di Angelo Maria Savazzi
Non si conosce la genesi della disposizione del nuovo CCNL Dirigenti/Segretari, la cui ipotesi è stata recentemente siglata dalle parti, che all’art. 101, secondo comma, sostituendosi al legislatore, stabilisce che nessuna incompatibilità può esservi tra la figura del responsabile della prevenzione della corruzione e la trasparenza e la presidenza dei nuclei o altri organismi di valutazione. È vero che la disposizione aggiunge “salvo i casi di conflitti di interesse previsti dalle disposizioni vigenti”, ma in questi casi siamo in presenza di uno stabile conflitto tra figure che è già insito nel complessivo sistema normativo.
Nelle scorse settimane alle
osservazioni fatte dagli operatori ad alcune norme riportate nella bozza di
Ccnl si è risposto che, trattandosi di una bozza, bisognava attendere la stesura
definitiva per fare eventuali considerazioni. Tuttavia, ora che siamo alla
versione definitiva le considerazioni che seguono non potranno produrre alcun
ripensamento.
La previsione circa una presunta
assenza di profili di incompatibilità tra le due figure, in disparte i profili
di legittimità per l’occupazione negoziale della materia, mette in discussione
orientamenti ormai consolidati. La necessità di una distinzione fra la figura
del segretario comunale e quella di componente di nucleo di valutazione emerge,
tra l’altro, dal comma 8-bis dello stesso art. 1 della Legge n. 190/2012, che
attribuisce all’OIV o organismo analogo il compito di verificare che i piani
triennali per la prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi
stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella
misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi
connessi all’anticorruzione e alla trasparenza, nonché di verificare – in
rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza
– i contenuti della relazione che il RPCT deve trasmettere entro il 15 dicembre
di ogni anno allo stesso OIV (e all’organo di indirizzo dell’amministrazione)
sui risultati dell’attività svolta, potendo a tal fine chiedere allo stesso
RPCT le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo.
Ne consegue che la coincidenza delle due figure (Nucleo di
valutazione/struttura con funzioni analoghe e RPCT) farebbe venir meno la
necessaria separazione di ruoli in ambito di prevenzione prevista dal vigente
quadro normativo.
In materia di
trasparenza, poi, agli organismi di valutazione viene richiesto annualmente di
effettuare l’attestazione circa lo stato degli obblighi di trasparenza, oggetto
di verifica annuale secondo le determinazioni dell’ANAC; chi è il principale
destinatario dell’attestazione in presenza di criticità significative? Anche in
questo caso sarebbe il responsabile della trasparenza il quale svolge
stabilmente, ai sensi dell’art. 43, comma 1, del DLgs. n. 33/2013, “un'attività
di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di
pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la
chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate…”, segnalando
anche agli OIV “i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di
pubblicazione”.
Anche l’art.
14 del DLgs. n. 150/2009 nel definire, al comma 4, i compiti dell’OIV ne
individua diversi che generano una condizione di conflitto che dovrebbe
suggerire maggiore cautela nel prevedere la commistione dei ruoli. Si pensi ai
compiti di monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della
trasparenza e integrità dei controlli interni, che investe in pieno sia il
ruolo del segretario che in quello del responsabile della prevenzione della
corruzione e la trasparenza. O ancora la promozione e l’attestazione dell'assolvimento
degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità o all’obbligo di
segnalare, per quanto di competenza, agli organi di valutazione le disfunzioni
in materia di attuazione delle misure di prevenzione o di adempimento degli
obblighi di trasparenza.
A ciò si aggiunga il compito di
formulare la proposta di valutazione, intestata all’organismo di valutazione
dall’art. 7 del D.Lgs. 150/2009, norma di principio applicabile a tutte le
amministrazioni, che deve considerarsi applicabile anche al segretario comunale
per la sua posizione nell’apparato amministrativo delle amministrazioni locali.
A questo proposito, è utile ricordare quanto ribadito recentemente dalla
sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Regione Emilia
Romagna che con deliberazione n. 46/2020
è ritornata a sottolineare aspetti che dovrebbero ormai far parte del
lessico comune di qualsiasi amministrazione pubblica; come, per esempio, l’impossibilità
radicale di erogazione della retribuzione di risultato in assenza di obiettivi,
non essendo possibile ritenere sufficiente una relazione a consuntivo del
segretario contenente la descrizione delle attività svolte. Una relazione a
consuntivo disancorata dalla formulazione di obiettivi previamente assegnati
non è di per sé presupposto sufficiente per l’erogazione dell’emolumento, posto
che la retribuzione di risultato - come dovrebbe essere noto agli enti e ancor
di più ai dirigenti e ai segretari comunali che ne reclamino la spettanza -
esige “un vaglio, ad opera del competente ufficio e la validazione dell’organismo
di valutazione, circa la rispondenza dei risultati della gestione agli
obiettivi determinati ex ante dall’ente”. Oppure,
si pensi ai casi in cui gli obiettivi dei segretari comunali consistano nella
mera collaborazione con gli organi gestionali, la collaborazione e assistenza
al processo di decisione dell’organo politico, l’assistenza alla Giunta e
Consiglio, l’organizzazione di incontri per il rispetto del Piano
anticorruzione, la predisposizione della delibera di approvazione del PEG,
l’aggiornamento dei piani anticorruzione, la collaborazione nella
predisposizione di regolamenti; la Corte, invece, ribadisce che per “obiettivi
specifici”, da conseguire quale condizione per l’erogazione della retribuzione
di risultato, sono da intendersi quelle finalità “misurabili” in grado di “generare
recupero di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, in relazione
alle specifiche situazioni di contesto”. Ancora una volta entra in gioco la
potenziale condizioni di conflitto con gli organismi di valutazione i quali
sono chiamati a garantire, secondo il richiamato art. 14 del DLgs. 150/2009, “la
correttezza dei processi di misurazione e valutazione”.
Insomma, ci troviamo di fronte ad una disposizione contrattuale che, se attuata, imporrebbe al segretario/componente dell’organismo di valutazione di astenersi ogni qualvolta l’organismo sia chiamato a trattare argomenti che vedono il Segretario comunale come destinatario diretto o indiretto delle proprie determinazioni. Sfugge totalmente alla comprensione di chi scrive la ratio sottesa a tale scelta delle parti contrattuali e ancor più a quale interesse specifico delle parti si sia voluto rispondere, con una previsione che presenta aspetti di sicura incertezza applicativa e che richiederà agli operatori più attenti come minimo la sua disapplicazione in quanto destinata ad occupare uno spazio non consentito alla contrattazione.
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