mercoledì 22 luglio 2020

Appalti: la vera semplificazione è utilizzare le procedure ordinarie

Il d.l. 76/2020, da definire correttamente decreto "complicazioni", perchè non semplifica assolutamente nulla, conferma quanto scritto il 5 dicembre 2019, in questo post: "Appalti: il falso mito che le procedure sotto soglia "semplificate" siano più semplici di quelle ordinarie".
Il falso mito continua. 
E anche il Legislatore continua ad abbarbicarsi ai miti falsi della propaganda della stampa generalista (i "tempi della gara", la "fuga dalla firma"): una serie di banalità, spesso per altro false, che inducono a riforme inefficaci e disastrose. L'esperienza delle province non ha insegnato nulla.

1 commento:

  1. Tra le complicazioni non necessarie c'è quella che riguarda il regime di validità dei DURC.

    La legge di conversione del d.l. rilancio (d.l. 34/2020) ha modificato il testo originario dell'art. 81 di tale decreto, eliminando il regime speciale di validità dei DURC temporaneamente previsto (cioè abrogando, nell'art. 103 del d.l. 18/2020 Cura Italia, la frase "ad eccezione dei documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, che conservano validità sino al 15 giugno 2020"). Di conseguenza anche i DURC ora seguono la regola generale valida per tutti i certificati ai sensi dell'art. 103 del decreto Cura Italia: se scadono in una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza nazionale (attualmente prevista per il 1° agosto 2020) rimangono validi anche per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

    Ebbene, il decreto semplificazioni ha inspiegabilmente previsto che della suddetta proroga di validità NON beneficiano i DURC richiesti per le procedure di selezione del contraente e stipula di contratto relativamente ad affidamenti di lavori, servizi e forniture che siano regolati dallo stesso decreto semplificazioni (art. 8 comma 10 del d.l. 76/2020).

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