lunedì 20 luglio 2020

Il Segretario comunale e la presidenza dei nuclei di valutazione nel nuovo Ccnl Dirigenti area Funzioni locali

di Angelo Maria Savazzi


Non si conosce la genesi della disposizione del nuovo CCNL Dirigenti/Segretari, la cui ipotesi è stata recentemente siglata dalle parti, che all’art. 101, secondo comma, sostituendosi al legislatore, stabilisce che nessuna incompatibilità può esservi tra la figura del responsabile della prevenzione della corruzione e la trasparenza e la presidenza dei nuclei o altri organismi di valutazione. È vero che la disposizione aggiunge “salvo i casi di conflitti di interesse previsti dalle disposizioni vigenti”, ma in questi casi siamo in presenza di uno stabile conflitto tra figure che è già insito nel complessivo sistema normativo.

Nelle scorse settimane alle osservazioni fatte dagli operatori ad alcune norme riportate nella bozza di Ccnl si è risposto che, trattandosi di una bozza, bisognava attendere la stesura definitiva per fare eventuali considerazioni. Tuttavia, ora che siamo alla versione definitiva le considerazioni che seguono non potranno produrre alcun ripensamento.

La previsione circa una presunta assenza di profili di incompatibilità tra le due figure, in disparte i profili di legittimità per l’occupazione negoziale della materia, mette in discussione orientamenti ormai consolidati. La necessità di una distinzione fra la figura del segretario comunale e quella di componente di nucleo di valutazione emerge, tra l’altro, dal comma 8-bis dello stesso art. 1 della Legge n. 190/2012, che attribuisce all’OIV o organismo analogo il compito di verificare che i piani triennali per la prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all’anticorruzione e alla trasparenza, nonché di verificare – in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza – i contenuti della relazione che il RPCT deve trasmettere entro il 15 dicembre di ogni anno allo stesso OIV (e all’organo di indirizzo dell’amministrazione) sui risultati dell’attività svolta, potendo a tal fine chiedere allo stesso RPCT le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo. Ne consegue che la coincidenza delle due figure (Nucleo di valutazione/struttura con funzioni analoghe e RPCT) farebbe venir meno la necessaria separazione di ruoli in ambito di prevenzione prevista dal vigente quadro normativo.

In materia di trasparenza, poi, agli organismi di valutazione viene richiesto annualmente di effettuare l’attestazione circa lo stato degli obblighi di trasparenza, oggetto di verifica annuale secondo le determinazioni dell’ANAC; chi è il principale destinatario dell’attestazione in presenza di criticità significative? Anche in questo caso sarebbe il responsabile della trasparenza il quale svolge stabilmente, ai sensi dell’art. 43, comma 1, del DLgs. n. 33/2013, “un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate…”, segnalando anche agli OIV “i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione”.

Anche l’art. 14 del DLgs. n. 150/2009 nel definire, al comma 4, i compiti dell’OIV ne individua diversi che generano una condizione di conflitto che dovrebbe suggerire maggiore cautela nel prevedere la commistione dei ruoli. Si pensi ai compiti di monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema della trasparenza e integrità dei controlli interni, che investe in pieno sia il ruolo del segretario che in quello del responsabile della prevenzione della corruzione e la trasparenza. O ancora la promozione e l’attestazione dell'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità o all’obbligo di segnalare, per quanto di competenza, agli organi di valutazione le disfunzioni in materia di attuazione delle misure di prevenzione o di adempimento degli obblighi di trasparenza.

A ciò si aggiunga il compito di formulare la proposta di valutazione, intestata all’organismo di valutazione dall’art. 7 del D.Lgs. 150/2009, norma di principio applicabile a tutte le amministrazioni, che deve considerarsi applicabile anche al segretario comunale per la sua posizione nell’apparato amministrativo delle amministrazioni locali. A questo proposito, è utile ricordare quanto ribadito recentemente dalla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Regione Emilia Romagna che con deliberazione n. 46/2020  è ritornata a sottolineare aspetti che dovrebbero ormai far parte del lessico comune di qualsiasi amministrazione pubblica; come, per esempio, l’impossibilità radicale di erogazione della retribuzione di risultato in assenza di obiettivi, non essendo possibile ritenere sufficiente una relazione a consuntivo del segretario contenente la descrizione delle attività svolte. Una relazione a consuntivo disancorata dalla formulazione di obiettivi previamente assegnati non è di per sé presupposto sufficiente per l’erogazione dell’emolumento, posto che la retribuzione di risultato - come dovrebbe essere noto agli enti e ancor di più ai dirigenti e ai segretari comunali che ne reclamino la spettanza - esige “un vaglio, ad opera del competente ufficio e la validazione dell’organismo di valutazione, circa la rispondenza dei risultati della gestione agli obiettivi determinati ex ante dall’ente”.   Oppure, si pensi ai casi in cui gli obiettivi dei segretari comunali consistano nella mera collaborazione con gli organi gestionali, la collaborazione e assistenza al processo di decisione dell’organo politico, l’assistenza alla Giunta e Consiglio, l’organizzazione di incontri per il rispetto del Piano anticorruzione, la predisposizione della delibera di approvazione del PEG, l’aggiornamento dei piani anticorruzione, la collaborazione nella predisposizione di regolamenti; la Corte, invece, ribadisce che per “obiettivi specifici”, da conseguire quale condizione per l’erogazione della retribuzione di risultato, sono da intendersi quelle finalità “misurabili” in grado di “generare recupero di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, in relazione alle specifiche situazioni di contesto”. Ancora una volta entra in gioco la potenziale condizioni di conflitto con gli organismi di valutazione i quali sono chiamati a garantire, secondo il richiamato art. 14 del DLgs. 150/2009, “la correttezza dei processi di misurazione e valutazione”.

Insomma, ci troviamo di fronte ad una disposizione contrattuale che, se attuata, imporrebbe al segretario/componente dell’organismo di valutazione di astenersi ogni qualvolta l’organismo sia chiamato a trattare argomenti che vedono il Segretario comunale come destinatario diretto o indiretto delle proprie determinazioni. Sfugge totalmente alla comprensione di chi scrive la ratio sottesa a tale scelta delle parti contrattuali e ancor più a quale interesse specifico delle parti si sia voluto rispondere, con una previsione che presenta aspetti di sicura incertezza applicativa e che richiederà agli operatori più attenti come minimo la sua disapplicazione in quanto destinata ad occupare uno spazio non consentito alla contrattazione.

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