Lo stato di ansia e confusione che attanaglia un legislatore, che nell’intento di semplificare, complica, e di una pubblica amministrazione sempre sotto il tallone di una normativa convulsa e confusa è dimostrato dalla paradossale situazione innescata dal d.l. 76/2020 in merito agli appalti.
Le PA, infatti, come anche molti
interpreti, sono sopraffatte dall’idea che le disposizioni in deroga alle
procedure definite dal codice dei contratti disposte dal decreto siano da
applicare obbligatoriamente.
Si tratta di una conclusione,
quella dell’obbligatorietà della deroga, però sicuramente da rigettare.
Il problema deriva dalla formula
normativa che appare imperativa. Con riferimento agli affidamenti sotto soglia,
l’articolo 1 del d.l. 76/2020 enuncia il fine (incentivare gli investimenti
pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi far fronte alle
ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e
dell¶emergenza sanitaria globale del COVID-19) e prevede che “in deroga” agli
articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del d.lgs 50/2016, “si applicano” le
procedure di affidamento semplificate, se la determina a contrarre o altro atto
di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021.
Il verbo applicare coniugato
all’indicativo presente (“si applicano”), nel lessico giuridico ha valore
imperativo: la norma dovrebbe essere intesa nel senso che debbono applicarsi le
modalità di affidamento semplificate, che appunto derogano alle previsioni
degli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del codice dei contratti.
In quanto agli appalti sopra
soglia, l’articolo 2 del decreto ripete i fini generali, non parla nemmeno
della deroga e dispone direttamente che “si applicano le procedure di
affidamento e la disciplina dell’esecuzione del contratto di cui al presente
articolo qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del
procedimento equivalente sia adottato entro il 31 luglio 2021”.
Non sembra, tuttavia, di poter
affermare che il decreto semplificazioni imponga di effettuare le gare nelle
modalità indicate negli articoli 1 e 2.
Infatti, per un verso occorre
rilevare che la “deroga” è una regola speciale, diversa da quella fissata da
una regola generale o enunciata da un principio. La deroga non ha mai l’effetto
di abrogare la regola derogata, altrimenti sarebbe appunto un’abrogazione e non
una deroga. Pertanto, la deroga convive con la regola derogata, aggiungendosi
ad essa, senza cancellarla.
Il che lascia necessariamente
propendere per la tesi secondo la quale le amministrazioni non sono obbligate
ad applicare le regole disposte dal decreto in deroga ai sistemi di gara.
Tale conclusione appare
avvalorata dall’articolo 8, comma 1, ultimo periodo, lettera c), del decreto
semplificazioni, ove si stabilisce che in ogni caso, per le procedure
disciplinate dal codice dei contratti ed avviate a decorrere dalla data di
entrata in vigore del decreto semplificazioni, fino al 31 luglio 2021 … “in
relazione alle procedure ordinarie, si applicano le riduzioni dei termini
procedimentali per ragioni di urgenza di cui agli articoli 60, comma 3, 61,
comma 6, 62 comma 5, 74, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016.
Nella motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei termini non è
necessario dar conto delle ragioni di urgenza, che si considerano comunque
sussistenti”.
Tale previsione, quindi, da una
parte ammette che siano ancora adottate le procedure “ordinarie”, cioè quelle
disciplinate dal codice e non derogate dalle regole di semplificazione;
dall’altro, però, introduce per le procedure ordinarie una sorta di corsia
preferenziale: infatti, consente di applicare sempre e comunque, con una
motivazione automaticamente discendente dalla norma, le riduzioni dei termini
dei procedimenti, dovute alla situazione di emergenza, fissata ex lege.
Poichè, dunque, restano margini
alle pubbliche amministrazioni per valutare discrezionalmente se applicare i
sistemi di affidamento in deroga, oppure quelli ordinari con termini ridotti, è
opportuno che nei provvedimenti che avviano le gare si dia conto del perchè
della scelta di adottare l’una o l’altra alternativa.
Ai fini di tale valutazione, è
da ricordare che il decreto semplificazioni non deroga alle previsioni
dell’articolo 30, comma 1, del codice, ai sensi del quale le procedure di gara,
sia sotto che sopra soglia, debbono rispettare i principi di economicità,
efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione,
trasparenza, proporzionalità e pubblicità. Principi che costituiscono da sempre
un problema per affidamenti diretti di carattere “fiduciario”, privi di
qualsiasi confronto concorrenziale, anche solo basato su una consultazione di due
o più listini.
