La preintesa del Ccnl
dell’area dirigenziale, comparto Funzioni Locali, con riferimento al segretario
comunale, viene considerata da molti come strumento di “valorizzazione del ruolo”.
Leggendo l’articolo 101, comma 1, della preintesa, però, si arriva ad una conclusione molto diversa.
Lungi da una “valorizzazione”
del ruolo del segretario, si nota come il Ccnl altro non faccia che andare ad
ulteriore detrimento della figura, proseguendo un percorso che dura dal 1997.
Vediamo il perché. Il testo dell’articolo
101, comma 1, dispone quanto segue: “Nei comuni fino a 100.000 abitanti
ovvero nei Comuni, Province e Città Metropolitane ove non sia stato nominato il
direttore generale ai sensi dell’art. 108 del d. Lgs. n. 267/2000, l’assunzione
delle funzioni di segretario comunale comporta compiti di sovraintendenza allo
svolgimento delle funzioni dei dirigenti e di coordinamento delle loro
attività, tra i quali la sovraintendenza alla gestione complessiva dell’ente,
la responsabilità della proposta del piano esecutivo di gestione nonché, nel
suo ambito, del piano dettagliato degli obiettivi e del piano della
performance, la responsabilità della proposta degli atti di pianificazione
generale in materia di organizzazione e personale, l’esercizio del potere di
avocazione degli atti dei dirigenti in caso di inadempimento”.
Trascuriamo gli elementi di
evidentissima violazione di legge della clausola, che ne comporta certamente la
nullità e concentriamoci sulla presunta funzione di “valorizzazione” della
figura.
Con una premessa, purtroppo,
sempre di legittimità. Laddove la norma contrattuale fosse intesa come intenta
a riprodurre, nella sostanza, nei comuni sotto i 100.000 abitanti la figura del
direttore generale per altro incardinandola obbligatoriamente nel segretario
comunale, questa chiave di lettura sarebbe un’ulteriore vizio clamoroso di
legittimità della clausola contrattuale. Essa, infatti, andrebbe a cozzare col
meritorio articolo 2, comma 186, lettera d), della legge 191/2009, modificato
dall'art. 1, comma 1-quater, lett. d), della legge 42/2010, grazie al quale nei
comuni fino a 100.000 abitanti la figura, inutile e costosa, del direttore
generale è stata eliminata. Ovviamente, un contratto collettivo non può
surrettiziamente reintrodurre una figura abolita.
Ora, visto che:
1.
nei comuni fino a 100.000 abitanti il direttore
generale – fortunatamente – non esiste e non può essere ripristinato:
2.
al direttore generale l’articolo 108 del d.lgs
267/2000 assegna i compiti di “attuare gli indirizzi e gli obiettivi
stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal
sindaco o dal presidente della provincia, e che sovrintende alla gestione
dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Compete in
particolare al direttore generale la predisposizione del piano dettagliato di
obiettivi previsto dall'articolo 197, comma 2 lettera a), nonché la proposta di
piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 169”, in assenza del
segretario comunale;
3.
al segretario comunale, quindi, per necessaria
conseguenza logica e giuridica, spettano queste identiche funzioni, in assenza
del direttore generale, anche perché è solo con l’esercizio di queste funzioni
il segretario “sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e
ne coordina l'attività”, come prevede l’articolo 97 del Tuel;
la conclusione che si deve
necessariamente trarre è che l’articolo 101, comma 1, della preintesa non
introduce alcuna novità per i segretari dei comuni con popolazione inferiore ai
100.000 abitanti. Pertanto, non c’è nessuna “valorizzazione”, ma solo un
racconto delle cose come stanno.
Al contrario, la norma si rivela
estremamente controproducente per i segretari dei comuni con oltre 100.000
abitanti e di province e città metropolitane. Infatti, l'articolo 101, comma 1, certifica
anche contrattualmente che i segretari di tali enti, se presente il direttore
generale, si limitano ad alcune funzioni: responsabili anti corruzione, consulenti
giuridico amministrativi, ufficiali roganti, assistenza alle sedute degli
organi collegiali. Ma non a svolgere le funzioni di coordinamento attribuite ai segretari degli enti di minori dimensioni.
E, così come scritta, la norma lascia apparire che le funzioni di coordinamento, "normali" nei segretari con popolazione inferiore a 100.000 abitanti, divengano invece “eccezionali” nei comuni maggiori e in province e città metropolitane. Il che è manifestamente assurdo: non si vede perché un segretario con esperienza e competenza in ipotesi maggiori e di maggior durata di segretari iscritti a fasce che non consentono di andare in sedi di segreteria da oltre 100.000 abitanti, per esercitare le funzioni ordinariamente spettanti ai segretari, debbano essere ammantati dell’incarico di direttore generale, con l’aggravio di costi che ciò comporta (l’articolo 44 del Ccnl 15.5.2001, che ammette una specifica indennità per la direzione generale, è ancora applicabile), visto che si tratta, ai sensi del contratto, di funzioni del tutto ordinariamente connesse allo status di segretario. Ma, perché applicare un incremento retributivo per una funzione ordinariamente spettante, è tutto da comprendere.
La presunta “valorizzazione” pone problemi di coerenza dell’inquadramento della figura e della stessa sostenibilità dell’articolo 44 del Ccnl, in un quadro contrattuale che considera – giustificatamente – normale caratterizzazione della figura del segretario l’esercizio delle funzioni di coordinamento connesse a dette funzioni.
L'unica vera valorizzazione si avrà quando sarà eliminato lo spoil system.
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