giovedì 15 ottobre 2020

Alle unioni di comuni non si applicano le regole sulle facoltà assunzionali previste dal DM 17.3.2020. Da disapplicare il parere 109/2020 della Sezione Lombardia

Su Italia Oggi del 15 ottobre 2020, Matteo Barbero con l'articolo "Assunzioni a rischio blocco nelle unioni di comuni" ricorda i problemi che sta creando sul piano operativo il parere della Corte dei conti, Sezione Lombardia, 109/2020, secondo il quale la nuova normativa sulle facoltà finanziarie per assumere si estenderebbe alle unioni di comuni.

Ma, tali problemi in realtà non esistono e, semmai, scaturiscono dal metus derivante dalla provenienza del parere stesso. Tuttavia, il parere della Corte dei conti, Sezione Lombardia, 109/2020 è semplicemente sbagliato. Dunque, non è meritevole di essere seguito. 

E' sbagliato, perchè la normativa non menziona minimamente le unioni di comuni tra i destinatari della disciplina. E' doppiamente sbagliato, perchè tale disciplina, basata sul rapporto spesa di personale/entrate, non può applicarsi ad enti con finanza fortemente derivata e, quindi, senza il potere di incidere sul denominatore del rapporto.

Non bisogna mai dimenticare quanto disposto dalla Sentenza/ordinanza Sezioni riunite della Corte dei conti, 4.5.2017, n.15: “Giova, infatti, precisare che la già richiamata sentenza n. 39/2014 della Corte Costituzionale ammette la giustiziabilità delle sole deliberazioni delle Sezioni regionali di controllo con effetti “imperativi” ed “inibitori”, escludendola, a contrario, per tutte le altre tipologie di deliberazioni di controllo, ivi compresa quelle emesse nell’ambito dell’attività consultiva ai sensi della legge n. 131 del 2003, che non hanno efficacia vincolante per l’Ente richiedente”. 

I pareri delle Sezioni regionali di controllo non hanno efficacia vincolante e lo chiarisce la stessa Corte dei conti. Inutile, quindi, porsi problemi operativi quando è manifesto l’errore interpretativo in cui incorrano le Sezioni medesime. 

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