Soprattutto, il d.l. 76/2020 non
deroga all’articolo 36 (come noto, dedicato alle procedure sotto soglia), comma
9, del codice dei contratti, a mente del quale “In caso di ricorso alle
procedure ordinarie, nel rispetto dei principi previsti
dall'articolo 79, i termini minimi stabiliti negli articoli 60 e 61 possono
essere ridotti fino alla metà. I bandi e gli avvisi sono pubblicati sul profilo
del committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei
bandi di gara presso l'ANAC di cui all'articolo 73, comma 4, con gli effetti
previsti dal comma 5 del citato articolo. Fino alla data di cui all'articolo
73, comma 4, per gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione, gli avvisi
e i bandi per i contratti relativi a lavori di importo pari o superiore a
cinquecentomila euro e per i contratti relativi a forniture e servizi sono
pubblicati anche sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie
speciale relativa ai contratti pubblici; per i medesimi effetti, gli avvisi e i
bandi per i contratti relativi a lavori di importo inferiore a cinquecentomila
euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori”.
Non pare che vi sia nessuno
spazio, quindi, per affermare che le PA siano obbligate ad adottare, nel sotto
soglia (come nel sopra soglia) necessariamente la procedura in deroga. In particolare
nel sotto soglia, se si decida di non avvalersi – come è sempre possibile –
delle procedure ordinarie, si utilizzeranno gli strumenti procedurali dell’articolo
1 del d.l. 76/2020, invece che quelli dell’articolo 36, comma 2, del d.lgs
50/2016.
E’ evidente che se si adottano
le procedure ordinarie, non scatta la paradossale responsabilità “da ritardo”
introdotta in modo incoerente ed inopportuno dal d.l. 74/2020 in capo al Rup.
Soffermiamoci per qualche
momento su questa responsabilità davvero assurda. Dispone l’articolo 1, comma 1,
del d.l. 76/2020: “Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo
periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio
dell’esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della
responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale”.
Intanto, si scopre che la
responsabilità è triplice, scaturendo da tre possibili ritardi:
a)
nell’aggiudicazione successiva ai termini di 2 o
4 mesi previsti;
b)
nella mancata tempestiva stipulazione del
contratto (quando è “tempestiva”?);
c)
nel tardivo avvio dell’esecuzione.
Osserviamo che, in violazione
evidente del principio di personalità della responsabilità erariale:
1.
la responsabilità di tipo a) vista prima non è
tutta in capo al Rup; se, infatti, l’aggiudicazione tarda per fatto del
dirigente o responsabile di servizio (se diverso dal Rup), perché ne risponde
il Rup?;
2.
la responsabilità di tipo b) vista prima non è
tutta in capo al Rup; se, infatti, la sottoscrizione del contratto tarda per
fatto dell’ufficiale rogante o dell’operatore economico, perché ne risponde il
Rup?;
3.
la responsabilità di tipo c) vista prima non è tutta
in capo al Rup; se, infatti, la consegna dei lavori o l’avvio delle forniture o
servizi è tardata per fatto del direttore dei lavori o dell’esecuzione (qualora
questo non coincida col Rup), perché ne risponde il Rup?
Ma, soprattutto, dove risiede il
danno all’erario connesso al “ritardo” degli atti visti prima? Quale sarebbe la
maggiore spesa o la mancata entrata di cui l’erario avrebbe a soffrire?
Mistero.
E’ una responsabilità sostanzialmente
formale, connessa a un mero fatto, spesso nemmeno in toto imputabile al Rup
(con fortissimi elementi di incostituzionalità), per altro vanificata (ed
incoerente) con la riforma temporanea della fattispecie di responsabilità per
colpa grave, contenuta nel medesimo d.l. 76/2020.
Il criticabilissimo articolo 21
del decreto riforma l’ipotesi di responsabilità erariale come segue: “Limitatamente
ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino
al 31 luglio 2021, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione
della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l’azione di
responsabilità di cui all’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è
limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del
soggetto agente è da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità
prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione
o inerzia del soggetto agente”.
Ora, escluso il dolo (che,
sostanzialmente diventa impossibile da dimostrare), la colpa grave dipende da omissione
dell’atto, o da inerzia, che altro non è se non un ritardo grave per la sua durata.
