento del
reato di abuso d’ufficio, indurranno molti organi politici a “fornire” agli
uffici la “lista” delle aziende da invitare o con le quali negoziare
direttamente; e visto che il “dividendo” della politica è la rielezione è
chiaro che le “liste” conterranno aziende del territorio. Si preparano tempi
complicatissimi.
Poi, c’è il garbuglio delle soglie. L’articolo 1, comma 2,
lettera a), del decreto contiene solo 29 parole, eccole: “affidamento
diretto per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 150.000 euro e,
comunque, per servizi e forniture nei limiti delle soglie di cui al citato
articolo 35”. In pochissime parole il legislatore, quello che vorrebbe “semplificare”
afferma che l’affidamento diretto:
a)
sia possibile per lavori servizi e forniture di
importo inferiore a 150.000 euro;
b)
sia, però, anche possibile per servizi e
forniture nei limiti delle soglie dell’articolo 35, e cioè fino alle soglie comunitarie,
che:
1.
per servizi e forniture delle amministrazioni
non statali sono superiori a 150.000 euro (214.000);
2. per servizi e forniture delle amministrazioni statali sono inferiori a 150.000 euro (139.000).
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