giovedì 6 agosto 2020

Appalti, personale, varie: commenti sulla stampa - 6.8.2020

Testata
Quotidiano Enti Locali
5.8.2020 Titolo: Pubblico impiego, nessuna attenuante per chi fa timbrare il cartellino dai colleghi - di Domenico Carola

Finalmente una sentenza seria e non “buonista”, che vanifica i tentativi di sanzionare comportamenti del tutto intollerabili.
Resta, comunque, il problema principale: le PA di frequente non sanno cosa facciano i propri dipendenti, né perché lavorino in certi uffici. Solo così si possono spiegare episodi clamorosi di assenteismo.


Testata
Quotidiano Enti Locali
5.8.2020 Titolo: Oice, primi effetti del Dl Semplificazioni: -32,5% per i bandi di progettazione inferiori a 150mila euro
di Al. Le.

Espandere all’inverosimile gli affidamenti diretti significa necessariamente annullare la concorrenza. Lo hanno chiaro tutti. Gli effetti del decreto “complicazioni” sono questi.

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Quotidiano Enti Locali
5.8.2020 Titolo: Indennità di risultato ai segretari solo se prima sono stati assegnati gli obiettivi
di Arturo Bianco

Lo chiarisce la La delibera della Corte dei conti Emilia Romagna n. 46/2020. Che chiede che gli obiettivi evidenzino "un recupero di efficienza".
Ecco, vorremmo capire cosa significhi la suggestiva espressione, totalmente vuota nei contenuti “recupero di efficienza nell’azione amministrativa”.
Detto questo, grazie al nuovo contratto, alcuni obiettivi per i segretari diventeranno chiari: quante avocazioni fare all’anno, pena revoca, ad esempio.

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Quotidiano Enti Locali
6.8.2020 Titolo: La Corte dei conti detta la linea sul nuovo regime assunzionale degli enti locali
di Luciano Cimbolini

L’articolo mette in rilievo, indirettamente, gli errori clamorosi ai quali induce la Corte dei conti.
Infatti, si afferma:
1) Essendo possibile quantificare una capacità assunzionale in termini assoluti, nulla impedisce, sotto il profilo tecnico, l'applicazione dello "scambio" fra questa e l'aumento del valore delle posizioni organizzative previsto dall'articolo 11-bis del decreto legge 135/2018”. Tale affermazione è del tutto erronea. Nessuna previsione delle norme contenute nell’articolo 33, comma 3, del d.l. 34/2019 e del DM 17.3.2020 consente questo “scambio” tra facoltà assunzionali e l’aumento del valore delle PO. Al contrario, queste norme dispongono un preciso vincolo di destinazione: la capacità assunzionale può essere destinata solo a maggiori assunzioni a tempo indeterminato e a null’altro.
2) Gli enti che si avvalgano della facoltà di "scambiare" l'aumento di valore delle posizioni organizzative con la rinuncia a facoltà assunzionali, potrebbero vedere, a parità di altri fattori, un aumento il valore pro capite del trattamento accessorio 2018 (comprensivo delle posizioni organizzative)”. Quanto qui indicato è ancor più sbagliato. Infatti, l’aumento del valore pro-capite del trattamento accessorio 2018 è del tutto vietato dall’articolo 33, comma 2, ultimo periodo, del d.l. 34/2019, il quale impone che, una volta determinato tale valore pro-capite, occorre assicurarne l’invarianza. Come si può, quindi, interpretare la norma nel senso che, invece, possa variare in aumento? Si tratta di sviste interpretative oggettivamente inaccettabili, ma che poi creano confusione estrema tra gli operatori. Sarebbe molto più opportuno ponderare bene ricostruzioni giuridiche di tipo più “creativo” che interpretativo.



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