Se, dunque, il Rup assicura che
alla fine un affidamento o un’aggiudicazione intervenga invece che dopo 2 mesi,
dopo 2 mesi e 10 giorni, l’ipotesi di responsabilità semplicemente non è
nemmeno pensabile. Si tratta solo di uno “spauracchio”, inserito in modo assai
discutibile in una norma di legge.
Torniamo alle procedure di gara.
Il Legislatore, che come sempre si guarda bene dal far precedere le proprie
norme da una valutazione di impatto, presume che una durata “congrua” con l’emergenza
economica sia di 2 mesi.
Non si è ovviamente posto il
problema della sostenibilità di tale termine, né della sua “competitività” con
la durata delle procedure ordinarie a termini dimezzati, propri del sotto soglia.
Ci proviamo noi, allora. Con un’avvertenza.
Si è dato per scontato, da parte di molti commentatori, che i due o quattro
mesi decorrano dalla determinazione a contrattare.
Tuttavia, l’articolo 1, comma 1,
del d.l. 76/2020 dispone che essi decorrano “dalla data di adozione dell’atto
di avvio del procedimento”.
Ci si consenta: è altra cosa
dalla determinazione a contrattare. Essa altro non è se non un atto di natura a
valenza solo interna, finalizzato soprattutto ad impegnare la spesa. Gli
operatori economici possono essere parti del procedimento, e quindi il
procedimento avviato, solo quando si dia esecuzione appunto con l’atto di avvio
del procedimento. Che, per il caso del sotto soglia, non può che essere, con
specifico riferimento all’affidamento “diretto” (che non lo è mai davvero; l’ipotesi
di affidamento diretto “puro” di cui parla l’Anac nella delibera 1.7.2020, n.
569, appare di scuola se non di fantasia):
a)
la richiesta di preventivi;
b)
la pubblicazione dell’avviso per ottenere
manifestazioni di interesse a un successivo invito:
c)
l’attivazione della consultazione di listini o
altri appalti aggiudicati aventi medesimo oggetto.
D’altra parte, il d.l. 76/2020
ammette ancora la micidiale ed insensata determina a contrattare “semplificata”,
che può giungere alla fine del procedimento, avviato in precedenza.
Allora, comprovato che le decorrenze
non hanno come dies a quo la determinazione a contrattare ma i veri e propri
atti di avvio del procedimento, proviamo a stimare le durate minime e strettissime
degli affidamenti “semplificati”:
Flusso procedurale |
|
Inizio |
Fine |
Giorni |
residui rispetto termine massimo di 60 |
determinazione a contrattare |
|
01/09/2020 |
01/09/2020 |
1 |
|
Esecutività determinazione a contrattare |
|
02/09/2020 |
03/09/2020 |
2 |
|
atto di avvio della procedura: |
|
|
|
|
|
2.1 |
trasmissione richiesta preventivi |
04/09/2020 |
04/09/2020 |
1 |
|
2.1.1. |
Ricezione preventivi |
05/09/2020 |
15/09/2020 |
10 |
|
2.1.2. |
Istruttoria preventivi |
16/09/2020 |
19/09/2020 |
3 |
|
2.1.3. |
Affidamento (no stand still) |
20/09/2020 |
20/09/2020 |
1 |
|
2.1.4 |
Verifiche art. 80 e requisiti salariali |
21/09/2020 |
20/10/2020 |
30 |
|
2.1.5. |
sottoscrizione del contratto |
21/10/2020 |
21/10/2020 |
1 |
|
2.1.6 |
Tot giorni |
|
|
47 |
13 |
2.2 |
pubblicazione avviso per sollecitare manifestazione di interesse |
04/09/2020 |
19/09/2020 |
15 |
|
2.2.1. |
Ricezione manifestazioni di interesse |
20/09/2020 |
20/09/2020 |
1 |
|
2.2.2. |
Istruttoria manifestazioni (anche eventuale sorgeggio) |
21/09/2020 |
24/09/2020 |
3 |
|
2.2.3. |
Invito a presentare offerta |
25/09/2020 |
30/09/2020 |
5 |
|
2.2.4. |
valutazione offerte - affidamento (no stand still) |
01/10/2020 |
01/10/2020 |
1 |
|
2.2.5. |
Verifiche art. 80 e requisiti salariali |
02/10/2020 |
01/11/2020 |
30 |
|
2.2.6. |
sottoscrizione del contratto |
02/11/2020 |
02/11/2020 |
1 |
|
2.2.7. |
tot giorni |
|
|
59 |
1 |
2.3 |
istruttoria per consultazione di listini o altri affidamenti aventi
eguale oggetto |
04/09/2020 |
09/09/2020 |
5 |
|
2.3.1 |
Affidamento (no stand still) |
10/09/2020 |
10/09/2020 |
1 |
|
2.3.2 |
Verifiche art. 80 e requisiti salariali |
11/09/2020 |
11/10/2020 |
30 |
|
2.3.3 |
sottoscrizione del contratto |
12/10/2020 |
12/10/2020 |
1 |
|
2.3.4 |
Tot giorni |
|
|
38 |
22 |
Come si nota:
a)
i margini per l’affidamento mediante preventivi,
se si corre, sono 13 giorni (attenzione, la stima non ha tenuto conto dei festivi:
si deve correre davvero); ce la si può fare;
b)
i margini per l’affidamento mediante
manifestazione di interesse sono molto più ristretti;
c)
i margini per l’affidamento mediante
consultazione di listini o precedenti appalti sono molto più ampi; peccato che
questa modalità davvero semplificata sia pochissimo utilizzata.
Per rispettare il termine di due
mesi imposto forfettariamente da un legislatore che si addentra
inopportunamente in dettagli gestionali come fosse un capo ufficio, occorre una
programmazione strettissima e rigorosissima, con molto più fiato nel caso della
consultazione di listini.
Ma, se si sceglie la procedura
ordinaria, come consentito dalla norma, si finisce per affossare
irrimediabilmente l’economia, ritardando in modo intollerabile i tempi delle gare?
Vediamo:
Procedura aperta |
|
|
Inizio |
Fine |
Giorni |
1 |
determinazione a contrattare |
|
01/09/2020 |
01/09/2020 |
1 |
2 |
Esecutività determinazione a contrattare |
|
02/09/2020 |
03/09/2020 |
2 |
3 |
pubblicazione Su GU |
|
10/09/2020 |
10/09/2020 |
1 |
4 |
Ricezione offerte (15 gg) |
|
11/09/2020 |
26/09/2020 |
15 |
5 |
durata gara - proposta aggiudicazione |
|
27/09/2020 |
30/09/2020 |
3 |
6 |
aggiudicazione |
|
01/10/2020 |
04/10/2020 |
3 |
7 |
Stand still+controlli art 80 e requisiti salariali |
|
05/10/2020 |
09/11/2020 |
35 |
9 |
sottoscrizione contratto |
|
10/11/2020 |
10/11/2020 |
1 |
10 |
tot giorni |
|
|
|
61 |
La risposta è no. Anche la procedura
aperta, sempre correndo a perdifiato nel rispetto di una programmazione ferrea,
può assicurare tempi del tutto congrui rispetto all’enunciazione dei fini posti
dal d.l. 76/2020. E le procedure ordinarie consentono di superare a monte i
problemi enormi connessi alla distinzione (non da tutti ben percepita) tra
preventivi e offerte o al tremendo principio di rotazione.
Per altro, in tutti i casi
esaminati, l’aggiudicazione o affidamento interviene molto prima del termine
finale di due mesi. E’ la sottoscrizione del contratto, stretta dalle esigenze
di controllo dei requisiti generali dell’operatore economico e dalla
valutazione dei requisiti salariali, che porta verso i due mesi.
Certo, il tutto sempre correndo a perdifiato. Ma, la programmazione ferrea finalizzata a garantire un tempo dato e certo (anche tenendo conto di fattori organizzativi specifici, che ovviamente nelle simulazioni proposte non possono essere analizzati) non si presta, forse, ad indicare uno specifico obiettivo, valutabile ai fini della produttività? Tutti coloro che concorrono alla gestione delle procedure di gara, in deroga o ordinarie, dovrebbero comunque assoggettarsi a strumenti di misurazione dei tempi dei flussi procedurali (ovviamente al netto di inciampi dovuti a ricorsi e a provvedimenti cautelari conseguenti o a necessità connesse ad anomalia dell’offerta, per altro scongiurate con l’offerta al ribasso), per garantire il fine generale posto dagli articoli 1 e 2 del d.l. 76/2020. Che sono perfettamente conseguibili anche con le procedure ordinarie. Bastava mettersi a fare qualche stima con fogli di calcolo, liberamente e gratuitamente disponibili sul web.
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